La Rivista del Sindaco


Enti in disavanzo senza opportunità nelle nuove regole di finanza pubblica

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
29 Novembre 2018

Nel 2017 gli investimenti per gli enti locali hanno toccato il minimo storico degli ultimi 40 anni, con una contrazione pari al 9,1%, ma con la legge di bilancio del 2019 si aprono nuove possibilità. Superare le rigide regole per rispettare il pareggio di bilancio (che contribuisce alla riduzione della spesa in conto capitale) è sicuramente un'opportunità per rilanciare l'economia locale.

Tra le aperture che si spera di ottenere con la legge di bilancio si trovano: applicazione dell'avanzo di amministrazione (di parte corrente e di parte capitale); fondo pluriennale vincolato (anche derivante da indebitamento); gestione del debito (tanto le entrate derivanti da mutui quanto le spese destinate all'ammortamento degli stessi). Tutti punti utili ad ottenere un risultato di competenza positivo (come da allegato 10 del DLgs 118/2011) che però sembrano essere preclusi agli enti che hanno registrato un disavanzo, in fase di riaccertamento straordinario dei residui nel 2015. La norma prevede la possibilità di recupero del disavanzo in 30 anni, senza penali per gli enti che si sono trovati in questa situazione, ma stando alla bozza della legge di bilancio queste saranno di fatto penalizzate, perché impossibilitate ad applicare l'avanzo vincolato, accantonato, destinato.

Nella bozza, infatti, gli enti in disavanzo potranno destinare un importo non superiore al risultato di amministrazione del 31 dicembre dell'esercizio precedente al bilancio di previsione avanzo vincolato, accantonato e destinato, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e concernenti il fondo anticipazioni di liquidità, con l'incremento derivato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. In pratica, se da una parte si liberalizza l'avanzo dei Comuni non in disavanzo, dall'altra per quelli in questo stato ci sarebbe un vero e proprio blocco sull'applicazione dell'avanzo, in particolare per i Comuni non in grado di pubblicare procedure di gara entro l'esercizio in cui l'entrata corrente è stata accertata.

Stando così le cose, è chiara la sproporzione di trattamento tra gli enti che potranno pubblicare i bandi entro l'anno, in grado così di accedere a mutui importanti, il cui unico limite sarebbe la capacità di indebitamento descritta nel DLgs 267/2000 articolo 204, anche se in presenza di disavanzi notevoli, rispetto ad altri enti (magari più virtuosi) che pubblicando i bandi per gennaio non potrebbero applicare l'avanzo vincolato, rischiando di non poter realizzare gli investimenti programmati.

Altri problemi sembrano derivare dall'utilizzo dell'avanzo accantonato, ad esempio in caso l'ente abbia previsto un fondo rischi, al verificarsi dell'evento sfavorevole si troverebbe a non poter applicare la quota d'avanzo, con l'obbligo di trovare le risorse necessarie nell'esercizio corrente. Lo stesso avverrebbe in caso di avanzi vincolati legati a trasferimenti correnti o derivanti dalla mancata sottoscrizione nell'esercizio di contratto decentrato, che porta la parte stabile del fondo incentivante per i dipendenti ad unirsi all'avanzo vincolato.

La situazione è quindi paradossale, rischiando di avere un intervento per snellire e liberalizzare gli avanzi che funziona solo per certi Comuni, penalizzandone altri, che si vedrebbero impediti dalle stesse norme. Non rimane che sperare in una tempestiva correzione della legge di bilancio.


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