L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha inviato una lettera (datata 17 febbraio) di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, il cui oggetto è il contrasto della nuova normativa in materia di ritenute con il regolamento Ue sulla protezione dei dati personali, e quindi la necessità di un’armonizzazione tra le due.
Sono le Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (art 17 bis, comma 2, del Dlgs 241 del 9/7/1997, inserito dall'art 4, comma 1, Dl 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 157 del 19 dicembre 2019) ad essere disciplinate dalla normativa, che tenta un coordinamento con quanto disciplinato dal Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali 679 del 2016, e pure con la disciplina generale riguardante l’esercizio dell’attività d’impresa.
L’Odcec di Roma ha richiesto l’intervento del Garante perché ritiene l’obbligo a carico dell’impresa appaltatrice o affidataria di trasmettere al committente (e all’impresa appaltatrice, per le imprese subappaltatrici) eccessivo, poiché tra i dati richiesti è presente anche “l’ammontare della retribuzione corrisposta dal dipendente” in relazione alla prestazione. Richiesta che sembra opporsi al principio generale di minimizzazione nel trattamento dei dati personali, come previsto dall’Art 5 del Gdpr, stando al quale il trattamento dei dati personali deve essere limitato “a quanto necessario rispetto alle finalità per la quali sono trattati”.
Mario Civetta, presidente dell’Odcec di Roma, spera che il Garante della Privacy si interessi alla questione, anche “al fine di un'immediata revisione dei contenuti di tale Art 17 bis comma 2 del Dlgs 241/1997, e della Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020 limitando la trasmissione dei dati al solo dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore”, assieme alle evidenze di quel versamento, e della copia delle deleghe di pagamento riguardanti il versamento delle ritenute, il tutto impiegando le adeguate tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali, allo scopo di evitare la diffusione non necessaria di dati personali di un lavoratore di cui si violerebbe la privacy.
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