La Rivista del Sindaco


La ripartenza della riscossione locale dopo il COVID-19

Il recupero delle somme non versate
Approfondimenti
di D'Aprano Luigi
15 Dicembre 2021

Cosa

Dal 1° settembre 2021 si è concluso il lungo periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva ed è ripresa la possibilità per l’Agenzia Entrate Riscossioni e per tutti gli enti locali di procedere con il recupero delle somme non versate spontaneamente dal contribuente.

Gli effetti della sospensione della riscossione hanno reso inefficaci i nuovi strumenti forniti dalla legge 160/2019, con particolare riferimento all’accertamento esecutivo che, anche se consentita l’emissione, non poteva esprimere la sua vera funzione esecutiva per effetto delle citate sospensioni. Le sospensioni hanno ovviamente comportato anche ulteriori effetti sulla riscossione locale, sia in termini di versamento che di tempi di accertamento a pena di decadenza. Occorre, pertanto, procedere ad analizzare nel dettaglio le singole caratteristiche delle sospensioni concesse e le ripercussioni che esse hanno avuto sia dal punto di vista degli adempimenti del contribuente che di quelli accertativi da parte degli enti impositori.

Nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 il Legislatore è intervenuto nella riscossione locale con due diverse e distinte tipologie di sospensione, entrambe disciplinate dal D.L. 18/2020:

  • l’art. 67 che prevedeva la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;
  • l’art. 68 che, invece, ha inserito la sospensione della riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di entrambe le sospensioni.

Come e quando

Sospensioni dell’attività accertativa

L’art. 67 del D.L. 18/2020 ha previsto che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, impedendo nel periodo iniziale della pandemia, nel quale sia gli enti che i contribuenti erano ovviamente concentrati su altre problematiche, di poter espletare l’ordinaria attività di accertamento tributario.

Il periodo di sospensione di 85 giorni, per effetto del comma 4 del medesimo articolo, ha comportato un allungamento del termine decadenziale per un periodo coincidente con il medesimo periodo di sospensione. Il comma 4 ha infatti previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”

L’art. 12, comma 1, della citata legge n. 159/2015 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l’estensione di tali termini.

Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione).

Di seguito il riepilogo esplicativo dei nuovi termini:

Termini accertamento violazione per omesso versamento

Anno

Termine accertamento

pre COVID-19

Termine accertamento

post COVID-19

2015

31/12/2020

26/03/2021

2016

31/12/2021

26/03/2022

2017

31/12/2022

26/03/2023

2018

31/12/2023

26/03/2024

2019

31/12/2024

26/03/2025

Termini accertamento violazione per omessa dichiarazione

Anno

Termine accertamento

pre COVID-19

Termine accertamento

post COVID-19

2014

31/12/2020

26/03/2021

2015

31/12/2021

26/03/2022

2016

31/12/2022

26/03/2023

2017

31/12/2023

26/03/2024

2018

31/12/2024

26/03/2025

 

L’estensione dei termini voluti dal Legislatore per compensare la sospensione concessa nell’esercizio 2020 comincia, come era facile immaginare, a creare contrasto giurisprudenziale da parte delle Commissioni Tributarie competenti a fronte di numerosi ricorsi presentati dai contribuenti. Ciò detto, fermo restando la corretta interpretazione normativa fornita, si consiglia comunque di cercare di emettere la maggior parte degli avvisi di accertamento entro i tradizionali termini decadenziali, evitando ogni rischio di probabile contenzioso circa la corretta applicazione delle disposizioni normative straordinarie.

Sospensioni della riscossione coattiva

L’art. 68 del D.L. 18/2020 riguarda invece una generalizzata sospensione del versamento da parte del contribuente, per cui, anche se il Comune poteva emettere accertamenti esecutivi dopo il 31 maggio 2020, il contribuente non era tenuto a versare e, conseguentemente il Comune non poteva agire coattivamente per il recupero delle somme non versate.

L’ultima stesura dell’articolo sopra citato recita testualmente: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”. La norma prosegue evidenziando che tali disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero l’accertamento esecutivo.

Anche in questo articolo il Legislatore inserisce la salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali, affermando nell’ultimo comma che, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020, per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L’articolo prolunga di due anni il termine di decadenza/prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020 e 2021) mentre, per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, possono intendersi prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 richiamato dall’art. 67 del D.L. 18/2020, ovvero per la durata del periodo di sospensione ovvero pari, in questo caso, a 542 giorni.

Di seguito il riepilogo esplicativo dei nuovi termini:

Anno imposta

Termine accertamento

Termine titolo esecutivo

Nuovo termine titolo esecutivo

2011

31/12/2016

31/12/2019

31/12/2019

2012

31/12/2017

31/12/2020

31/12/2023

2013

31/12/2018

31/12/2021

31/12/2023

2014

31/12/2019

31/12/2022

25/06/2024

Articolo a cura di Luigi D’Aprano

Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.


Articoli Correlati

imagine
  06/06/2025       Approfondimenti
imagine
  04/06/2025       Approfondimenti
Torna alla Rivista del Sindaco

Ultimi aggiornamenti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×