Entro il 30 Aprile 2024, gli ETC sono chiamati a dover validare gli aggiornamenti al PEF 2024 – 2025, redatti dai singoli gestori del servizio integrato dei rifiuti, in base alle disposizioni impartite da ARERA con la delibera 389/2023/R/rif. Principio base su cui fondare l’elaborazione dei dati da inserire nel PEF è il riconoscimento dell’incremento inflazionistico dei costi attualizzati dall’anno a-2, attraverso sia il riconoscimento di maggiori coefficienti di attualizzazione dei costi (I2023= 4,5% e I2024=8,8%) sia con l’aumento del possibile limite di crescita, ricordando al tempo stesso che tali incrementi devono essere considerati come aumenti massimi ammissibili ma certamente non come adeguamenti automatici dei contratti esistenti.
La redazione dei PEF 2024 – 2025 trova una prima complicazione nella quadratura del corrispettivo del servizio, determinato con l’aggiornamento dei costi e che rappresenterà il Piano Economico Finanziario di affidamento per lo schema di adeguamento contrattuale, voluto dall’Autorità con la delibera 385/2023/R/Rif e che gli ETC sono chiamati a redigere, unitamente ai gestori, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024 (attualmente 30 aprile 2024). Ma l’individuazione del corretto importo del corrispettivo tariffario non è l’unica complicazione che i gestori incontrano nella stesura del PEF. Altri aspetti di rilevante complessità sono la compilazione e determinazione dei nuovi coefficienti R1 e H, dei quali di seguito si forniscono chiarimenti.
Macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”
Tra le componenti da valorizzare nella stesura del PEF di aggiornamento 2024-2025, riveste particolare importanza la determinazione del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”.
Introdotto dalla delibera Arera n. 387/2023/R/rif concernente gli “OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI”, trova concreta applicazione nel Tool fornito dall’Autorità per la compilazione dei dati.
Al riguardo, la delibera dispone che “Al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all’Ente territorialmente competente ai fini della valorizzazione del coefficiente di cui al comma 3.1 del MTR-2, deve essere coerente con il valore assunto dal macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF”.
Il coefficiente corrisponde al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero, ed è il parametro in base al quale viene individuato il fattore di sharing per i servizi di compliance. Il coefficiente
può essere valorizzato:
In altri termini, nel calcolo complessivo dei costi, l’MTR2 premia chi ha una raccolta differenziata efficiente ed efficacie con un fattore di sharing più basso (quindi più costi per il gestore e meno per gli utenti) e, viceversa, punisce con un fattore di sharing più alto chi ha un livello di raccolta differenziata insufficiente.
In base alle disposizioni ARERA , ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente suddetto può essere attribuita una valutazione soddisfacente, solo nel caso in cui il suo valore risulti maggiore di 0,85. Il parametro è determinato dalla seguente formula matematica:
dove:
è il macro-indicatore R1, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:
Riepilogando, in termini letterali:
Il macro-indicatore R1 deve essere compilato dal gestore che conferisce tale tipologia di rifiuti e ne consegue i ricavi. La sua compilazione può riguardare, pertanto, sia i Comuni che i gestori della raccolta, in base al modello organizzativo adottato nel servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Indicatore Ha - Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata
L’articolo 8 dell’allegato alla delibera 389/2023/R/rif introduce un ulteriore parametro da determinare nella stesura del nuovo PEF 2024-2025, i cui effetti non incidono direttamente sulla determinazione dei costi ma, ad oggi, hanno solo un effetto statistico.
In particolare, per ciascun anno a, l’autorità vuole che il gestore beneficiario dei ricavi (AR) e (ARsc) determini il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, attraverso il seguente rapporto:
Dove ARsc-si,aAGG rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari e CRDsc-si,aAGG rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.
Tale indicatore evidenzia, pertanto, il rapporto qualitativo tra costi sostenuti e ricavi ottenuto dalla gestione della raccolta differenziata limitatamente ai rifiuti da imballaggio.
In esito alla quantificazione del valore di partenza H, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, il Tool di ARERA determina gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella seguente, partendo dal posizionamento in una delle classi in essa inserite.
Se per ora tali informazioni non incidono sulla determinazione dei costi, la delibera prevede che a partire dall’annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, è prevista una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell’indicatore Ha, determinata in misura proporzionale alla distanza dall’obiettivo di miglioramento. Ciò fa presumere che si realizzerà, nel prossimo metodo tariffario che riguarderà il quadriennio 2026 – 2029, un meccanismo di rideterminazione della imputazione dei costi come “punizione” per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte del gestore.
La complessità della compilazione di tali parametri si trasforma sostanzialmente nell’aggregazione di dati che i gestori dovrebbero già aver monitorato per la loro ordinaria attività ma che per l’Autorità rappresentano elementi fondamentali, attraverso i quali indirizzare gli operatori del settore all’efficientamento della raccolta differenziata.
Articolo di Luigi D'Aprano
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