Se c’è una caratteristica comune tra le norme che si sono susseguite negli anni circa la tassazione sui rifiuti è l’ampio margine discrezionale che il Legislatore nazionale ha riconosciuto ai Comuni. Ciò vale, in particolar modo, per l’individuazione, e la rispettiva regolamentazione, che generano in capo al contribuente il diritto ad un’agevolazione, sia essa esenzione o riduzione.
E’ vero infatti che il Legislatore nazionale ha previsto alcune ipotesi di esenzione/riduzione obbligatoria ma è altrettanto vero che ha chiaramente sancito per i Comuni la facoltà di introdurne di nuove.
Le esenzioni obbligatorie per legge
Per comprendere chi sia esonerato per legge dal pagamento della Tari è necessario ricordare quale sia il presupposto del tributo.
L’obbligazione tributaria in questione sorge in ragione del possesso o della detenzione, qualsiasi ne sia il titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per andare esenti dal pagamento, sarà pertanto necessario dimostrare che l’immobile in questione è oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Non sarà sufficiente invece la dichiarazione, per quanto comprovata, che l’immobile non è abitato.
Ai fini dell’esenzione il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione (iniziale o di variazione) in cui attesta l’inidoneità dei locali posseduti/detenuti a produrre rifiuti per ragioni oggettive.
A tale conclusione giunge anche l’IFEL, richiamando il prototipo di regolamento del MEF, presente nelle Linee Guida per l’applicazione della TARES e valido anche per la TARI. In tale bozza, all’art. 8, intitolato “esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”, al comma 1 sono elencati i casi di esclusione, mentre nel successivo comma 2 è prevista la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, in cui vanno indicate le circostanze che consentono l’esclusione, “riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”. Da ciò, l’IFEL fa discendere che per i casi di esclusione dalla TARI/TARES l’onere della prova resta a carico del contribuente e che, per tali tributi, il diritto all’esenzione non può essere dimostrato in giudizio.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la necessità di presentazione della dichiarazione. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1711/2017 ha peraltro precisato che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso, prevista dalla normativa richiamata, “non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Come ben spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22130/2017, “in materia di Tari, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
A titolo esemplificativo, possono considerarsi inidonei a produrre rifiuti, per loro intrinseca natura o per l’uso cui sono destinati, i seguenti immobili/locali:
Risultano poi escluse per legge dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Le riduzioni obbligatorie per legge
Il Legislatore nazionale ha individuato anche alcune fattispecie in cui i comuni sono obbligati a riconoscere una riduzione della Tari. Più in particolare:
E’ interessante notare come anche nelle fattispecie di riduzione obbligatoria i comuni abbiano un ruolo tutt’altro che secondario nella determinazione della misura agevolativa in concreto.
Le riduzioni appena citate previste dai commi 656 e 657 si limitano a prevedere la misura massima dell’esenzione ma è evidente che sarà il singolo comune nel proprio regolamento a disciplinare in modo puntuale l’agevolazione, prevedendo una diversa percentuale di riduzione, oppure più percentuali.
A mero titolo esemplificativo, in riferimento alla fattispecie di cui al comma 656, potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della percentuale massima di riduzione in ipotesi di assoluta mancanza di servizio e l’applicazione di una percentuale inferiore di riduzione in ipotesi di disservizio.
Quanto alla fattispecie di cui al comma 657, il comune potrebbe graduare la percentuale di riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Si osservi poi che i comuni possono esplicare il proprio potere discrezionale anche andando meglio a descrivere il “grave disservizio” che comporta la riduzione dell’imposta.
Il potere discrezionale dei comuni
I comuni con proprio regolamento possono prevedere agevolazioni tariffarie per fattispecie in cui, in ragione del particolare utilizzo, gli immobili in questione hanno una ridotta potenzialità di produzione di rifiuti.
Più specificatamente, trattasi delle seguenti ipotesi:
I comuni possono liberamente decidere se prevedere tali agevolazioni nei propri regolamenti, o meno; possono decidere di riconoscerle tutte oppure solo alcune; possono disciplinarle in maniera similare oppure differenziata.
Il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede poi la possibilità da parte dei comuni, in attuazione della potestà regolamentare, di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra elencate, dalla ratio e natura socio-politico-economiche.
Scendendo più nel concreto, le misure agevolative che con maggior frequenza ricorrono nei regolamenti comunali riguardano le seguenti fattispecie:
E’ bene ricordare che i comuni debbono fare uso del loro potere discrezionale in materia di misure agevolative con estrema oculatezza, atteso che le previsioni regolamentari di esclusione e riduzione hanno un impatto rilevante nella gestione del tributo.
Infatti, se i finanziamenti per benefici fiscali per la Tarsu dovevano derivare da entrate non provenienti dalla tassa, per la Tari, se le spese dei costi del servizio non vengono comunque coperte , sarà necessaria ed inevitabile una rideterminazione, al rialzo, delle tariffe. Nell’individuare e disciplinare misure agevolative opzionali, i comuni devono quindi tenere a mente che per ogni contribuente che paga meno o non paga, se le agevolazioni non vengono in qualche modo finanziate, saranno gli altri contribuenti a dover sostenere un esborso maggiore.
Bonus rifiuti
Secondo le recenti ricerche, negli ultimi 5 anni la Tari è aumentata in media del 7,7%. Parlando di misure agevolative, non si può non ricordare in questa sede anche il cd. “bonus rifiuti”.
Infatti, come i bonus sociali dedicati a luce, gas e acqua, il bonus rifiuti riduce l’esborso economico per la Tari per i nuclei familiari in condizione di disagio economico .
La norma di riferimento è l’art. 57 bis del decreto legge n. 124/2019 che così recita: “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il bonus in questione trova applicazione al ricorrere dei seguenti requisiti:
Le regole specifiche per poter fruire del bonus vengono stabilite dai singoli comuni, ai quali spetta anche l’individuazione della percentuale di “sconto”.
Una ulteriore misura agevolativa è la possibilità di accedere alla rateizzazione dei pagamenti, con rate di importo minimo pari a € 100,00, nelle seguenti ipotesi:
Articolo di Lorella Martini
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