I patti per l’attuazione della sicurezza urbana: riferimenti normativi
Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, all’art. 5 regolamenta i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, sottoscritti tra Sindaco e Prefetto, che hanno l’obiettivo, nel rispetto delle Linee guida sulla Sicurezza Urbana ed in coerenza con le Linee generali sulla sicurezza integrata, di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi, interventi di prossimità e l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
Ai fini dell’installazione di tali impianti di videosorveglianza da parte dei Comuni, l’art. 5 comma 2-ter del succitato decreto-legge, ha previsto l’attivazione di un Fondo speciale pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.
Tale fondo è stato successivamente incrementato come di seguito indicato:
Finanziamento per incrementare la sicurezza urbana tramite videosorveglianza
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2023, recante: “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Il decreto definisce le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a 19 milioni di euro, per l’anno 2023.
Il finanziamento è finalizzato a potenziare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
I soggetti che possono accedere al finanziamento
Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.
Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.
Termini di presentazioni della richiesta di finanziamento
La richiesta di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2023 deve essere presentata alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del dm 20 dicembre 2023 nella Gazzetta Ufficiale (ossia, entro il 29 marzo 2024), la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.
Modalità di presentazione della richiesta di finanziamento
I soggetti che possono accedere al finanziamento presentano le richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:
Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all’allegato A) al decreto ministeriale 20 dicembre 2023 ed essere corredate da:
Con successivo decreto del Ministro dell’Interno si provvederà alla nomina di un’apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti ammessi, ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».
La Commissione sarà composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell’area delle funzioni centrali dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Adempimenti successivi all’ammissione al finanziamento
I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.
I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data della formale comunicazione di cui sopra.
È fatta salva l’eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell’ente beneficiario.
La determinazione a contrarre, di cui all’art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui all’art. 8, comma 3, dm 20 dicembre 2023 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell’interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità:
Le somme sono accreditate all’ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.
Il cronoprogramma esecutivo dell’intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi.
Il mancato rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.
La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
L’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’intervento, ovvero l’approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall’ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.
Infine, l’atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
Articolo di Gaetano Alborino
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