Il D.Lgs. 22/11/2023 n. 184 ha recepito, con decorrenza dal 23/12/2023, la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Il provvedimento, composto da 4 articoli, opera una serie di interventi di adeguamento del diritto interno, recando modifiche sia al Codice della Strada (C.d.S.), che al D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private (CAP), che hanno destato, fin da subito, una serie di incertezze interpretative, in ordine alle quali si cercherà di fare chiarezza avvalendosi delle indicazioni operative offerte dal Ministero dell’Interno, con circolare dell’8/2/2024, e delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) nonché dalla Corte di Cassazione.
Le modifiche al C.d.S.
In relazione all’articolo 9, recante Competizioni sportive su strada, si è previsto un mero adeguamento di drafting normativo sul comma 6, che stabilisce che il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile - che deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature - laddove il richiamo all’art. 3 L. 990/1969 (abrogato da quasi vent’anni), è sostituto con il riferimento all'art. 124 CAP - recante Gare e competizioni sportive, anch’esso interpolato con il riferimento ai veicoli a motore.
All’articolo 193, concernente Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, è stato modificato il comma 1 al fine di adeguare la disposizione alla nuova definizione di veicolo - recata dalla lettera rrr) del comma 1 dell’art. 1 CAP, integralmente sostituita - che non può essere posto in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa.
Le modifiche al CAP
Infatti, ai sensi del nuovo articolo 1 comma 1 lettera rrr) per “veicolo” deve intendersi:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni.
Come osserva il Ministero, il riferimento all’esclusivo azionamento da parte di “una forza meccanica” consente di escludere dalla definizione di veicolo quel mezzo che, sebbene motorizzato, abbia una propulsione del motore non esclusiva (quale il monopattino elettrico), ovvero sia azionato anche dalla forza muscolare del conducente (quale il velocipede a pedalata assistita - in merito, la CGUE, sez. V, 12/10/2023, n. 286, ha dichiarato che “non rientra nella nozione di «veicolo», ai sensi dell’art. 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare”, quindi, indipendentemente dalla velocità, la bicicletta a pedalata assistita, non rientra, allo stato, nella definizione di veicolo).
Inoltre, a livello di caratteristiche tecniche, il veicolo deve rispettare almeno una delle condizioni - alternative - sopra indicate.
Sono veicoli anche i rimorchi - in ordine ai quali, in caso di sinistro è prevista la procedura di cui al nuovo art. 144-bis - destinati a essere trainati da altro veicolo, a prescindere dall’eventuale agganciamento, anche quando il veicolo è fermo - c.d. rischio statico.
Infine, sono ricompresi nella nuova definizione anche i veicoli elettrici leggeri, in ordine ai quali si demanda l’individuazione ad apposito decreto interministeriale - da adottarsi entro il 22/2/2024.
Ai sensi del neo-introdotto comma 1-bis non sono, invece, considerati veicoli le sedie a rotelle destinate esclusivamente a essere utilizzate da persone con disabilità fisiche.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 46 c. 1 C.d.S., non rientrano nella definizione di veicolo:
Nell’articolo 122, che completa la definizione di veicolo a motore, viene integralmente riscritto il comma 1, ai sensi del quale sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'art. 2054 c.c., i citati veicoli di cui all'art. 1 c. 1 lett. rrr), utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
In merito, il Ministero, ritiene che la “funzione di trasporto veicolare” debba essere rapportata al concetto di “circolazione”. Conseguentemente, l’obbligo di copertura assicurativa è escluso laddove il veicolo sia impiegato per attività diverse dalla circolazione - autogru utilizzata per attività agricola o industriale; trattore utilizzato come macchina da lavoro (in merito, cfr. CGUE, 28/11/2017, n. 514).
Vengono, poi, aggiunti 3 commi supplementari al comma 1.
Ai sensi del nuovo comma 1-bis, l’obbligo assicurativo si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In tal modo, la norma, facendo riferimento al “terreno”, estende l’obbligo anche ai veicoli che si trovino al di fuori della sede stradale, in aree non sottoposte a restrizioni di accesso, purché in circolazione che, ai sensi dell’art. 3 c. 1 n. 9 C.d.S., è definita come: movimento - c.d. fase dinamica - ma anche fermata e sosta - c.d. fase statica - preliminare o successiva, in relazione sia all’ingombro determinato dal veicolo, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza, o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere (apertura degli sportelli); in tal senso, già Cass. Civ., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21983, che ha recepito la normativa europea disponendo l'operatività della copertura assicurativa diretta per il danno da uso di un veicolo conforme alla sua funzione abituale, anche se avvenuto in luoghi privati.
L’obbligo di assicurazione, ai sensi del nuovo comma 1-ter, riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni - come aree non soggette a pubblico passaggio, alle quali abbiano libero accesso solo le persone autorizzate (e.g. zone specifiche per località, zone con attrezzature nei porti e negli aeroporti). Resta, comunque, valida la stipula di polizze (cumulative) che coprono il rischio di una pluralità di veicoli analiticamente individuati.
Deroghe all’obbligo assicurativo sono previste dal nuovo articolo 122-bis commi 1 e 2, in relazione ai veicoli:
Ai sensi del comma 4, in caso di sinistro provocato da un veicolo in deroga, a tutela delle vittime, è previsto l’intervento risarcitorio da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, ex art. 283 c. 1 lett. b) CAP.
Infine, il comma 5, stabilisce che qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo nello Stato in cui il veicolo staziona.
Le disposizioni sanzionatorie
Il comma 1-quater dell’articolo 122 CAP reca l’assetto sanzionatorio.
Stante l’espresso rinvio, contenuto nell’ultimo periodo, alle disposizioni del titolo VI C.d.S., si applicano:
Per quanto evidente, la violazione dell’art. 193 C.d.S., resta applicabile alla mancata copertura assicurativa concernente i veicoli posti in circolazione sulla strada.
Articolo di Fabio Piccioni
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