Con la delibera 453/2018 l'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione) definisce alcuni principi applicativi riguardanti il DLgs 39/2013, definendo alcuni aspetti sulle incompatibilità degli amministratori locali.
In primo luogo, si stabilisce che, a chi nell'anno precedente abbia fatto parte della giunta o del consiglio di Provincia o di un Comune (sia che rivesta ancora o che abbia esaurito la carica), non sia possibile conferire un incarico da amministratore di ente pubblico a livello comunale o provinciale. Questa misura è stata presa a prevenzione dei crimini di corruzione per cui la legge è stata attuata.
Stando all'articolo 1 comma 2, del DLgs 165/2001, norma che segna gli estremi della PA, gli enti pubblici economici non sarebbero contemplati nella disciplina di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, da questo deriva la distinzione legislativa tra pubblica amministrazione ed enti pubblici, in modo da includere anche quelli di carattere economico. Già nel con la legge 190/2012 si è ritenuto importante aggiungere gli enti pubblici economici nel gruppo dei soggetti che si devono attenere alle norme di prevenzione dalla corruzione. Scelta ovvia, visto il che il settore economico corre gli stessi rischi della PA, delle società e degli enti partecipati o controllati, che la legge cerca di prevenire. Erano sorti dubbi che includere gli enti pubblici economici nell'ambito applicativo del DLgs 39/2013 potesse portare a un contrasto con i principi della legge delega Sezione V, sentenza n. 126/2018, ma una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha escluso questa possibilità.
Secondo l'Anac lo scopo dei decreti e della legge 190/2012 è quello di comprendere anche soggetti che, a prescindere dalla natura giuridica, sono controllati dalle PA e possono accedere a risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse, all'interno delle misure di trasparenza, preventive dalla corruzione e a quelle relative agli strumenti di programmazione. Sempre stando all'Anac "le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico", questo al fine di dirimere eventuali contrasti tra il DLgs 39/2013 e norme regionali. La stesura di questa disposizione è atta a gestire la disomogeneità delle discipline a criterio territoriale, che può rivelarsi un ostacolo per evitare le situazioni di conflitto, che in materia di anticorruzione (man on solo) necessariamente richiede una unitaria e omogenea organizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Si tratta quindi di richiedere una competenza legislativa statale che sia valida tanto per lo Stato, quanto per tutte le PA, anche regionali o locali (come da delibera n. 284/2016). Sarà l'Anac a rivestire un ruolo di potere, controllo e accertamento sulle supposizioni di incompatibilità e inconferibilità. Un potere a carattere costitutivo-provvedimentale e non solamente ricognitivo (come sottolineato da una sentenza del Consiglio di Stato). In pratica, Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 126/2018 , stabilisce che tra i poteri dell'Anac è compreso anche quello di dichiarare l' eventuale nullità dell' incarico.
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