Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152” è vigente dal 15 giugno 2023.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”), istituito ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n.135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il Registro è articolato in:
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per:
la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l’informazione e la comunicazione;
gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità;
la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del Registro.
Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali assicurano, altresì, la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica.
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’art. 6, c. 3-quater, del D.L. n. 135/2018, nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a); per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.
La piena operativa del RENTRI
Anche se il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo non prima di dicembre 2024.
Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), con le seguenti tempistiche:
La vigente disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti
La disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti è prevista dall’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo riformulato dall’articolo 1, comma 19 del D.Lgs. n. 116/2020.
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), dal quale devono risultare i seguenti dati:
Con il decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, vigente dal 15 giugno 2023, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale (RENTRI), con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
Nelle more che esso sia pienamente operativo, continuano ad applicarsi il Decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni
Ai sensi dell’articolo 262, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del citato decreto (quindi, anche per le violazioni amministrative per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportando nello stesso dati incompleti o inesatti), provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 (smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio), per le quali è competente il Comune.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Ai sensi dell’articolo 263, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del citato decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.
Violazione delle norme in materia di trasporto dei rifiuti: autorità competente
Un’azienda agricola e il suo legale rappresentante ricorrevano dinanzi al Tribunale di Treviso avverso un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, adottata dall’amministrazione provinciale per omessa indicazione nel formulario di identificazione del rifiuto (FIR) della quantità di rifiuti trasportata. Contestata è la violazione dell’articolo 193, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Il ricorso è rigettato in primo e in secondo grado.
Il caso approda, quindi, in Corte di Cassazione.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’incompetenza della Provincia di Treviso (in luogo di quella di Pordenone), ai sensi dell’art. 17, c. 5, legge n. 689/1981 («Ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione»), poiché la violazione è stata commessa a Maniago, in provincia di Pordenone, luogo d’inizio del trasporto, ancorché sia stata contestata a Farra di Soligo, in provincia di Treviso.
Si deduce violazione degli artt. 5, 13 e 17 L. n. 689/1981; artt. 193 e 298 D.Lgs. n.152/2006; art. 21 D.P.R. 633/1973; art. 57 c.p.p.
Il motivo non è ritenuto fondato, come peraltro anche tutti gli altri proposti.
In particolare, la Corte di Cassazione, Civile, Sez. II, Ordinanza 10 agosto 2023, n. 24391, evidenzia:
«Territorialmente competente è un ufficio della pubblica amministrazione di un luogo in cui è stata commessa la violazione. A sua volta, un luogo di commissione della violazione è il luogo nel quale l'infrazione è stata accertata. In altri termini, il luogo di accertamento dell’infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione.
Nel caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, come nel caso di specie, è sufficiente a radicare la competenza che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale sia occorsa nel luogo dell’accertamento.
Sul punto la giurisprudenza è costante: per una pronuncia tra le altre molto chiara si veda Cass. 3756/2001, ove anche la precisazione, sulla scorta di altre pronunce, che tale criterio (luogo della commissione corrisponde a luogo dell’accertamento) presuppone (ovviamente) che l’organo accertatore sia competente territorialmente (rispetto al luogo concreto dell’accertamento) e funzionalmente (rispetto alla materia su cui cade la contestazione)».
La disciplina sanzionatoria
L’omessa indicazione della quantità di rifiuto, nel formulario di trasporto, configura una violazione dell’art. 193, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, sanzionata (amministrativamente o penalmente, a seconda che i rifiuti trasportati siano rispettivamente non pericolosi o pericolosi), ai sensi dell’art. 258, comma 4, del medesimo decreto:
«Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.
Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».
Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Formulari di identificazione dei rifiuti - Rifiuti non pericolosi |
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Effettuava il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero riportava nel formulario dati incompleti o inesatti |
D.Lgs. n. 152/2006: art. 193, co. 1 art. 258, co. 4
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Sanzione amministrativa: da € 1.600 a € 10.000 |
P.M.R.: € 3.200 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Formulari di identificazione dei rifiuti - Rifiuti pericolosi |
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Effettuava il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero riportava nel formulario dati incompleti o inesatti |
D.Lgs. n. 152/2006: art. 193, co. 1 art. 258, co. 4
Art. 483 C.P.
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Reclusione fino a due anni |
Procura della Repubblica c/o Tribunale |
Forniva un certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
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D.Lgs. n. 152/2006: art. 190, co. 1. art. 258, co. 3
Art. 483 C.P. |
Reclusione fino a due anni |
Procura della Repubblica c/o Tribunale |
Formulari di identificazione dei rifiuti |
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Informazioni formalmente incomplete o inesatte, ma rinvenibili dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili tenute per legge
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D.Lgs. n. 152/2006: art. 193, co. 1 art. 258, co. 5
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Sanzione amministrativa da € 260 a € 1.550 |
P.M.R.: € 516,66 |
Autorità Competente: PROVINCIA |
Mancata conservazione dei FIR di cui all’art. 193, comma 1 (tre anni) |
D.Lgs. n. 152/2006: art. 193, co. 1 art. 103, co. 4 art. 258, co. 5 |
Sanzione amministrativa da € 260 a € 1.550 |
P.M.R.: € 516,66 |
Autorità Competente: PROVINCIA |
Articolo di Gaetano Alborino
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