La Rivista del Sindaco


Scade il prossimo 29 marzo il termine per accedere al finanziamento per incrementare la sicurezza urbana tramite sistemi di videosorveglianza

Termini e modalità di presentazione della richiesta
Approfondimenti
di Alborino Gaetano
26 Febbraio 2024

 

I patti per l’attuazione della sicurezza urbana: riferimenti normativi
Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, all’art. 5 regolamenta i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, sottoscritti tra Sindaco e Prefetto, che hanno l’obiettivo, nel rispetto delle Linee guida sulla Sicurezza Urbana ed in coerenza con le Linee generali sulla sicurezza integrata, di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi, interventi di prossimità e l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Ai fini dell’installazione di tali impianti di videosorveglianza da parte dei Comuni, l’art. 5 comma 2-ter del succitato decreto-legge, ha previsto l’attivazione di un Fondo speciale pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019. 

Tale fondo è stato successivamente incrementato come di seguito indicato:

  • Articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
  • Articolo 3-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159: ha autorizzato per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 19 milioni di euro, ovvero l’incremento stabilito al comma 676 della legge 197/2022 di 15 milioni di euro, viene innalzato a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 attingendo ai fondi di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Finanziamento per incrementare la sicurezza urbana tramite videosorveglianza
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2023, recante: “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

Il decreto definisce le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 19 milioni di euro, per l’anno 2023.
Il finanziamento è finalizzato a potenziare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

I soggetti che possono accedere al finanziamento
Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»: 

  • che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale; 
  • che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto; 
  • i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno; 
  • che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro. 
Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Termini di presentazioni della richiesta di finanziamento
La richiesta di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2023 deve essere presentata alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del dm 20 dicembre 2023 nella Gazzetta Ufficiale (ossia, entro il 29 marzo 2024), la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

Modalità di presentazione della richiesta di finanziamento
I soggetti che possono accedere al finanziamento presentano le richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale: 

  • attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, in base alle dichiarazioni rese dagli enti ed agli atti in proprio possesso; 
  • attesta l’indice di delittuosità, relativo all’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato e riferito alle sole tipologie di reato individuate nel paragrafo 3 delle «linee generali». 

Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all’allegato A) al decreto ministeriale 20 dicembre 2023 ed essere corredate da: 

  1. copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all’art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all’art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento; 
  2. dichiarazione attestante che l’intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato; 
  3. fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato). 

Con successivo decreto del Ministro dell’Interno si provvederà alla nomina di un’apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti ammessi, ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento». 

La Commissione sarà composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell’area delle funzioni centrali dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Adempimenti successivi all’ammissione al finanziamento
I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.
I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data della formale comunicazione di cui sopra. 
È fatta salva l’eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell’ente beneficiario. 
La determinazione a contrarre, di cui all’art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 

Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui all’art. 8, comma 3, dm 20 dicembre 2023 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 

A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell’interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità: 

  • il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto; 
  • il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all’avvio dell’esecuzione; 
  • il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture; 
  • il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità. 

Le somme sono accreditate all’ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato. 

Il cronoprogramma esecutivo dell’intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. 

Il mancato rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate. 
La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili. 

L’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’intervento, ovvero l’approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall’ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse. 

Infine, l’atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.


Articolo di Gaetano Alborino


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