La Rivista del Sindaco


Occupazione del suolo pubblico: le autostrade devono pagare

Lavori Pubblici
di La Posta del Sindaco
01 Agosto 2018

Con la recente ordinanza, la 19693/2018, la Cassazione ci tiene a ricordare che la società autostrade non è esente dalla tassa riguardante l'occupazione del suolo pubblico. In quanto soggetto diretto, lo Stato è esente dal pagamento della "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in acronimo tosap), ma questa esenzione non si estende alle sue concessionarie, quindi nonostante la natura demaniale delle autostrade, la società ad esse relativa è tenuta a pagare questa imposta.

L'argomento era stato messo in discussione da un avviso di accertamento riguardante la Tosap risalente al 2012: in relazione all'occupazione del suolo pubblico di un viadotto autostradale di nuova costruzione, un comune abruzzese aveva richiesto il pagamento di questa tassa, facendo arrivare una notifica, attraverso la Soget (incaricata anche degli accertamenti), alla società titolare di una concessione autostradale. Facendo valere la natura demaniale dell'autostrada, la società interessata si era opposta al pagamento, sentendosi in legittimità di usufruire dell'esenzione disciplinata, riguardo l'occupazione del territorio pubblico. Ipotesi completamente negata, sia in primo che in secondo grado, dai giudici tributari, che hanno confermato l'obbligo di versare la Tosap al comune interessato.

Quindi con l'ennesimo ricorso, il caso arriva infine in Corte di Cassazione, per veder confermare il verdetto dai giudici di legittimità che si sono occupati della questione, ma con qualche aggiuntiva precisazione rispetto a quanto deciso dalla corte territoriale. Stando alla decisione della Corte, la società che ha usufruito della concessione autostradale non può beneficiare dell'esenzione sulla Tosap prevista per lo Stato, rimanendo quindi passibile d'imposta. La decisione si basa sull'articolo 49, comma 1 lettera a) del Dlgs 507/1993 in cui si "postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché nel caso di spazi rientranti nel demanio o patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un' opera pubblica", quindi nel particolare caso in oggetto non viene concessa l'esenzione perché non è lo Stato la ma società delegata "ad eseguire la costruzione dell' opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l' opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione". In pratica, la Corte tende a sottolineare come la società che ha usufruito della concessione autostradale non può essere considerata come "longa manus dell'ente concedente", anche in virtù del fatto che si appresta a trarre profitto dall'attività d'impresa svolta, rendendo inconsistente la natura demaniale dell'autostrada.


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