Stando alla Sezione controllo piemontese della Corte dei conti, i contratti tipici o atipici riguardanti l'acquisto della proprietà di beni immobili, frutto di un pagamento precedentemente contrattato da parte di una PA, vedono attivati tutti i limiti all'acquisto presenti per i beni immobili. Così è stato affermato con la delibera n 97/2018, in risposta al quesito posto da sindaco di un comune della regione, riguardante l'acquisto di un terreno proprietà di un privato, in cui far sorgere un impianto sportivo, da dedicare all'uso scolastico (per scuole elementari e medie del territorio).
La richiesta verteva su quali norme che limitano l'acquisto di beni immobili da parte di un ente locale (come da articolo 12, comma 1-ter, DL 98/2011) dovevano applicarsi. In dettaglio, se oltre alla compravendita, anche gli altri aspetti contrattuali (come affitto di riscatto, leasing con l'opzione di acquisto, costituzione di un diritto reale di superficie, rent to buy, ecc) fossero soggetti ai limiti imposti dalla normativa. I limiti all'acquisto di beni immobili da parte di una PA, sottoposti dall'articolo 12, comma 1-ter, DL 98/2011, coinvolgono tanto gli enti del servizio sanitario, quanto gli enti territoriali, entrambi (dal 2014) legittimati all'acquisto di immobili solo dietro certificazione di necessità (indispensabile e non dilazionabile) e una verifica da parte dell'Agenzia del demanio che ne definisca congruo il prezzo, allo scopo di risparmiare sulla spesa pubblica. In pratica, la limitazione non riguarda l'impedimento all'acquisto, ma lo sottopone a rigidi controlli e presupposti da soddisfare.
Seguendo il sicuro principio di prevalenza della sostanza sulla forma, i magistrati della Sezione di controllo piemontese non ha rilevato la qualificazione giuridica che le parti avevano attribuito al caso in oggetto, ma ha sostenuto l'effetto acquisitivo in effetti realizzato o programmato con il contratto. Quindi, trattandosi di casi in cui l'effetto acquisitivo sia comunque previsto, come per un leasing traslativo o un rent to buy, si finisce per incamerare una quota di prezzo che l'amministrazione deve considerare all'atto di stipulare il contratto, e che porta quindi a richiedere le sopracitate valutazioni di indispensabilità e non dilazionabilità dell'acquisto e che rientri nella verifica di acquisto per attestarne la congruità del prezzo.
Si parla quindi di "operazioni di acquisto di immobili" riferendosi a tutti i contratti con cui una Pa acquista a titolo oneroso la proprietà o un diritto reale su beni immobili. Anche la contrattazione tra le parti (in riferimento specifico al prezzo) risulta altresì necessaria, portando quindi all'esclusione dall'ambito di applicazione della norma l'acquisto d' immobili a seguito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità
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