Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021 con la finalità di portare ad unitarietà diversi profili programmatori, in funzione di una visione strategica integrata.
I riferimenti normativi
L’assetto normativo del PIAO è stato poi completato con due regolamenti attuativi, previsti dai commi 5 e 6, del citato art. 6.
Il primo regolamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 24.6.2022, ha individuato i piani assorbiti dalle corrispondenti sezioni del PIAO con la conseguente soppressione, per le amministrazioni tenute alla relativa adozione, degli adempimenti connessi alla loro adozione. Nel medesimo regolamento è previsto, con una norma di chiusura, che “Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani” soppressi “sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO”.
Per quanto riguarda le norme abrogate l’ultimo comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 81/2022 ha abrogato il terzo periodo del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL che prevedeva la unificazione organica del Piano della performance nel Piano esecutivo di gestione; per effetto di tale abrogazione il PEG mantiene una valenza esclusivamente finanziaria.
Il secondo regolamento, approvato con Decreto n. 132 del 30.06.2022, ha approvato il Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni tenute alla relativa adozione, e le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. Lo stesso regolamento si preoccupa da un lato di fornite indicazioni per la compilazione delle diverse sezioni del PIAO e dall’altro precisa, all’art. 8, che il PIAO deve assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.
I filoni programmatori che confluiscono nel PIAO
Secondo le indicazioni normative confluiscono nel PIAO i seguenti piani:
La confluenza dei Piani sopra indicati nel PIAO mantiene inalterate le relative normative che continuano a rappresentare il quadro normativo di riferimento per le singole sezioni del PIAO.
Inoltre, il Piano deve contenere:
Chi approva il PIAO e secondo quali termini
L’art. 11 del Decreto n. 132 del 30.06.2022 individua l’organo preposto all’adozione del PIAO che, in generale, è l’organo di indirizzo politico e per le pubbliche amministrazioni che ne sono sprovviste, l’organo di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta.
Il termine ordinatorio per l’approvazione del PIAO è il 31 gennaio di ciascun anno; nel caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio, per l’adozione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. Tale ultimo termine per il 2022 è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.
Il Piano tipo
Il Decreto n. 132 del 30.06.2022 definisce la composizione del Piano-tipo che si articola in una scheda anagrafica dell’amministrazione ed è suddiviso in quattro sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del Piano deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso, con particolare riferimento, ove ve ne sia necessità, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
Il decreto esclude dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario che non siano direttamente riconducibili ai contenuti così come disciplinati dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021.
Struttura e contenuti del PIAO
Il Piano-tipo, per le Amministrazioni con oltre 50 dipendenti, presenta la seguente struttura:
SEZIONE 1: Scheda anagrafica amministrazione
Contiene i dati identificativi dell’Amministrazione quali ad esempio: denominazione, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, generalità del Sindaco, numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente, numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente, telefono, sito internet, indirizzo e-mail, indirizzo PEC.
Enti coinvolti: tutti i Comuni
SEZIONE 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione
Enti coinvolti: tutti i Comuni - L’aggiornamento della mappatura dei processi esistente al 22 settembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto n. 132/2022 concernente la definizione del contenuto del PIAO, tenendo conto, quali aree di rischio, di quelle indicate all’art. 1, comma 16, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero:
L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
SEZIONE 3: Organizzazione e capitale umano
3.1 - Struttura organizzativa
La sottosezione 3.1 presenta il modello organizzativo dell’Ente e, in particolare, illustra:
In particolare, devono essere indicati:
SEZIONE 4: Monitoraggio
Il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione sarà effettuato:
Enti coinvolti: Comuni con più di 50 dipendenti. Secondo le indicazioni fornite dall’ANCI, sebbene non sia previsto il monitoraggio quale sezione obbligatoria per gli Enti con meno di 50 dipendenti, viene suggerito “di provvedere ad elaborare tale sezione, poiché funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all’avvio del nuovo ciclo annuale, nonché necessaria per l’erogazione degli istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere all’aggiornamento anticipato della sezione Rischi corruttivi e trasparenza”.
Cosa devono fare le Amministrazioni: un esempio di flusso logico per l’integrazione
In vista del 2023 le amministrazioni devono iniziare ad operare per l’integrazione tra le diverse sezioni del PIAO, partendo dal “Valore pubblico” corrispondente alle priorità strategiche dell’amministrazione che devono essere contestualizzate rispetto al programma di governo, ai bisogni della comunità amministrata e alle risorse disponibili. Il filo logico del ragionamento che consente di legare le singole sezioni del PIAO può essere esplicitato attraverso un esempio.
Supponiamo che una amministrazione intenda migliorare il benessere della propria comunità attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro misurata, attraverso l’incremento della percentuale dei bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni che accedono agli asili nido.
Rispetto al “Valore pubblico”, individuato come sopra, le amministrazioni dovranno identificare i seguenti elementi.
Quanto sopra esposto è funzionale all’utilizzo del “Valore Pubblico” come filo conduttore del PIAO che deve consentire di pervenire ad un documento strutturalmente organico e sinergico, evitando duplicazioni che lo appesantiscano inutilmente.
Suggerimenti per gli enti fino a 50 dipendenti
Tale sottosezione non è obbligatoria per gli enti tenuti all’adozione del PIAO semplificato.
