In data 21/3/2025 l’Italia ha notificato - numero 2025/0159/IT - al sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) della Commissione Europea un progetto di testo recante Decreto ministeriale per l’omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, che resta in consultazione fino al 24/6/2025.
Il provvedimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consta di 7 articoli e 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante, va a colmare la lacuna dovuta alla mancata adozione di un disciplinare tecnico di riferimento ai fini dell’omologazione.
L’allegato A), infatti, contiene Caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, che costituiscono l’oggetto e l’ambito di applicazione del provvedimento.
Ai sensi dell’art. 1 l’omologazione del prototipo che soddisfi i requisiti richiesti, è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi siano idonei come misuratori di velocità istantanea o media, o entrambi. Secondo l’allegato A) capo 1, l’omologazione riguarda esclusivamente le attività riferite al prototipo depositato e non a ogni singolo esemplare immesso sul mercato.
L’art. 2 prevede che il decreto di omologazione, comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale, è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per ogni dispositivo o sistema oggetto di omologazione, sono riportate le caratteristiche e le modalità di funzionamento in un’apposita tabella identificativa, che costituisce la carta di identità del dispositivo (art. 3).
L’art. 4 stabilisce che la taratura e le verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste.
L’allegato A) capo 2 prevede che la taratura in fase di omologazione deve essere eseguita da un laboratorio accreditato con emissione di apposito certificato; il laboratorio deve avere una strumentazione con un’incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,5 km/h per velocita fino a 100 km/h e a 0,5% per velocita superiori a 100 km/h; per i dispositivi o sistemi che rilevano la velocita media, la taratura della lunghezza della base deve essere effettuata da un laboratorio la cui strumentazione abbia incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,3% (valore percentuale relativo alla lunghezza della tratta). La misura della lunghezza della base deve essere eseguita con emissione di certificato di taratura rilasciato da ente/laboratorio accreditato.
In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo non può essere utilizzato fino a nuova taratura iniziale o periodica positiva.
Secondo l’allegato, le verifiche di funzionalità hanno l’obiettivo di valutare il funzionamento del dispositivo nelle differenti condizioni di utilizzo attraverso la sperimentazione realizzata a cura del produttore sotto la supervisione di un ente terzo.
Una parte delle verifiche di funzionalità e della sperimentazione comprendono transiti durante tutte le fasce orarie della giornata, compresi alba, ore centrali, tramonto, notte, compatibilmente alle caratteristiche del dispositivo. I dati devono provenire da prove in giornate differenti ed essere relativi a diverse condizioni atmosferiche: giornate serene, assolate, coperte, piovose, compatibilmente alle caratteristiche del dispositivo. Tra i dati raccolti devono essere estratti dei campioni in copertura di tutti i casi descritti. Altre indicazioni di verifiche di funzionalità e sperimentazione specifiche sono definite in relazione alla tipologia e caratteristiche del dispositivo.
In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo non può essere utilizzato fino all’esito positivo.
Ai sensi dell’art. 5, i controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi, di cui all’art. 192 c. 8 Reg. C.d.S., devono essere effettuati da organismi specificatamente accreditati e autorizzati dal Ministero dei trasporti.
Tali organismi eseguono:
La scelta dei campioni a caso da sottoporre a verifica e il numero minimo dei campioni per le verifiche è stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore.
Le verifiche devono essere effettuate una volta ogni 3 anni, se disponibile la certificazione ISO 9001; in caso contrario, una volta l’anno.
L’art. 6, nel prevedere Disposizioni transitorie, stabilisce che i dispositivi o sistemi approvati secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro delle dei trasporti del 13/6/2017 n. 282, che risultano già conformi alle presenti disposizioni, sono da ritenersi omologati ai sensi del presente decreto.
A tal fine, l’Allegato B reca l’elenco di 12 specifici decreti di approvazione dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità emanati ai sensi del DM 282/2017, da ritenersi automaticamente omologati:
DISPOSITIVO/SISTEMA DECRETO DI APPROVAZIONE
CELERITAS MSE 2021 Decreto Dirigenziale n. 401 del 19/8/2024
TUTOR 3.0 Decreto Dirigenziale n. 305 del 20/6/2024
VERGILIUS PLUS Decreto Dirigenziale n. 149 del 27/3/2024
CELERITAS MVD 2022 Decreto Dirigenziale n. 290 del 25/7/2023
VRS EVO 2 Decreto Dirigenziale n. 271 dell’11/7/2023
T-EXSPEED Decreto Dirigenziale n. 236 del 5/6/2023
K53800_SPEED Decreto Dirigenziale n. 549 del 21/12/2021
TCS - Traffic Control System Decreto Dirigenziale n. 378 del 9/9/2021
Autosc@n Speed Decreto Dirigenziale n. 356 del 18/8/2021
CELERITAS MVD 2020 Decreto Dirigenziale n. 349 del 16/8/2021
AGUIA Red & Speed Decreto Dirigenziale n. 48 del 1/3/2021
VELOCAR RED&SPEED EVO M Decreto Dirigenziale n. 5240 del 31/8/2017
I dispositivi o sistemi non ricompresi nell’elenco, invece, se il tutto venisse approvato, dovranno essere disattivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per essere riattivati in caso di rilascio del decreto di omologazione.
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