Presupposti e finalità delle spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza, essenzialmente, rispondono all’esigenza di proiezione esterna dell’Ente per l’accrescimento del prestigio (cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 3/2019). Pertanto, non riguardano l’ordinaria gestione dell’Ente, né i servizi alla collettività.
Tali spese assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, ossia quella che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali, soddisfa l’obiettiva esigenza di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
In sostanza, le spese di rappresentanza devono avere i seguenti requisiti:
nonché devono perseguire e soddisfare il peculiare interesse e vantaggio per la popolazione e promuovere l’immagine dell’ente, con positive ricadute sul territorio siano esse in termini economici, di turismo, di industria o altro, oltre che di ordine immateriale quali la valorizzazione storica, culturale, di solidarietà, ecc.
L’allocazione contabile, l’impegno e la liquidazione
Ai fini della gestione amministrativo contabile, lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato dalla Giunta nel P.E.G. al responsabile o ai responsabili individuati che provvederanno ad impegnare le spese mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
Quindi, le spese anzidette saranno liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dal responsabile o dall’amministratore che le ha disposte, a pena di inammissibilità (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 77/2019).
In ogni caso, ai fini della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
La potestà regolamentare in materia
Stante la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, gli enti locali possono esercitare la potestà regolamentare prevista dall’art. 7 del TUEL, che disciplini aspetti inerenti l’ambito di applicazione e le finalità, i soggetti autorizzati, i limiti e i criteri di spesa, la tipologia delle spese di rappresentanza, le esclusioni, le modalità di gestione amministrativa e contabile, i termini per la pubblicità e la rendicontazione alla Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 46/2022/INPR).
Del resto, la regolamentazione delle spese di rappresentanza, oltre a garantire la trasparenza, l’imparzialità, l’efficacia e l’economicità della gestione delle spese anzidette, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione, può consentire, secondo la citata deliberazione della sezione di controllo della Puglia:
La trasmissione alla Sezione regionale della Corte dei conti
Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005, i provvedimenti, comunque denominati, ma con l’anzidetta finalità di accrescimento del prestigio istituzionale dell’Ente locale, unitamente agli eventuali separati atti di spesa, che superino i 5.000 euro (al netto dell’iva) e siano relativi a spese di rappresentanza, devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di riferimento ai fini del controllo successivo sulla gestione.
Gli atti e gli elementi da trasmettere al controllo
Ai fini del controllo successivo della Sezione di controllo, occorre inviare il provvedimento di spesa da cui si desuma:
Le spese non rientranti nella nozione di spese di rappresentanza
Non sempre è facile individuare ed elencare le spese di rappresentanza, per cui è più semplice, in concreto, fare riferimento a quelle non rientranti nel novero di quelle di rappresentanza secondo l’elaborazione della magistratura contabile, quali ad es.:
Le ipotesi di danno erariale
Nel corso del tempo, varie e molteplici sono state le condanne per responsabilità erariale della Corte dei conti in ordine a frequenti casi di uso non accorto delle spese in materia. Tra le fattispecie si rammentano, ad esempio:
Dall’esame della giurisprudenza contabile, che ha un approccio alquanto rigoroso in materia (ad es., v. Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 6/2021), dunque, emerge che determinano responsabilità erariale le spese inquadrate come di rappresentanza in ordine:
Sono state ammesse, invece, le spese sostenute in occasione di gemellaggi quali strumenti per potenziare i rapporti di fraternità e gli scambi culturali ed economici tra un Comune del nostro Paese e quello di uno Stato estero, sempreché sussista un peculiare interesse e vantaggio della popolazione residente all’espletamento delle varie tipologie di attività inserite nel gemellaggio tra le città italiane e quelle estere (Corte conti, Sez. II app., 2 giugno 1997, n. 66; Corte conti, Sez. giurisd. Regione Campania, 23 ottobre 1995, n. 78).
La rendicontazione delle spese di rappresentanza
Il buon governo dei suddetti principi e la corretta attuazione delle linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza contabile devono caratterizzare la gestione delle spese in argomento che, peraltro, sono oggetto di apposita rendicontazione.
Infatti, il Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ha adottato e pubblicato il Decreto 23 gennaio 2012, relativo all’adozione dello Schema-tipo del prospetto, riportato in allegato al Decreto, dove vanno elencate le spese di rappresentanza degli Enti Locali ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011.
Dette spese devono essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del TUEL.
Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente Locale. La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell’Ente e del Responsabile dei “Servizi Finanziari” e dagli stessi firmato insieme all’Organo di revisione economico-finanziario.
Articolo di Eugenio De Carlo
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