La Rivista del Sindaco


Incostituzionale il requisito di residenza quindicennale per l’accesso all’asilo nido

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
31 Maggio 2018

La Legge Regionale del Veneto prevede la residenza continuativa per 15 anni, al fine di permettere l’accesso dei bambini all’asilo nido. Tale Legge è stata ritenuta incostituzionale, una precedente sentenza della Corte aveva infatti già emanato una sentenza per una casistica similare nella Regione Liguria.

La sentenza n.106 aveva infatti bocciato le condizioni di accesso all’edilizia popolare a causa delle condizioni eccessivamente punitive per i cittadini extracomunitari. La Consulta ha continuato a mantenere il punto con la recente sentenza n.107.

La norma a cui la sentenza fa riferimento è la L.R. 6/2017 della Regione Veneto, che si occupa di disciplinare gli interventi regionali in materia di servizi educativi alla prima infanzia (come gli asili nido appunto). La modifica apportata a tale legge risalente al 1990, si riassume con l’introduzione della lettera b), che cos’ dispone: «4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all' asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».

Questo regolamento ha evidenziato ben 4 diversi profili contrari alla Carta Costituzionale, le violazioni sono le seguenti:

  • art.3 della Costituzione, principio di uguaglianza e ragionevolezza;
  • art.31 co.2, tutela dell’infanzia;
  • art.16 e art.120, ostacolo alla liberà di circolazione;
  • art.117 co.1, libero soggiorno e circolazione di cittadini membri o cittadini di paesi terzi.

Nella sua idea, il legislatore aveva in qualche modo imposto come criterio preferenziale per l’iscrizione all’asilo nido, la residenza e/o l’attività lavorativa (anche se non continuativa) per circa 15 anni nella Regione stessa.

La Corte Costituzionale definisce il principio del legislatore contrario all’idea e al principio stesso di uguaglianza, in quanto prevede l’introduzione di un criterio iniquo ed irragionevole. La Corte continua sostenendo che non esiste alcuna “ragionevole correlazione” tra residenza e situazioni di bisogno e/o disagio, questo principio conduce direttamente al contrasto della funzione educativa che l’asilo nido o qualunque Istituto d’Istruzione possiede come base fondante.


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