La Rivista del Sindaco


Gestione contabile del PNRR

28/12/2022 Approfondimenti
Dalla RGS 5 nuove FAQ: indicazioni operative


La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul portale Arconet un pacchetto di 5 FAQ finalizzate a chiarire alcuni fra i tanti punti oscuri che caratterizzano la complessa macchina di attuazione del PNRR (su cui si registra ormai una produzione pressoché quotidiana di materiale, sempre meno gestibile dai soggetti attuatori).

1. Obbligo di inserire CUP e CIG a tappeto su tutti gli atti
La FAQ n. 1 conferma l’obbligo di inserire i riferimenti al Codice unico di progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, nel contratto, nelle fatture di riferimento e negli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc.).
Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento, specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Laddove ciò sia tecnicamente impossibile (come nel caso di emissione di mandati cumulativi) è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all'idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni, ecc.), con un'apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente, assunto a valere delle risorse del PNRR, che lavora su più di un progetto dell’ente.

2. Obbligo di dare evidenza ai co-finanziamenti
La FAQ n. 2 conferma che i cofinanziamenti devono essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto, per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L’importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l'indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni, ecc.). Si ritiene, però, che non occorra mantenere la quota di finanziamento indicata in sede di candidatura e che il relativo importo possa essere ridotto, segnalandolo nell’ambito del sistema di monitoraggio. In tal caso, il contributo a carico del PNRR rimane comunque invariato.

3. Nessun obbligo di istituire sottoconti vincolati
La FAQ n. 3 precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine, il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare del Mef n. 29/2022, e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n. 118/2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo; pertanto, gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.
In altri termini, a differenza di quanto deve essere fatto per la gestione della competenza, per la cassa non è necessario gestire un vincolo per ogni opera. Infatti, anche le risorse del PNRR possono essere gestite, al pari delle altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata extra-contabilmente, costantemente, per ogni categoria di entrata.

4. Autonomie differenziate con potere di autoregolamentazione
La FAQ n. 4 afferma che le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi, il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

5. Perimetrazione contabile gestibile anche a livello di articoli
La FAQ 5, infine, ricorda che gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale: non solo capitoli, dunque, ma anche articoli.


Per un ulteriore approfondimento sulle modalità di anticipazione, rimborso, saldo e contabilizzazione delle risorse assegnate con il PNRR, si rimanda all’articolo pubblicato qui.


Articolo di Matteo Barbero


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