La Rivista del Sindaco


L’intreccio fra la regolazione finale dei fondi Covid e la spending review: impatto sui bilanci 2024

Risvolti operativi e chiarimenti
Approfondimenti
di Barbero Matteo
19 Gennaio 2024

 

Il decreto legge 132/2023 (convertito dalla legge 170/2023) e la successiva legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) hanno dettato una serie di disposizioni il cui combinato disposto impatta in modo rilevante sulla costruzione (o sulla variazione) dei bilanci di previsione degli enti locali (il cui termine di approvazione, come noto, è stato prorogato al prossimo 15 marzo). Si tratta, da un lato, delle norme che disciplinano la c.d. spending review, dall’altro di quelle che ne riducono l’entità redistribuendo le risorse che avrebbero dovuto essere riacquisite al bilancio dello Stato a seguito della regolazione finale dei fondi Covid. L’intreccio fra le une e le altre è piuttosto complesso e in questo articolo proviamo a fornire qualche chiarimento al riguardo.


Il quadro normativo
In questa sede occorre considerare le seguenti disposizioni:

  • Art. 6-ter del d.l. 132. Tale previsione riscrive la disciplina della c.d. spending review informatica dettata commi dai commi 850 e 853 della legge 178/2020. In precedenza, il comma 850 recitava “In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.” Nella nuova versione, invece, esso dispone che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Come si nota, agli enti locali è stato abbuonato il taglio sul 2023, che sarebbe stato complicato applicare ad esercizio quasi chiuso. L’altra modifica riguarda i criteri di riparto: mentre il precedente comma 853 ne demandava la definizione ad “un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI)”, la novella ha  introdotto un criterio simile (anche se, come si vedrà, non identico) a quello previsto ovvero l’incidenza della spesa corrente impegnata (quale risultante dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato), al netto di quella relativa alla missione 12 (servizi sociali);
  • Art. 1, commi 533-535, della l 213/2023. Tali norme stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei comuni e per 50 milioni annui nel caso delle città metropolitane e delle province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della missione 12, sulla base dei dati di rendiconto del 2022 o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato (stesso criterio già visto in precedenza), ma anche “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Inoltre, a differenza di quanto prevede la spending review informatica, sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge 197/2022 e all’art. 43, comma 2, del decreto legge 50/2022;
  • Art. 1, commi 506-510, della l. 213/2023. Le norme citate ridisegnano la regolazione finale dei fondi statali trasferiti a partire dal 2020 prima per fronteggiare la pandemia e poi l’impennata dei costi energetici. Tali somme erano spendibili fino al 31/12/2022, per cui eventuali economie dovrebbero essere conservate dagli enti nella quota vincolata del risultato di amministrazione. La verifica finale delle certificazioni, secondo lo schema di decreto ministeriale approvato in Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre scorso, ha fatto emergere 432 milioni di euro di eccedenze non utilizzate, relative sia al cd. fondone sia ai trasferimenti straordinari con specifica destinazione, a fronte di circa 145 milioni di euro necessari per gli enti in deficit, ossia che hanno manifestato maggiori fabbisogni rispetto alle somme loro assegnate. In base alla disciplina previgente, le eccedenze nette avrebbero dovuto essere acquisite al bilancio statale. Invece, in base alle norme citate, esse saranno redistribuite a tutti gli enti locali, riducendo gli effetti dei tagli per circa il 18% nel periodo 2024-2025 e per circa il 28% nel biennio successivo.

I risvolti operativi
In primo luogo, occorre contabilizzare correttamente i tagli previsti dalla spending review, la cui dimensione sarà definita da decreti del Ministero dell’Interno entro un termine fissato al 31 gennaio 2024. Come detto, considerata la diversità dei criteri previsti, rispettivamente, dal d.l. 132 e dalla l 213, saranno necessari due riparti. In ogni caso, la riduzione sarà operata sulle spettanze ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione, gli enti dovranno accertare per intero l’entrata iscrivendo in spesa l’ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata.
La seconda partita riguarda gli effetti della regolazione finale dei fondi Covid. Per gli enti in surplus, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno sulle spettanze, ma anche in tal caso la contabilizzazione avviene al lordo con successivo regolarizzo. Per gli enti locali con deficit di risorse, invece, le somme a conguaglio saranno erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Le disponibilità residue derivanti dalla regolazione finale saranno assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2024. 
Un terzo profilo riguarda i ristori specifici di spesa, oggetto come detto di una rideterminazione, per cui in alcuni casi gli enti potranno svincolare (in tutto o in parte) somme bloccate in avanzo.  Le risorse da restituire saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, sempre mediante trattenuta sulle spettanze, anche in tal caso da accertare per intero con impegno di spesa della quota in eccesso e mandato in quietanza di entrata ed eventuale applicazione. Come in precedenza, in caso di incapienza delle spettanze, si applicheranno i commi 128 e 129 della legge n. 228/2012
In sintesi:


Spettanze teoriche 
-
Tagli spending review
+/-
Regolazione finale 
+
Distribuzione eccedenze nette della regolazione finale
=
Spettanze effettive


Contabilmente, come più volte ripetuto, sarà da accertare l’importo delle spettanze teoriche (evitando così penalizzazione sui parametri assunzionali e su quelli di deficitarietà), anche se si incasserà quello delle spettanze effettive, operando le opportune regolarizzazioni.
Inoltre, occorrerà, in sede di rendiconto 2023, rideterminare le quote vincolate del risultato di amministrazione in base agli esiti della regolazione finale. 

 

Articolo di Matteo Barbero


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