La Rivista del Sindaco


L’ordinanza urgente di sgombero dalle spiagge è illegittima in caso di mancanza di pericolo immediato

Dirigenza degli Enti Locali
di La Posta del Sindaco
14 Giugno 2018

Il TAR Sardegna, Sezione I con la sentenza 406/2018 sancisce che il Sindaco non può obbligare attraverso ordinanza d’urgenza l’eliminazione di recinzioni o sbarramenti che non permettono il transito sulle vie d’entrata delle spiagge, nemmeno nei casi che rendono difficoltosa l’entrata a mezzi di soccorso, al fine di perseguire il servizio di salvataggio a mare.

I Magistrati hanno infatti delimitato questo obbligo ad avvenimenti eccezionali ed urgenti. Queste tipologie di disposizioni sono prerogative del Primo Cittadino, che viene dotato di quello che si chiama potere extra ordinem, tale possibilità è necessaria al Sindaco in quanto rappresentante dei cittadini e figura obbligata a prevenire emergenze igenico-sanitarie a livello locale, il tutto regolato dall’art.50, co.5 del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

In caso di tutela all’incolumità ed alla sicurezza urbana, il Sindaco fa riferimento all’art.54, comma 4 del suddetto Testo Unico.

Il caso in questione vede contrapporsi le necessità del Comune, il quale richiedeva la rimozione di alcune barriere che non permettevano il libero passaggio di una spiaggia pubblica, che dopo una convenzione con un soggetto privato, sarebbe divenuta proprietà dell’Ente.

Il provvedimento preso dal sindaco non viene invalidato in quanto mancante di presupposti normativi, ma sul fatto che si sostituisce il criterio di urgenza con una misura unilaterale impositiva. Ed è proprio questo punto la prima vera criticità del provvedimento emanato dal Sindaco. Difatti si poneva un obbligo per un bene di futuro possesso pubblico ad un terreno ancora di proprietà privata.

I Giudici hanno inoltre espresso dubbi sulla effettiva mancanza dei presupposti necessari ad emanare un provvedimento con carattere di urgenza. Il privato tra l’altro aveva già presentato al Comune tempo prima dell’ordinanza di urgenza, la possibilità di far accedere mezzi all’arenile per facilitare il servizio di salvataggio bagnanti.

I Magistrati continuano sul fatto che tale esigenza di liberare il transito per i servizi di salvataggio era un’informazione nota da molto tempo all’Amministrazione in questione.

Tra l’altro il susseguirsi di tali eventi dimostra la completa inutilità di provvedimenti d’urgenza nei confronti del privato, in quanto delle soluzioni erano già state rimarcate da quest’ultimo.

La Corte ripete che l’ordinanza d’urgenza, in quanto “soluzione eccezionale e residuale” è legittima solo nei casi di specie dove l’ordinamento giuridico vigente non contempli diversi strumenti necessari a risolvere detta problematica. Tra l’altro si consiglia un utilizzo molto cauto di questo strumento perché ai contravventori dell’ordinanza si contrappone l’arrivo della forza pubblica, che agendo per conto dell’Ente (senza idonea motivazione) potrebbe comportare un gravoso danno di immagine a quest’ultimo.


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