La Rivista del Sindaco


L’addizione Ires non fu arbitraria

Finanza Locale
di La Posta del Sindaco
11 Marzo 2020

Si rivelano illegittime le questioni sollevate riguardo l’addizione Ires dell’8,5% per il settore bancario, assicurativo e finanziario, perché tale aumento dell’imposta non è stato giudicato arbitrario. Lo ha stabilito con la sentenza 288/2019 del 23 dicembre, emessa dalla Corte Costituzionale.

L’addizione Ires dell’8,5%, posta a carico delle imprese creditizie, assicurative e finanziarie, riguardava il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, come previsto dall’articolo 2 del Dl 133/2013. Quindi, per un solo anno, data l’aliquota ordinaria vigente ratione temporis del 27,5%, l’imposizione Ires complessiva raggiungeva il 36%, per i settori sopracitati. Il fine per cui venne istituita l’addizione (sotto forma di prelievo aggiuntivo), fu la compensazione dell’ammanco di introito, derivato dalla soppressione delle seconda rata Imu per le abitazioni principali, per l’anno 2013.

Subito furono sollevate critiche e dubbi in merito al prelievo aggiuntivo, poiché ritenuto non rispettante i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e anche in riferimento allo strumento normativo utilizzato. Tale incertezza portò a una lunga serie di istanze da parte degli operatori colpiti. Gli operatori finanziari che instaurarono il contenzioso nel corso degli anni portarono alla luce tre casi che spinsero i giudici tributari a voler portare la questione della legittimità davanti alla Consulta: inter alia Ctr del Piemonte, ordinanza 354/7/2018, Ct II grado Trento, ordinanza 25/1/2019 e Ctr Lazio, ordinanza 2081/06/2019. Citando gli articolo 3 e 53 della Costituzione sui principi di uguaglianza contributiva e l’articolo 77 della Costituzione sui presupposti per la decretazione d’urgenza, i giudici tributari affermarono la fondatezza dei dubbi sulla legittimità costituzionale dell’addizione imposta.

I giudici costituzionali hanno però specificato che il legislatore desunto, nella comparazione per il mercato industriale del solo 2013, ha individuato uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, dall’appartenenza al mercato finanziario. La maggiorazione veniva quindi giustificata e bilanciata da alcune disposizioni di favore verso tali settori, ad esempio con:

I) l' inapplicabilità dell'addizionale in parola sulle riprese a tassazione delle rettifiche di valore su crediti non deducibili nell'anno di imputazione in bilancio, di cui all'articolo 106, comma 3, del Tuir;

II) modifica dei criteri di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti ai fini Ires e Irap per gli enti creditizi e finanziari (i.e. deducibilità in quinti) prevista dall'art. 1, comma 160, lettera c), numero 1, legge 147/2013.

Avente l’addizione un fine retributivo, poiché introdotta allo scopo di essere “stata finalizzata a fornire copertura (…) a un’operazione redistributiva diretta ad alleggerire contigentemente, un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'Imu”, la Corte ha ritenuto la sovraimposta del 8,5% non travalicante il limite dell'arbitrarietà dell’imposizione.


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