La difesa tecnica è obbligatorio nel contenzioso che si tiene davanti alle Commissioni tributarie se il valore della causa supera la soglia stabilita dalla legge. Infatti, risulta obbligatoria la difesa da parte di soggetti abilitati, se la causa supera i 3000 euro. Inutile dire che questo porta ad un aumento dei costi del processo, che com’è giusto restano a carico di chi perde in sede giudiziale.
Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore una riforma che ha portato il numero dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica dei contribuenti ad aumentare davanti alla commissione. L’elenco era già ampio, ed a questo hanno finito per aggiungersi i dipendenti dei Caf (Centri assistenza fiscale) e delle relative società di servizi, ai quali è affidata solo la difesa dei propri assistiti. Le Agenzie fiscali, gli enti locali, gli agenti della riscossione e le società miste e private che svolgono attività di accertamento e riscossione sono escluse dall’obbligo di assistenza in giudizio.
L’articolo 9 del decreto legislativo 156/2015 ha modificato alcuni aspetti della disciplina processuale, stabilendo tre categorie per i soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei contribuenti. In primo luogo quelli che hanno il compito di assistere i contribuenti nelle generalità delle controversie (commercialisti, dottori, avvocati), poi quelli a competenza parziale, ovvero che sono abilitati alla difesa in cui la controversia riguarda materie specifiche (geometri e ingegneri). Infine, è stata concessa l’abilitazione ai soggetti in grado di difendere solo alcune categorie di contribuenti, ovvero i dipendenti dei centri di assistenza fiscale. La circolare 38/2015 emessa dall’Agenzia delle Entrate precisa per questi soggetti che “possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata, come, ad esempio, quelli relativi al disconoscimento degli oneri e delle spese indicati nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo centro di assistenza fiscale”.
Con l’eccezione di avvocati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti, i soggetti abilitati devono essere iscritti in un elenco, come disposto dall’articolo 12, del decreto legislativo 546/1992.
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