Con la circolare 20 novembre 2020 n. 132, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo Covid19 per la quarantena scolastica dei figli.
A tal proposito, è utile ricordare che possono usufruire di tale congedo i genitori lavoratori dipendenti (siano essi dipendenti privati e pubblici) per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo, introdotto dall’art. 5 del decreto legge 8 settembre 2020 n. 111, può essere fruito nei casi in cui i genitori non riescano a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, e può essere beneficiato da uno solo dei genitori conviventi con il figlio o da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli, che siano ricompresi nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 111/2020) al 31 dicembre 2020. Va precisato che per i giorni di congedo utilizzati viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Successivamente la legge 13 ottobre 2020 n. 126, di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto), ha abrogato il D.L. 111/2020 (rimangono però validi ed efficaci gli atti, i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi) ed ha al contempo introdotto l’art. 21 bis nel D.L. 104/2020, che dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
Alla luce del nuovo contesto normativo, la circolare n. 132/2020 pubblicata dall’INPS in data 20 novembre 2020, fornisce nuove ed ulteriori disposizioni in riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli, ed in particolare ha chiarito che, in virtù dell’art. 21 bis D.L. 104/2020 “è possibile avvalersi del congedo oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”. Per poter beneficiare del congedo è necessario che la quarantena sia disposta da un provvedimento dell’ASL territorialmente competente. Il congedo per quarantena disposto a seguito di contatto avvenuto in ambiente diverso dal plesso scolastico, potrà essere richiesto solo a decorrere dal 14 ottobre, data di entrata in vigore della legge 126/2020.
In seguito, è intervenuto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. decreto Ristori) che ha ulteriormente modificato l’art. 21 bis del decreto legge 104/2020 elevando a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione in modalità agile per tutto o parte del periodo che corrisponde alla durata della quarantena disposta per il figlio. Viene riconosciuto al genitore di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità, senza riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tal caso, i genitori devono presentare la domanda di congedo solo al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Il decreto Ristori ha quindi ampliato ulteriormente i casi di fruizione del congedo per quarantena scolastica dei figli, prevedendo per i lavoratori dipendenti la possibilità di avvalersi del congedo qualora sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore degli anni 14. L’INPS ha chiarito che “la sospensione dell’attività didattica in presenza deve essere stabilita da un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche”. La circolare precisa che il congedo può essere richiesto a far data dal 29 ottobre 2020, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020.
Infine, deve essere specificato che qualora un genitore stia già usufruendo di tale congedo, l’altro genitore non può beneficarne negli stessi giorni, ma potrà richiederlo per un altro figlio, avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo del congedo, o lavoro agile per quarantena del figlio o per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
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