Sono molto frequenti i rilievi delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che evidenziano errori nella gestione da parte degli enti locali di movimenti contabili a cavallo su più esercizi. Tali criticità riflettono spesso le non sempre ottimali interazioni fra il servizio finanziario e gli altri centri di responsabilità, che si traduce in una carenza di programmazione. Nel presente contributo proviamo ad analizzare le problematiche più diffuse e a suggerire qualche contromisura.
Il quadro
Il bilancio di previsione previsto dal D. Lgs. 118/2011 svolge funzione autorizzatoria con riferimento ad un arco temporale almeno triennale. Esso, in questa prospettiva, deve raccordarsi con il documento unico di programmazione attraverso un collegamento dinamico. Come noto, gli stanziamenti, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, devono essere iscritti sulle scritture contabili in base all’esigibilità delle entrate e delle spese.
Quando fra le prime e le seconde sussiste un vincolo, possono determinarsi due situazioni espressamente disciplinate dall’ordinamento. Se l’esigibilità dell’entrata precede quella della spesa, si genera il fondo pluriennale vincolato (fpv), che può nascere anche senza il vincolo in sede di riaccertamento dei residui o negli altri casi previsti dai principi. Viceversa, per i contributi a rendicontazione l’esigibilità dell’entrata segue quella della spesa, per cui non si genera il fpv. In questi frangenti, occorre distinguere fra contributi erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata o meno: nel primo caso, l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui l’ente erogatore ha registrato i corrispondenti impegni (che dovrebbero essere però gli stessi previsti dal cronoprogramma dell’intervento finanziato). Nel secondo caso, invece, comanda senz’altro la spesa, secondo una regola che, in base all’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021, vale sempre per gli interventi Pnrr.
Le criticità rilevate dalla Corte dei conti
Come detto, spesso i giudici contabili contestano la non corretta applicazione delle regole appena sinteticamente riepilogate. Rispetto al fondo pluriennale vincolato, i rilievi più frequenti riguardano la non tempestiva quantificazione del saldo in sede di bilancio (cfr ex multis Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 256/2023) e la sua mancata valorizzazione sul secondo e terzo esercizio del triennio considerato dal bilancio (cfr ex multis Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 39/2025).
Secondo tali pronunce, è necessario l’inserimento di tale posta, in modo coerente con le previsioni dei relativi cronoprogrammi di spesa, al fine di rappresentare correttamente gli equilibri di bilancio per il triennio considerato. In particolare, secondo la Corte, la motivazione della mancata valorizzazione del fpv attribuita all’assenza, alla data di adozione del bilancio di previsione, del valore definitivo del fondo stesso ricavabile dal riaccertamento dei residui e dalla successiva approvazione del rendiconto non appare condivisibile. O per lo meno, si tratta di una ipotesi “che lascia perplessi ove si consideri che l’ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell’ammontare del fpv di spesa da iscrivere in entrata nell’esercizio successivo”.
In effetti, spesso gli enti lasciano a zero il fpv nel preventivo per poi variare quest’ultimo a valle della chiusura del rendiconto. Altrettanto spesso, il fondo viene valorizzato solo sull’esercizio n e non su quelli n+1 e n+2. Anche in tal caso, la Corte stigmatizza la carenza di programmazione e la distorsione degli equilibri di bilancio.
Sui contributi a rendicontazione, si richiama fra le tante la deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna n. 130/2024, la quale evidenzia come sia essenziale, nell’ambito dei contributi a rendicontazione, l’allineamento temporale fra gli impegni dell’ente che concede e gli accertamenti di quello che riceve il finanziamento. Come scrivono i giudici contabili, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda; quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.
Fondamentale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.
Quanto rappresentato, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. In altre parole, anche quando chi eroga è soggetto alla competenza potenziata, a comandare l’imputazione dovrebbe essere sempre il cronoprogramma di spesa, cui l’ente finanziatore dovrebbe adeguarsi. La prassi, invece, va in direzione diametralmente opposta, con l’ente beneficiario costretto ad adeguarsi alle registrazioni contabili di quello a monte, tanto che per il Pnrr è stata necessaria una deroga espressa al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011. E le conseguenze spesso si riverberano sulla tempistica delle erogazioni di cassa, già di per sé molto dilatate.
Conclusioni
È evidente che le problematiche evidenziate riflettono difficoltà di raccordo fra uffici finanziari e altri centri di responsabilità (sia dello stesso ente che di altre amministrazioni). In particolare, il non tempestivo aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e la diffusa tendenza a reimputare in blocco i movimenti contabili sull’esercizio immediatamente successivo sono ostacoli rilevanti per addivenire ad una ottimale gestione. Come è possibile correggere il tiro? Il tema è complesso e in prima battura organizzativo. A livello strettamente contabile andrebbe sfruttata meglio la potenzialità delle variazioni di esigibilità, che opportunamente collocate sul piano temporale possono consentire la tempestiva reimputazione e una buona stima del fondo pluriennale vincolato anche ante riaccertamento, semplificando inoltre quest’ultimo processo.
Un altro accorgimento utile è quello di imporre a livello di regolamento di contabilità l'aggiornamento dei cronoprogrammi prima dell’ultima variazione di esigibilità dell’esercizio, in modo da ritarare in modo adeguato le scritture. A livello normativo sarebbe però utile riflettere sulla disciplina vigente degli istituti analizzati di cui andrebbe comunque rivalutata l’effettività utilità in relazione alle finalità, non sempre realizzate, di garantire la corretta rappresentazione dei fatti gestionali, specialmente in ottica ACCRUAL.
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