La Rivista del Sindaco


Le misure agevolative TARI: riduzioni, esenzioni e bonus

Il potere discrezionale degli enti locali nella determinazione delle tariffe
Approfondimenti
di Martini Lorella
20 Dicembre 2023

Se c’è una caratteristica comune tra le norme che si sono susseguite negli anni circa la tassazione sui rifiuti è l’ampio margine discrezionale che il Legislatore nazionale ha riconosciuto ai Comuni. Ciò vale, in particolar modo, per l’individuazione, e la rispettiva regolamentazione, che generano in capo al contribuente il diritto ad un’agevolazione, sia essa esenzione o riduzione.
E’ vero infatti che il Legislatore nazionale ha previsto alcune ipotesi di esenzione/riduzione obbligatoria ma è altrettanto vero che ha chiaramente sancito per i Comuni la facoltà di introdurne di nuove.


Le esenzioni obbligatorie per legge
Per comprendere chi sia esonerato per legge dal pagamento della Tari è necessario ricordare quale sia il presupposto del tributo.
L’obbligazione tributaria in questione sorge in ragione del possesso o della detenzione, qualsiasi ne sia il titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per andare esenti dal pagamento, sarà pertanto necessario dimostrare che l’immobile in questione è oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Non sarà sufficiente invece la dichiarazione, per quanto comprovata, che l’immobile non è abitato.
Ai fini dell’esenzione il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione (iniziale o di variazione) in cui attesta l’inidoneità dei locali posseduti/detenuti a produrre rifiuti per ragioni oggettive.  
A tale conclusione giunge anche l’IFEL, richiamando il prototipo di regolamento del MEF, presente nelle Linee Guida per l’applicazione della TARES e valido anche per la TARI. In tale bozza, all’art. 8, intitolato “esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, al comma 1 sono elencati i casi di esclusione, mentre nel successivo comma 2 è prevista la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, in cui vanno indicate le circostanze che consentono l’esclusione, “riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”. Da ciò, l’IFEL fa discendere che per i casi di esclusione dalla TARI/TARES l’onere della prova resta a carico del contribuente e che, per tali tributi, il diritto all’esenzione non può essere dimostrato in giudizio. 
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la necessità di presentazione della dichiarazione. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1711/2017 ha peraltro precisato che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso, prevista dalla normativa richiamata, “non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Come ben spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22130/2017, “in materia di Tari, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
A titolo esemplificativo, possono considerarsi inidonei a produrre rifiuti, per loro intrinseca natura o per l’uso cui sono destinati, i seguenti immobili/locali:

  • centrali termiche;
  • locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia, di regola, presenza umana (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili); 
  • aree di impianti sportivi, siano essi aree scoperte o locali chiusi, dedicati alla pratica sportiva in senso stretto (rimangano invece oggetto di tassazione i servizi igienici, gli spogliatoi, gli uffici);
  • i fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati; 
  • i fabbricati oggetto di di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori; 
  • edifici di esercizio pubblico del culto;
  • aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo.

Risultano poi escluse per legge dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 

Le riduzioni obbligatorie per legge
Il Legislatore nazionale ha individuato anche alcune fattispecie in cui i comuni sono obbligati a riconoscere una riduzione della Tari. Più in particolare: 

  • art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013: prevede la riduzione della quota variabile in misura proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo ;
  • art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013: prevede la riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero per effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento ovvero per interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in queste ipotesi la TARI è dovuta nella misura massima del 20% ;
  • art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013: prevede la riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta; in questi casi la TARI è dovuta nella misura massima del 40% .

