Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio con la sentenza n.278/2018 stabilisce che in caso di pena patteggiata, non basti il decorso ordinario di cinque anni al fine dell’estinzione del reato, infatti per eliminare lo status di “incandidabile” è necessaria la sentenza riabilitatoria di un giudice.
Il caso in questione vede un candidato alle elezioni amministrative escluso dalla lista dei candidati a causa di uno dei criteri di incandidabilità contenute nel Decreto Legislativo 235/2012 all’articolo 10. In questo caso si tratta di patteggiamento in mancanza di riabilitazione.
Il candidato ha così deciso di ricorrere in quanto ritiene che la decisione della sottocommissione elettorale non ha tenuto conto del periodo di cinque anni decorso dalla pena, che secondo quest’ultimo comporterebbe l’estinzione per ope legis, facendo conseguentemente cadere l’ipotesi di incandidabilità.
Il ricorrente quindi ha sostenuto che l’estinzione del reato dopo tali termini renda inutile una sentenza di riabilitazione. I Giudici del Tribunale Amministrativo hanno però evidenziato come la legge non sia passibile di altre interpretazioni, visto che l’art.15 co.3 del suddetto D.Lgs cita chiaramente che “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo”.
I Giudici aggiungono inoltre che l’estinzione del reato e degli effetti penali derivanti, si distingue dalla sentenza di riabilitazione, quest’ultimo requisito essenziale per acquisire lo status di “candidabile”, in quanto per il primo è necessario esclusivamente il decorrere dei tempi, mentre per il secondo è richiesto il parere di un Magistrato, che deve provare oltre all’effetto estintivo della pena anche il continuarsi nel tempo della cosiddetta “buona condotta”.
Nel caso di specie inoltre, non è sufficiente che il soggetto non abbia commesso altri reati dopo aver patteggiato, in quanto è necessario l’accertamento del ravvedimento completo mantenuto nel tempo fino al momento della decisione del Magistrato.
Ergo, il TAR Lazio respinge il ricorso del candidato alle elezioni amministrative, in quanto in assenza dei criteri sopracitati permane lo status di “incandidabile”.
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