La Rivista del Sindaco


Risorse per le opere pubbliche puntuale la verifica

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
27 Settembre 2018

Per le amministrazioni locali le opere pubbliche sono da sempre motivo di facile vanto, un modo semplice di far risaltare la capacità "presunta o reale" di costruire e realizzare migliorie per il proprio territorio. Purtroppo, di frequente queste decantate e dichiarate opere pubbliche non vedono mai la definitiva realizzazione, in quanto l'insufficienza di risorse, blocca il progetto sul nascere... o peggio ancora in corso d'opera.

Un modo di fare che dal prossimo anno potrebbe incorrere in diverse difficoltà, grazie al Dm Infrastrutture n. 14 del 16 gennaio 2018, che a partire dal 2019 fino al 2021, richiede una pianificazione puntuale, all'amministrazione pubblica, con tanto di acquisizione di servizi, forniture correlate e indicazione dei tempi di avvio delle procedure di affidamento. Oltre a questo, nelle nuove schede B e F, si dovranno inserire indicazioni riguardanti eventuali opere pubbliche incompiute, che per prime si vedranno destinate le risorse finanziarie disponibili, in modo da portare al loro completamento. In caso le necessarie risorse finanziarie non fossero individuate dall'ente, questo sarà tenuto a designare soluzioni alternative, quali la vendita, il cambio di destinazione d'uso o la demolizione, potendo anche cercare appoggio in una soluzione di partenariato pubblico-privato. Tali indicazioni permetteranno di evidenziare la priorità delle amministrazioni riguardo la realizzazione delle opere pubbliche, portando eventuali portatori di interesse a valutarne l'operato ed esprimere un giudizio, se necessario.

In che modo allora le amministrazioni dovranno inserire un'opera nell'elenco annuale e nel programma triennale? Dopo aver ottenuto l'approvazione del primo livello di progettazione, le risorse necessarie dovranno già essere disponibili e sicure o solo previste? Nel Dm 14/2018 non troviamo risposte precise, anche se proprio in questo si afferma (con l'articolo 3, comma 8, lettera a) che inserire l'opera nell'elenco annuale è una condizione subordinata alla "previsione in bilancio della copertura finanziaria". Termini che generano un po' di confusione, perché se "previsione" porta a pensare che le risorse debbano solo essere previste, "copertura finanziaria" porta all'idea di risorse accertate con un titolo giuridico già maturato. Quest'ultima interpretazione rischia di limitare gli enti, impossibilitati a inserire nel programma le opere prive di risorse certe. Con più probabilità, l'interpretazione corretta è quindi quella di dover indicare nel piano e nel bilancio, le necessarie risorse finanziare che siano in possesso di requisiti di attendibilità e veridicità, poi la realizzazione dell'opera avrà inizio solo ad avvenuta conferma dell'acquisizione di queste risorse.

Un punto delicato diventa quello dei contributi provenienti da altre amministrazioni, per molti enti il primario mezzo di finanziamento. Se da un lato la nuova norma non richiede più (come dalla passata legge 109/1994, articolo 14, comma 9, e dal DLGS 163/2006, articolo 128, comma 10) la subordinazione allo stanziamento delle risorse erogate nel bilancio dell'amministrazione erogante, all'inserimento di un'opera nell'elenco attuale, dall'altro le logiche dell'armonizzazione sembrano portare a richiedere tale coerenza, a dispetto delle specifiche regole riguardo i lavori pubblici. Inoltre, nei bandi regionali, inserire un'opera nel programma triennale delle opere pubbliche è una delle condizione per richiedere il finanziamento.

Un'impasse da cui solo dei chiarimenti integrativi sulle nuove modalità di programmazione delle opere pubbliche potranno farci uscire, probabilmente arrivando a cambiare gli orientamenti Anac vigenti.

 


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