E’ interessante notare come anche nelle fattispecie di riduzione obbligatoria i comuni abbiano un ruolo tutt’altro che secondario nella determinazione della misura agevolativa in concreto.
Le riduzioni appena citate previste dai commi 656 e 657 si limitano a prevedere la misura massima dell’esenzione ma è evidente che sarà il singolo comune nel proprio regolamento a disciplinare in modo puntuale l’agevolazione, prevedendo una diversa percentuale di riduzione, oppure più percentuali.
A mero titolo esemplificativo, in riferimento alla fattispecie di cui al comma 656, potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della percentuale massima di riduzione in ipotesi di assoluta mancanza di servizio e l’applicazione di una percentuale inferiore di riduzione in ipotesi di disservizio.
Quanto alla fattispecie di cui al comma 657, il comune potrebbe graduare la percentuale di riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Si osservi poi che i comuni possono esplicare il proprio potere discrezionale anche andando meglio a descrivere il “grave disservizio” che comporta la riduzione dell’imposta.


Il potere discrezionale dei comuni
I comuni con proprio regolamento possono prevedere agevolazioni tariffarie per fattispecie in cui, in ragione del particolare utilizzo, gli immobili in questione hanno una ridotta potenzialità di produzione di rifiuti. 
Più specificatamente, trattasi delle seguenti ipotesi:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

I comuni possono liberamente decidere se prevedere tali agevolazioni nei propri regolamenti, o meno; possono decidere di riconoscerle tutte oppure solo alcune; possono disciplinarle in maniera similare oppure differenziata.
Il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede poi la possibilità da parte dei comuni, in attuazione della potestà regolamentare, di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra elencate, dalla ratio e natura socio-politico-economiche.
Scendendo più nel concreto, le misure agevolative che con maggior frequenza ricorrono nei regolamenti comunali riguardano le seguenti fattispecie: 

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili;
  • le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva ai sensi dell’art. 1117 Cod.Civ..; 
  • le multiproprietà;
  • gli immobili nei quali abitano soggetti disabili o minori;
  • i soggetti che detengono temporaneamente l’immobile per un periodo di durata inferiore a sei mesi;
  • immobile posseduto da soggetto residente all’estero;
  • immobile in stato di abbandono con dimostrazione che lo stesso non può essere abitato per ragioni oggettive;
  • trasporto in proprio dei rifiuti al sito di smaltimento del Comune.

E’ bene ricordare che i comuni debbono fare uso del loro potere discrezionale in materia di misure agevolative con estrema oculatezza, atteso che le previsioni regolamentari di esclusione e riduzione hanno un impatto rilevante nella gestione del tributo. 
Infatti, se i finanziamenti per benefici fiscali per la Tarsu dovevano derivare da entrate non provenienti dalla tassa, per la Tari, se le spese dei costi del servizio non vengono comunque coperte , sarà necessaria ed inevitabile una rideterminazione, al rialzo, delle tariffe. Nell’individuare e disciplinare misure agevolative opzionali, i comuni devono quindi tenere a mente che per ogni contribuente che paga meno o non paga, se le agevolazioni non vengono in qualche modo finanziate, saranno gli altri contribuenti a dover sostenere un esborso maggiore.


Bonus rifiuti
Secondo le recenti ricerche, negli ultimi 5 anni la Tari è aumentata in media del 7,7%. Parlando di misure agevolative, non si può non ricordare in questa sede anche il cd. “bonus rifiuti”.
Infatti, come i bonus sociali dedicati a luce, gas e acqua, il bonus rifiuti riduce l’esborso economico per la Tari per i nuclei familiari in condizione di disagio economico .
La norma di riferimento è l’art. 57 bis del decreto legge n. 124/2019 che così recita: “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.  Gli   utenti   beneficiari   sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto”. 
Il bonus in questione trova applicazione al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • nucleo familiare con ISEE fino a € 8.265,00;
  • famiglie numerose con ISEE fino a € 20.000,00;
  • beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza.

Le regole specifiche per poter fruire del bonus vengono stabilite dai singoli comuni, ai quali spetta anche l’individuazione della percentuale di “sconto”.
Una ulteriore misura agevolativa è la possibilità di accedere alla rateizzazione dei pagamenti, con rate di importo minimo pari a € 100,00, nelle seguenti ipotesi:

  • utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per luce, gas e acqua;
  • utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’ente territoriale competente e a cui sia stato addebitato un importo superiore del 30% rispetto al valore medio delle fatture dell’ultimo biennio.

 Articolo di Lorella Martini


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