La Rivista del Sindaco


Gli incentivi per il personale degli uffici tecnici

La disciplina prevista dal Nuovo Codice dei Contratti
Studi e Ricerche
di Oliveri Luigi
30 Agosto 2023

È l’articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici a disciplinare gli incentivi che le stazioni appaltanti possono attribuire ai propri dipendenti, per compensare le complesse attività connesse alla realizzazione delle procedure di appalto.

Le attività incentivabili
Le attività incentivabili sono elencate nell’allegato I.10:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario).

In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate sopra sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate sopra e per le finalità indicate al comma 5 dell’articolo 45, a valere sugli stanziamenti previsti in bilancio, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. 
Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture, la possibilità di destinare agli incentivi il 2% dell’importo dei lavori è condizionata al caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione come soggetto diverso dal RUP. 
È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
L’80 per cento delle risorse stanziate, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate viste sopra, nonché tra i loro collaboratori. 
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. 

Riparto, attribuzione, limiti ed esclusioni degli incentivi
I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti.
L’incentivo, quando spettante:

  1. è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione;
  2. sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. 

Dunque, il RUP deve proporre al soggetto competente ad erogare l’incentivo il provvedimento da adottare.
È, infatti, il RUP, quale responsabile complessivo, a poter attestare chi ha materialmente prestato le attività e in che misura, definendo, quindi, il quadro delle spettanze.
Laddove gli enti non ritenessero di regolare i rapporti tra RUP e soggetto titolare di erogare materialmente l’incentivo mediante una proposta, ma indicando al dirigente o responsabile di servizio di “sentire” preventivamente il RUP, quest’ultimo comunque dovrebbe esprimere per iscritto le valutazioni tecniche preliminari per la liquidazione, con un elaborato tecnico. Quindi, in ogni caso il RUP deve esprimersi in forma scritta, per le specifiche dei compensi da attribuire.
Gli incentivi non possono essere attribuiti senza limiti. Per questo, l’articolo 45 dispone che l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. 
La parte di incentivo eventualmente eccedente tali limiti individuai e, quindi, non corrisposta, incrementa le risorse di cui all’articolo 45, comma 5.
Allo scopo di estendere l’utilizzo degli strumenti digitali nella gestione degli appalti, alle amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite degli incentivi è aumentato del 15 per cento. 
Va ad incrementare le risorse di cui al comma 5 dell’articolo 45 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente.
Gli incentivi non possono essere assegnati (con l’eccezione di norme speciali che riguardano gli appalti specificamente connessi al PNRR) al personale con qualifica dirigenziale.
Il più volte ricordato comma 5 dell’articolo 45 prevede che il 20 per cento delle risorse destinate agli incentivi - escluse quelle che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai seguenti fini (elencati nei commi 6 e 7):

  • comma 6) all’acquisto, da parte dell’ente, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
  1. la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  2. l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  3. l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
  • (comma 7) utilizzo:
  1. per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  2. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  3. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Qualora le amministrazioni e gli enti costituiscano o si avvalgano di una centrale di committenza, ai sensi del comma 8 dell’articolo 45 possono destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie per l’incentivazione o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.

Articolo di Luigi Oliveri


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