L’art. 11, comma 1 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) stabilisce che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 marzo 2001, n. 1507, richiamato da TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 31 marzo 2010, n. 842), la richiesta del permesso di costruire può essere avanzata da chi, essendo titolare di altro diritto reale diverso dalla proprietà o di un diritto personale di godimento dell’immobile, abbia per effetto di tale diritto l’obbligo o la facoltà di eseguire l’intervento edilizio per cui chiede il titolo.
In altri termini:
L’ipotesi dell’usufruttuario secondo la giurisprudenza
Un classico esempio di soggetto non proprietario legittimato alla richiesta del permesso di costruire è l’usufruttuario, ossia il titolare del diritto reale di poter usare un bene di proprietà di terzi (nel nostro caso, ovviamente, ci riferiamo ad un immobile) e trarne tutti i benefici, con il limite di rispettarne la destinazione economica (cfr. artt. 978 e ss. del codice civile).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che:
La prima verifica: il titolo da cui nasce l’usufrutto
Dinanzi all’istanza per il permesso di costruire presentata dall’usufruttuario, la prima verifica deve riguardare necessariamente il titolo edilizio da cui nasce l’usufrutto. Diverse sono le ipotesi possibili.
In primo luogo, l’usufrutto può sorgere per effetto di una previsione legislativa: si pensi al classico esempio dell’usufrutto legale dei genitori esercenti la potestà sui beni del figlio minore. In tal caso, se i genitori devono richiedere il permesso per un intervento su un immobile di proprietà del figlio minore di età, devono documentare:
In secondo luogo, l’usufrutto può sorgere per contratto: in tale ipotesi, il richiedente deve allegare il suddetto negozio giuridico all’istanza per il rilascio del permesso di costruire.
In terzo luogo, l’usufrutto può derivare da un testamento: in tal caso, il richiedente deve allegarne la copia pubblicata.
In quarto luogo, l’usufrutto può sorgere per usucapione (ossia, per il possesso ininterrotto e pacifico del bene per venti anni): in tal caso, l’interessato deve allegare la sentenza del giudice che dichiara l’avvenuta usucapione.
Infine, l’usufrutto può sorgere anche attraverso una sentenza: si pensi, ad esempio, all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di costituire un usufrutto ex art. 2932 codice civile; anche in tale ipotesi, l’interessato dovrà allegare la sentenza in questione.
Come è noto, la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 25 luglio 2017, n. 3941; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 23 marzo 2011, n. 544; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2012, n. 4255) ha precisato che la verifica sulla legittimazione del richiedente il permesso di costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce di procedere nell'esame del progetto, pur dovendosi escludere un obbligo di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile. E poiché l’usufrutto su un immobile necessita della forma scritta (art. 1350 codice civile) e della trascrizione, è evidente che non è necessario un accertamento complesso per verificarne l’esistenza ed il contenuto.
La seconda verifica: la possibilità di effettuare interventi edilizi
La seconda verifica riguarda l’interpretazione del titolo, allo scopo di verificare il contenuto del diritto dell’usufruttuario. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, per il quale l’ufficio tecnico deve utilizzare anche delle competenze di natura giuridica.
Per facilitare tale verifica, è utile individuare eventuali limiti contenuti nel titolo giuridico: ad esempio, nel caso di usufrutto nascente da un contratto, il concedente potrebbe aver previsto che eventuali interventi sull’immobile oggetto di usufrutto necessanti del permesso di costruire richiedano l’assenso del nudo proprietario.
Nel caso in cui il titolo non contenga limiti specifici, l’usufruttuario deve ritenersi facoltizzato, in generale, a richiedere il titolo e ad effettuare interventi edilizi, con il limite della destinazione economica del bene impressa dal proprietario, su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.
La terza verifica: il rispetto della destinazione economica dell’immobile
La terza verifica riguarda il rispetto della destinazione economica dell’immobile impressa dal proprietario: detto altrimenti, l’usufruttuario deve mantenendo l’utilizzo originario voluto dal proprietario concedente o, come indicato dalla Corte di Cassazione in passato (sent. n. 1550/1962), “la funzione cui la cosa era adibita in concreto in precedenza dal proprietario”; come può facilmente intuirsi, tale aspetto è estremamente importante in relazione al permesso di costruire in richiesta. Ad esempio:
Ovviamente, il consenso provato del nudo proprietario all’intervento edilizio supera il problema e consente sempre il rilascio del titolo per qualunque intervento.
Ad ulteriore conferma sui limiti intrinseci del permesso di costruire in capo all’usufruttuario ricordiamo che:
La posizione del nudo proprietario
Per quanto riguarda la posizione del nudo proprietario, il TAR Veneto, nella sent. 25 gennaio 2012, n. 32, ha escluso la legittimazione alla richiesta del permesso di costruire, relativo all’immobile oggetto di usufrutto, in capo a quest’ultimo, affermando che “non v’è dubbio che spettino all’usufruttuario dell’immobile – escludendone così il nudo proprietario - tutti i diritti, i poteri e le facoltà inerenti alla cosa, da cui egli può trarre ogni utilità che questa può dare (981 c.c.), purché ne rispetti la destinazione: e, dunque, anche lo ius aedificandi correlato al bene, facoltà che in tale ambito palesemente rientra, e che, pertanto, non può essere esercitata dal nudo proprietario”.
Nel merito possiamo però citare almeno tre ipotesi nelle quali la legittimazione alla richiesta del permesso di costruire non può essere negata in capo al nudo proprietario:
Più recentemente, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. 13 marzo 2014, n. 1238, è intervenuto ulteriormente sulla questione, affermando che, in realtà, al nudo proprietario non può essere negato il permesso di costruire sull’immobile oggetto di usufrutto, escludendo che possa avere rilevanza l’eventuale opposizione dell’usufruttuario o che debba essere richiesto l’assenso di quest’ultimo; sarà l’usufruttuario che, ove ritenuto opportuno, potrà adire il giudice ordinario per ottenere tutela nel caso in cui ritenga che il rilascio del permesso di costruire rappresenti una lesione dei propri diritti.
L'usufruttuario può impugnare il rilascio del permesso di costruire del vicino
Concludiamo evidenziando che il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 5 giugno 2012, n. 3300, ha affermato che non solo il proprietario ma anche l’usufruttuario confinante è legittimato ad agire contro il rilascio del permesso di costruire al vicino. Si tratta di una posizione non nuova: ad esempio, nella sent. 26 aprile 2010, n. 1147, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, aveva già affermato che “Non può disconoscersi, nella posizione autonoma dell'usufruttuario, una situazione giuridica meritevole di tutela (sia pur diversa da quella del proprietario) e differenziata, tale da integrare una relazione qualificata con il bene, che lo legittima ad insorgere avverso provvedimenti amministrativi che ne condizionano o limitano il godimento”.
Articolo di Mario Petrulli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: