La possessione di un immobile è un dato fondamentale per essere soggetti alla tassazione dell’Imu, presupposto che andrebbe a mancare se per cause di forza maggiore qualcosa impedisse al titolare della casa il legittimo possesso. Questo caso si può ad esempio verificare in caso il legittimo proprietario non potesse usufruire del possesso a causa di un’abitazione coatta ai suoi danni, priva di un qualsivoglia tipo di contratto, stipulato in precedenza. Stando quindi al principio costituzionale di capacità contributiva secondo cui un proprietario non può essere vincolato a pagare un’imposta su un bene di cui non può usufruire per cause non dipendenti dalla sua volontà, non si deve pagare l’Imposta municipale unica (Imu) su una casa occupata abusivamente.
A conferma di questo, la Ctr Lombardia si è pronunciata il 23 ottobre 2019, con la sentenza 4133/2019. Il Fallimento di una società di capitali aveva impugnato degli avvisi di accertamento Imu, emanati dal Comune, riguardanti diverse annualità. Già in primo grado i giudici avevano accolto l’impugnazione, ritenendo le richieste del ricorrente legittime, in quanto non tenuto a versare l’Imu su un immobile-merce destinato alla vendita, che per giunta si trovava occupato in maniera abusiva da terzi e sconosciuti. In pratica la richiesta del Comune di far pagare una tassa al ricorrente era priva di fondamento, non avendo questo autonoma disponibilità sui beni in oggetto.
Anche i giudici in appello si sono dimostrati concordi, ritenendo la motivazione costituzionalmente orientata. La Ctr ha sottolineato come decisiva sia stata l’accertata mancanza di possesso degli immobili in conseguenza della perdita di disponibilità degli stessi, a causa dell’occupazione abusiva che vi avveniva proprio nel periodo dell’accertamento, con tanto di citazione a giudizio verso gli occupanti abusivi esposta alla Procura della Repubblica. Non sarebbe stata possibile un’altra interpretazione, stando ai giudici, che hanno ribadito come farlo “contrasterebbe con il principio costituzionale di capacità contributiva in quanto assoggetterebbe il proprietario ala pagamento di un’imposta su un bene non disponibile per cause del tutto estranee alla proprio volontà e non evitabili con l’ordinaria diligenza”.
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