La Rivista del Sindaco


Abbandono dei rifiuti

23/02/2023 Approfondimenti
Il condominio non può essere semplicisticamente considerato “obbligato in solido”


In quasi tutti i comuni italiani si pone il problema del corretto conferimento dei rifiuti.
In relazione a tale problematica la Polizia Locale è costantemente chiamata ad effettuare i controlli di rito e ad accertare le consequenziali sanzioni amministrative.
Nelle città di maggiore rilevanza demografica - ove incontriamo grandi condomìni - la regolamentazione civica sottopone i condòmini, per il tramite dell’Amministratore, ad una sorta di “delega funzionale”, consistente nel collocare negli spazi condominiali i contenitori per la raccolta e nel responsabilizzare il condominio rispetto all’osservanza delle regole di conferimento da parte dei condòmini.

Il caso
Cosa accade quando, in sede di controllo si riscontra una violazione senza che sia possibile addivenire all’identificazione di un trasgressore?
È possibile redigere un verbale di accertamento e contestazione della violazione iscrivendo l’amministratore del condominio nel novero degli obbligati in soldo di cui all’articolo 6 della Legge 689/1981?
Nella pratica invale l’uso di considerare il condominio, notificando il verbale all’amministratore dello stesso, magari mediante PEC, quale obbligato in solido.
Invero si tratta di una prassi che - sebbene ragionevole dal punto di vista sociale - poco e male collima con le previsioni dell’articolo 6 della L. 689/1981, secondo cui - al più, per quanto qui ci occupa - l’obbligazione solidale potrebbe argomentarsi per queste due vie:

  1. considerare, in base alla disciplina privatistica del codominio (esistono i regolamenti condominiali che vincolano i condòmini ai sensi del codice civile) l’amministratore dello stesso come titolato di “autorità, direzione o vigilanza” verso ciascun condòmino, al punto di renderlo obbligato in solido con l'autore della violazione (anche ignoto) al pagamento della somma da questo dovuta (salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);
  2. considerare il condominio (ente privo di personalità giuridica) come obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, ritenendo il “condomino-trasgressore” come una sorta di “dipendente”.

In buona sostanza, sebbene sia diffusa la prassi di “sanzionare” il condominio per le violazioni commesse da anonimi condòmini, già il richiamo ai commi 2 e 3 della L. 689/1981 ci lasciano presagire la debolezza giuridica di un costrutto che viene disteso dagli operatori di polizia locale per mitigare la frustrazione della violazione non sanzionabile.

La giurisprudenza
Non sempre le sanzioni poste per violazioni a regolamenti comunali arrivano ad essere esaminate in sede giudiziaria.
Le Ordinanze Ingiunzioni (con valore oscillante tra 25 e 500 euro) spesso vengono pagate dagli amministratori di condominio (ammesso che non si acceda direttamente al pagamento in misura ridotta del verbale), per “tagliare corto”, in considerazione dell’auto-percezione di una sorta di responsabilità morale e della circostanza che la spesa giudiziaria di un “ricorso al giudice di pace” equivale - euro più, euro meno - alla sanzione da pagare.
Quando poi il ricorso venga proposto, non sono pochi i giudici che - in una logica di socializzazione della colpa non correlata a solidi principi di diritto - non conferiscono valore alle eccezioni dei ricorrenti.
Ad esempio, con la sentenza n. 3874/2020 il Tribunale di Roma aveva rigettato l'appello proposto da un condominio avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a sua volta, a seguito di verbali di accertamento avevano sanzionato l’amministratore dello stesso per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani (per la presenza, all'interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti). In questa sentenza la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore. La sentenza di merito in parola, quindi, muoveva dalla premessa che l'amministratore del condominio fosse di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condòmini, senza approfondire minimamente la norma regolatrice dell’Obbligazione solidale.
Quando, tuttavia, i ricorrenti non si fermano al primo né al secondo grado di giudizio, la Suprema Corte tende a spostare la valutazione del fatto in maniera molto più rigorosa allo spettro delle norme vigenti.

Ciò ci porta alle risultanze della sentenza resa dalla Cassazione civile (Sezione II) del 14 febbraio 2023, n. 4561 che, in rapidi tratti, ha il merito di raccontare l’uso ponderato dell’obbligazione solidale ed il suo rapporto con il “concorso nell’illecito”.
Il principio espresso dalla pronuncia resta il seguente: “l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condòmini verso l'esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l'amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni e non può essere considerato obbligato in solido”.

Cosa impariamo dalla sentenza e come adattiamo il lavoro al principio di diritto
Chiarito che il condominio non può essere considerato “obbligato in solido”, il percorso sanzionatorio si inerpica in maniera considerevole.
La difficoltà sta nel fatto che - anche a voler immaginare una responsabilità dell’amministratore del condominio - il concorso di persone menzionato nella sentenza segue le regole degli articoli 3 e 5 della L. 689/1981; norme che pretendono la responsabilità colpevole del coautore dell’illecito:

  • (Art. 3, L. 689/1981) - Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
  • (Art. 5, L.689/1981) - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.                                     

Da qui dobbiamo riconsiderare la possibilità di riconduzione della sanzione, per violazione commessa dal primo autore ignoto, su un secondo coautore noto, solo come conseguenza di un’espressa norma del regolamento comunale che, dopo aver previsto la condotta illecita inerente alla modalità di conferimento dei rifiuti, costruisca un “dovere giuridico” di vigilanza a carico dell’amministratore del condominio, in relazione all’affidamento a questi dei “cassonetti” collocati in area condominiale.
In altri termini, l’ambizione a sanzionare il condominio passa attraverso la configurazione dell’amministratore quale trasgressore di uno specifico dovere di vigilanza che sia venuto meno per colpa di questi.

Solo dopo aver costruito la violazione (alternativamente):

  1. come fattispecie omissiva autonoma rispetto al fatto illecito del trasgressore ignoto di una specifica condotta;
  2. come fattispecie omissiva complementare rispetto al fatto illecito del trasgressore ignoto del risvolto commissivo della medesima condotta;

si può ipotizzare che il condominio risponda, con il suo patrimonio, come obbligato in solido rispetto all’amministratore (qui, infatti, appare calzante la previsione dell’articolo 6 comma 3 della L. 689/1981).

In buona sostanza, a monte del verbale di accertamento va costruito un buon regolamento.
Solo attraverso la previsione di vincoli normativi di regolamentazione legale che costituiscano obbligazione legale di vigilanza per l’amministratore, si può pensare di arrivare alla responsabilità solidale del condominio.
Ciò, ovviamente, a patto e condizione che il giudice non ritenga lo stesso regolamento (qui immaginato) abnorme, per aver costruito un’obbligazione di scarsa possibilità di osservanza, così disapplicandolo.

In ogni caso, tra un percorso ad ostacoli, complesso ma sostenibile ed un percorso di forzatura giuridica permanente, chi scrive preferisce sempre la prima strada rispetto alla seconda.
Il tema rientra tra gli argomenti che saranno affrontati oggi nel corso del webinar "L’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie: dalla legge 689/1981 al CdS"


Allegato:


Articolo di Pino Napolitano


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