Il 13 giugno 2018, il Tar del Lazio si è pronunciato (attraverso la sentenza n. 6614) su una controversia riguardante alcune imprese coinvolte nel recupero di macerie del territorio comunale di Amatrice, decidendo per la tutela dei segreti tecnici e industriali anche nella giustizia amministrativa.
Il caso riguarda una gara bandita dalla Regione, in seguito al terremoto avvenuto in quelle zone, al fine di recuperare, separare e smaltire le macerie. Dubitando che l'impresa vincitrice della gara avesse sostenuto la propria offerta con un'adeguata documentazione, la seconda classificata ha utilizzato il diritto di accesso, senza contestare la gara, richiedendo l'accesso a tali atti. Il fine era quello di poter verificare le "spese generali" e le "capacità tecniche e professionali" offerte dalla vincitrice. Proprio l'azienda vincitrice si è opposta a questa richiesta, portando a sostegno dell'opposizione il Codice della proprietà industriale (DLgs 30/2005, modificato dal DLgs 11 maggio 2018 n. 63), dove si impedisce l'accesso a questa tipologia di dati, se ne possono emergere segreti tecnici e commerciali. Infatti, mostrando integralmente questi dati, l'impresa ne potrebbe uscire danneggiata, favorendo aziende avversarie in future gare d'appalto.
In seguito a quanto accaduto, il Tar ha deciso di andare verso un rafforzamento della riservatezza commerciale, stabilendo che per arrivare all'accesso di simili dati, sarà necessario dimostrare la reale necessità di utilizzare la documentazione altrui in uno specifico giudizio. Queste motivazioni, nel caso specifico, non sono state trovate pertinenti, anche in virtù del fatto che la seconda classificata non aveva chiesto risarcimenti, né impugnato l'esito della gara. Da cui la decisione di tutelare il know how dell'impresa vincitrice.
Sono diverse le norme che si adoperano per proteggere i segreti delle imprese, in particolare quelle espresse negli articoli 22 e successivi della legge 241/1990, l'articolo 53 del DLgs 50/2016, oltre agli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale (DLgs 30/2005). Se si arriva a discutere di dati personali, anche durante una lite sulla proprietà industriale, il giudice può decidere di oscurare od omettere le parti che riguardano il know how di un'azienda, come stabilito dall'articolo 5 del DLgs 63/2018.
Con la sentenza 3431 del luglio 2016, proprio al fine di evitare che le gare di appalto diventino occasioni per impossessarsi dei segreti industriali di un'azienda o per poter accedere ai suoi documenti riservati, il Consiglio di Stato ha specificato come sia possibile per le aziende comunicare come alcune informazioni rientrino nei segreti tecnici e commerciali, già in sede di redazione dell'offerta di gara.
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