La sentenza n.202/2018 della sede di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha concluso che le funzioni di controllo di idoneità delle strutture adibite all’accoglienza straordinaria di rifugiati non spetta al Primo Cittadino, tale compito è infatti ad appannaggio del Prefetto, come stabilito dal Decreto Legislativo n.142 del 18 agosto 2015.
Il comma 2 dell’articolo 11 infatti, recita che “Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici”.
Da ciò deriva il fatto che il Sindaco non può emanare in caso di chiara emergenza ed urgenza alcun provvedimento di sgombero di tali luoghi. Il provvedimento che deriva dal caso, ha visto ricorrere in causa una società specializzata nella gestioni di centri straordinari di accoglienza contro un’ordinanza emanata dal Sindaco che ordinava lo sgombero istantaneo dell’immobile, provvedimento derivante da un supposto sovraffollamento dell’edificio.
Il provvedimento era stato pensato per proteggere la salute e l’incolumità di tutti gli ospitati, come previsto dagli articoli 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL). Il ricorso si basa essenzialmente sul fatto che tale ordinanza esuli dai poteri del Sindaco, e che la richiesta del Primo Cittadino interromperebbe un servizio ritenuto di pubblico interesse, come è la protezione di rifugiati.
I Magistrati accolgono il ricorso basandosi anche su un altro caso che ha fatto giurisprudenza, come la sentenza n.527 del 2017, che ribadisce il fatto che il Sindaco non ha competenza alcuna nel verificare l’adeguatezza delle strutture temporanee dedicate all’accoglienza. Tale potere come suddetto spetta al Prefetto.
Lo stesso potere garantito dagli articoli 50 e 54 del TUEL, deve essere utilizzato esclusivamente in “situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo” al fine di fronteggiare l’emergenza con metodi e poteri straordinari.
Inoltre, l’assenza di motivazioni certe e verificabili, rende di conseguenza illegittima l’ordinanza emanata dal Primo Cittadino.
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