La Rivista del Sindaco


Registro al 9% per i trasferimenti d'uso dei beni dei terreni demaniali

Territorio e governo locale
di La Posta del Sindaco
13 Maggio 2019

Con la sentenza n 220/2019 del 23 gennaio scorso, la Ctr del Lazio ha stabilito che il trasferimento immobiliare soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale del 9% non avviene in seguito alla cessione d'uso di edifici insistenti sul terreno demaniale. Il trasferimento non può essere oggetto di applicazione d'imposta di registro come previsto in materia di trasferimenti immobiliari.

Le Entrate di Roma hanno emesso un avviso di liquidazione per richiedere una maggior imposta di registro a riguardo di un atto di cessione per un ramo d'azienda con cui una società esercente attività balneare del comune di Fiumicino aveva ceduto l'attività. Durante la liquidazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda, a dispetto della cifra d'imposta versata del 3% in sede di registrazione, l'ufficio ha richiesto un imposta calcolata al 9%. Secondo l'ufficio si doveva considerare all'interno della stima per la cessione anche il diritto di superficie su cui insisteva un prefabbricato in legno e/o muratura leggera di facile rimozione (tipico degli stabilimenti balneari).

Le Entrate si sono costituite in giudizio per riportare come tale immobile, seppur leggero e di facile rimozione, doveva essere considerato a tutti gli effetti un fabbricato, poiché censito regolarmente al catasto, alla categoria D/8. Inoltre, l'atto di trasferimento riportava come il cessionario stava acquisendo il diritto reale di godimento di tutti gli immobili ricompresi nella cessione.

Il ricorso è stato in prima istanza respinto dalla Ctp di Roma, per poi essere accolto dal Ctr del Lazio. Stando a quanto affermato dai giudici regionali, per il caso in oggetto non si può parlare di cessione di diritto di superficie, mentre rimane valida la prospettiva di una cessione a titolo oneroso del solo diritto di uso degli immobili insistenti sul terreno demaniale (come da articolo 1020 del Codice Civile). Quindi alla costruzione in oggetto, seppur leggera, non risulta applicabile l'aliquota del 9% ordinariamente prevista per la cessione degli immobili aziendali, pertinente agli atti traslativi della proprietà degli immobili in genere ed al trasferimento di diritti reali di godimento. Il collegio ha concluso mostrando come anche nell'originaria concessione demaniale dell'are da adibire a stabilimento balneare veniva indicato come, giunti alla scadenza, il concessionario avrebbe dovuto "sgombrare a proprie spese l'area occupata", specificando l'obbligo di asportare "i manufatti impiantati e riportarla allo stato originale".


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