È stata pubblicata in G.U. n. 74 del 28 marzo 2024 la Legge n. 38 del 25 marzo di conversione del c.d. DL Elezioni “Disposizioni urgenti per le Consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle Anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.
Dopo circa 40 emendamenti in Senato, la Camera ha approvato il testo senza ulteriori modifiche.
Le operazioni di voto
L’art. 1, commi 1-4 stabilisce che per l’anno 2024 le operazioni per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgano domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15 anziché nella sola domenica ad eccezione delle prossime elezioni, in cui si abbinano alle Elezioni europee 2024 altre Consultazioni elettorali, per cui è prevista un’anticipazione dal pomeriggio di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 oltre alla domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.
La legge mira a garantire e favorire la massima partecipazione dell’elettorato mediante il prolungamento delle operazioni di voto.
Viene disciplinato il procedimento elettorale e il coordinamento tra le operazioni di voto e quelle di scrutinio quando si sommano Elezioni europee con Elezioni amministrative e Elezioni regionali, o con altre consultazioni elettorali o referendarie.
L’art. 1 bis specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, possano essere sia in servizio sia a riposo.
In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione per l’anno 2024, gli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di Sezione sono aumentati del 15%.
L’art. 2 prevede che la popolazione rilevante in materia di procedimenti elettorali e referendari è determinata secondo quanto previsto nel DPR 20 gennaio 2023 recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. La prossima data di riferimento della popolazione a fini elettorali sarà censita al 31 dicembre 2026, considerando che i dati a tal fine sono aggiornati per quinquennio.
Elezioni europee
In via sperimentale, per le elezioni europee 2024, l’art. 1-ter introduce per la prima volta la possibilità per gli studenti fuori sede, domiciliati da almeno 3 mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa da quella di residenza, di votare nel luogo del Comune di domicilio quando esso rientra nella medesima Circoscrizione elettorale del Comune di residenza. Se invece il domicilio è ubicato in una diversa Circoscrizione gli studenti possono votare nel Comune capoluogo della Regione del Comune di domicilio. In quest’ultimo caso, il voto è espresso per le Liste e i Candidati della Circoscrizione di appartenenza dell’Elettore ed è esercitato presso Sezioni elettorali speciali istituite appositamente. La norma delinea in dettaglio la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di voto e quantifica gli oneri di spesa per l’istituzione delle sezioni speciali.
L’art. 4-septies riduce a metà e cioè a minimo 15.000 le sottoscrizioni di elettori necessarie per presentare le liste dei Candidati in ciascuna delle 5 Circoscrizioni elettorali (Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare) per le sole Elezioni europee mentre per le altre resta invariato il numero massimo di 35.000 sottoscrizioni.
Elezioni regionali
L’art. 4-ter prevede l’ineleggibilità a Consigliere regionale esclusivamente per i dipendenti della Regione che svolgono, al momento della candidatura al rispettivo Consiglio, funzioni e attività amministrative.
L’art. 4-sexies introduce in relazione ai procedimenti elettorali per l’Elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, l’esenzione dalla sottoscrizione per le Liste dei candidati che, al momento dell’indizione delle Elezioni regionali, sono espressione di Forze politiche o Movimenti corrispondenti a Gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal Segretario o Presidente del Partito rappresentato in Parlamento.
Elezioni provinciali
L’art. 1, comma 4-bis, differisce al 29 settembre 2024 le Elezioni dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza nel 2024 per le Province i cui consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale elettorale ordinario, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50% degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. In tali ipotesi opera una proroga del mandato degli Organi provinciali fino al loro rinnovo.
Elezioni comunali
L’art. 3 prevede che dal 29 marzo 2024 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni capoluogo di Provincia si applica, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, il medesimo sistema elettorale proporzionale e ballottaggio per l’Elezione del Sindaco dei Comuni con oltre 15.000 abitanti (di cui agli artt. 72 e 73 del Tuel), qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno.
Si sancisce l’individuazione per legge dei Capoluoghi di Provincia e si prevede che, nelle Province formate nel nome da più Comuni, il Capoluogo è individuato in ciascuno di essi e che lo Statuto stabilisca in quale delle Città capoluogo sia la sede legale della Provincia.
L’art. 4, co.1 elimina il limite di mandati per i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, prevede 3 mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, mentre lascia fermo il limite di 2 mandati per i Comuni con più di 15.000 abitanti.
L’art. 4, co.2 stabilisce che, per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l’anno 2024, in deroga all’art. 71 co. 10 del Tuel, si ritengono eletti tutti i candidati compresi nell’unica Lista ammessa e votata e il Candidato Sindaco collegato, purché essa abbia ricevuto il 50% di voti validi e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli Elettori iscritti nelle Liste elettorali del Comune. Diversamente, l’Elezione è ritenuta nulla.
Si escludono per la determinazione del numero degli Elettori iscritti nelle Liste elettorali del Comune, gli Elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Infine, l’art. 4, co. 2-bis proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che le risorse stanziate dalla “Legge di bilancio 2022” per l’incremento dell’indennità dei Sindaci e degli Amministratori locali siano riconosciute ai Comuni beneficiari che abbiano rinunciato, parzialmente o totalmente, alla misura massima dell’indennità all’epoca prevista, purché tali risorse siano state utilizzate da tali Comuni per il predetto incremento.
La norma di chiusura stabilisce l’entità della copertura finanziaria degli oneri di euro 7.573.859 per l’anno 2024.
Articolo dell'Avv. Simonetta Cipriani
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Fonte: Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/28/24G00055/sg
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