La Rivista del Sindaco


IL DIRITTO ALL’ASILO (NIDO) È UGUALE PER TUTTI

La Corte costituzionale ha bocciato la legge del Veneto che introduceva la residenza continuativa come criterio di priorità di accesso agli asili nido
Finanza Locale
di La Posta del Sindaco
28 Maggio 2018
Il fatto di essere residenti in Veneto da almeno 15 anni non costituisce un criterio di precedenza, su chi ad esempio ha una situazione di forte difficoltà economica, per l’iscrizione dei propri figli negli asili nido della regione. Lo ha stabilito, con la sentenza numero 107 del 2018, la Corte costituzionale su ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la modifica, fatta dalla Regione Veneto, della legge regionale numero 32 del 1990 (articolo 8, comma 4) “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”. I profili di incostituzionalità rilevati nel ricorso presentato dal Governo erano quattro, e sono stati tutti accolti dalla Corte. La norma introdotta – alla lettera b) - dalla Regione nel febbraio del 2017 prevedeva al comma 4 che “hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione”. Secondo la Corte questa norma violava i seguenti principi, e articoli, della Costituzione:
  • l’articolo 3, con riferimento sia al principio di uguaglianza che a quello di ragionevolezza;
  • l’articolo 31, secondo comma, con riferimento alla tutela dell’infanzia;
  • gli articoli 16 e 120, primo comma, per ostacolo alla libertà di circolazione;
  • l’articolo 117, primo comma, per violazione delle norme europee in tema di libertà di circolazione, diritto dei cittadini della Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

 
L’accesso all’asilo nido, quindi, deve essere uguale per tutti. Il principio introdotto dalla Regione Veneto della residenza, o dell’attività lavorativa, ininterrotte per almeno quindici anni come criterio prioritario è stato ritenuto in contrasto con quello di uguaglianza perché introdurrebbe un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio. Infatti, secondo la Corte, non ci sarebbe “alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio” che, a ragione, possono connotare un diritto di accesso prioritario. Inoltre l’estraneità del “radicamento territoriale” alla funzione educativa degli asili nido risulterebbe ugualmente evidente, tanto più che la norma impugnata lo mette in riferimento ai genitori e non ai destinatari – i bambini – dell’azione educativa. Lo stesso si può dire, a giudizio della Corte, della funzione socio-assistenziale propria degli asili nido che invece è da intendersi a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare asili privati o baby-sitter, ed è anch’essa in contrasto con la norma introdotta dalla Regione. Sulla funzione educativa, inoltre, la sentenza sottolinea come appaia “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore di altri”. In quanto alla libertà di circolazione e ai requisiti di accesso alle prestazioni sociali erogate dagli Stati membri dell’Unione, oltre all’evidente contrasto della norma con i trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue, la sentenza rileva come la durata della residenza richiesta – quindici anni – appaia comunque sproporzionata.

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