Si deve ritenere che l’indicazione dell’esito finale delle politiche pubbliche misurata attraverso l’utilizzo di indicatori di impatto coerenti con le priorità strategiche dell’amministrazione, pur in un contesto di programmazione “minimale”, correlata alla dimensione delle amministrazioni, possa comunque essere utile. Peraltro, vi sono indicatori riferibili alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL), quale, per esempio, quello utilizzato nell’esempio riportato in precedenza, afferenti al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che sono utili anche in contesti di piccole dimensioni e possono avere una rilevanza nell’orientare l’azione amministrativa.
Relativamente alla sottosezione “Performance”, non obbligatoria per gli enti tenuti all’adozione del PIAO semplificato, si ricorda che anche queste ultime amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti interni ai principi del d.lgs. n. 150/2009 in quanto non vi sono aree di esenzione previste dal nostro ordinamento. Per queste amministrazioni si consiglia di approvare comunque un PIAO nella forma ordinaria, ovviamente considerando il contesto delle risorse disponibili, le dimensioni organizzative e il carattere minimale del sistema di programmazione. In questo senso, si attuerebbero le norme di principio del d.lgs. n. 150/2009, senza dover approvare un Piano degli obiettivi autonomo. Si pensi all’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 che, al secondo comma, lett. a) e b), prevede la definizione e assegnazione degli obiettivi e il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse che costituiscono contenuti tipici del Piano della performance (e oggi della sottosezione “Performance” del PIAO); questa è una norma cui tutte le amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti interni.
La sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” deve essere predisposta anche dalle amministrazioni tenute all’adozione del PIAO semplificato, seppure in una forma “alleggerita” che consente loro di concentrare l’attenzione sull’aggiornamento della mappatura dei processi, qualora sia necessaria, e con la possibilità di aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
La sezione “Organizzazione e capitale umano” deve essere predisposta anche dalle amministrazioni tenute all’adozione del PIAO semplificato.
La sezione “Monitoraggio” del PIAO non sarebbe obbligatoria per le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO semplificato. Secondo le indicazioni fornite dall’ANCI, sebbene non sia previsto il monitoraggio quale sezione obbligatoria per gli Enti con meno di 50 dipendenti, viene suggerito “di provvedere ad elaborare tale sezione, poiché funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all’avvio del nuovo ciclo annuale, nonché necessaria per l’erogazione degli istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere all’aggiornamento anticipato della sezione Rischi corruttivi e trasparenza”.
Valore pubblico e programmazione finanziaria
Nella logica della integrazione il filo conduttore è rappresentato, come si è visto, dalla sottosezione “Valore pubblico”, rispetto alla quale le altre sottosezioni del PIAO devono declinare i relativi contenuti, in termini di performance, di protezione dai rischi corruttivi, di fabbisogni formativi e di reclutamento.
Per definire il “Valore pubblico” che l’amministrazione intende generare occorre necessariamente partire dalla sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP), come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto n. 132/2022 il quale prevede che la sottosezione debba riportare “risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione” e dall’art. 8 comma 1 del medesimo decreto il quale prevede che “Il Piano integrato di attività e organizzazione (…) assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”.
Il principio contabile applicato alla programmazione finanziaria (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), nel delineare i contenuti del DUP, fornisce un quadro di riferimento all’interno del quale la sottosezione “Valore pubblico” del PIAO deve essere elaborata. Il principio contabile prevede, infatti, che la sezione strategica del DUP che debba sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare, la sezione strategica del DUP individua “le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo”, e definisce per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Anche per il DUP, Missioni di bilancio e obiettivi strategici sono contenuti funzionali alla predisposizione della sottosezione “Valore Pubblico”.
Il “Valore pubblico” deve rappresentare, secondo le linee guida per la redazione del PIAO, il miglioramento del benessere sociale, economico, ambientale, sanitario, ecc. della comunità amministrata; per contestualizzare tale miglioramento e quindi identificare il “Valore pubblico” che si intende generare, le scelte di medio e lungo periodo operate nel DUP costituiscono il quadro di riferimento nel quale elaborare il contenuto informativo della specifica sezione del PIAO. Le stesse linee guida per la redazione del PIAO, approvate con il decreto n. 132 del 30.06.2022, prevedono che nella sottosezione “Valore pubblico” le amministrazioni debbano descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto.
Ai principi contabili applicati alla programmazione finanziaria, sopra richiamati, si aggiungono le seguenti norme di principio del d.lgs. 150/2009 che devono trovare nel nuovo PIAO una corretta perimetrazione, nel momento in cui il Piano della performance non ha più la caratteristica di un documento di programmazione autonomo ma confluisce nel PIAO:
Se il Piano della performance non ha più ragione di esistere come documento di programmazione autonomo, rimane pienamente vigente l’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, il quale, nel prevedere che “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”, di fatto impone alle amministrazioni di approvare un piano provvisorio di performance, nelle more dell’adozione del PIAO.
Ulteriori note operative sui contenuti e sulle modalità di redazione del PIAO verranno illustrate nel corso del webinar organizzato da Halley Informatica: “Indicazioni operative per la redazione del PIAO: termini e modalità” che si terrà mercoledì 30 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 10:30.
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Articolo di Angelo Maria Savazzi
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