Il decreto legge "dignità" (87/2018) presentato dal governo allo scopo, tra le altre cose, di "tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti", nell'articolo 6 riporta una norma secondo la quale un'azienda che abbia potuto usufruire di Aiuti di Stato negli ultimi cinque anni, rischia di vederseli decurtati o eliminati se riduce il personale di oltre il 10%, a meno che la riduzione non avvenga per motivi economici.
Se è facile capire a chi si rivolge la normativa: le imprese italiane o estere operanti in territorio nazionale quelle soggette a questo provvedimento, che sia piccole o grandi aziende, più difficile è comprendere e identificare l'incentivo interessato. Il riferimento della norma riguarda le "misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell' impatto occupazionale", quindi già bisogna comprendere se con "aiuto di Stato" ci si riferisce a quello di origine comunitaria oppure no. Al fine di ricevere la definizione di aiuto, può essere erogato indistintamente da Comune, Regione o Stato. In caso poi si riferisca alla definizione comunitaria, riguarderebbe ogni misura atta a fornire un vantaggio economico all'azienda, che non potrebbe riceverne senza l'intervento dello stato (come da Comunicazione Ce 262/15). Nonostante nella Comunicazione si specifichi che l'integrazione salariale è un vantaggio, affermando che "se uno Stato membro paga una parte dei costi relativi ai dipendenti di una specifica impresa, solleva tale impresa dai costi connessi alle sue attività economiche. Esiste un vantaggio anche quando le autorità pubbliche pagano un'integrazione salariale ai dipendenti di una specifica impresa", rimane il dubbio se questa rientri nell'aiuto di Stato. La misura sembra avere tra le sue condizioni di concessione la valutazione dell'impatto occupazionale, allo scopo di incrementare l'occupazione per un determinato periodo o favorire ed accrescere un certo tipo di contratti di lavoro. Tra gli interessati ci dovrebbero essere i Neet, i ragazzi che possono usufruire della Garanzia Giovani e coinvolgere l'incentivo occupazione per i lavoratori over 50 (disoccupati da più di 12 mesi) o per il Mezzogiorno.
Dalla data dell'entrata in vigore del decreto 87/2018 (il 14 luglio 2018) gli investimenti agevolati e i benefici concessi saranno soggetti alla norma, che prevede il decadimento di questi aiuti se " alla data di completamento dell' investimento" si registra una riduzione dell'occupazione nell'azienda superiore al 10%. Il taglio degli aiuti sarà proporzionale alla diminuzione del livello occupazionale, ma diventerà totale se i licenziamenti superano il 50%.
I parametri della decadenza rimangono ad oggi abbastanza fumosi, quasi a riguardare solo alcune agevolazioni legate a un investimento. Nella norma se fa riferimento solo alle riduzioni su iniziativa dell' impresa, per determinare il limite del 10% o del 50%, con esclusione di quelle economiche, quasi a sottolineare che solo le riduzioni disciplinari saranno rilevanti per vedersi applicata la normativa. Nel complesso, quindi, questa innovativa modalità rischia di lasciare troppe zone d'ombra, e portare a futuri contenziosi a causa di un'applicazione non uniforme del provvedimento.
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