La Sezione molisana della Corte dei Conti con la delibera n.55/2018, sostiene che la frase contenuta nell’art.86, co.5 del TUEL riguardante l’assenza di “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” deve comprendere l’interezza delle spese di funzionamento dell’Amministratore.
Questa delibera segue le numerose indagini penali subite da alcuni Amministratori comunali, che hanno portato al mancato procedimento per insussistenza del fatto e al conseguente rimborso delle spese legali, con denaro delle stesse Amministrazioni.
Un Primo Cittadino ha chiesto, basandosi sul sopracitato art.86 co.5 del Testo Unico degli Enti Locali, la possibilità di usufruire come metro di paragone l’intero equilibrio finanziario degli Enti, invece che la singola variazione della voce di spesa, in quanto nelle precedenti Amministrazioni non erano mai state stanziate somme dedicate alle spese legali.
Lo stesso Amministratore chiede l’eventuale correttezza del fatto che l’Ente può ricorrere ad alcune spese prelevando dalle risorse ordinarie di cui lo stesso dispone in base alla vigente legislazione, così facendo non si escluderebbero a priori nuove spese, solo perché non preventivate.
Lo stesso articolo del TUEL, limita il rimborso delle spese legali per le Amministrazioni locali nel limite stabilito dalla Legge n.247 del 2012 all’articolo 13, comma 6, nell’eventualità di un provvedimento di archiviazione o nel caso in cui ci sia una sentenza di assoluzione. Comportando di conseguenza l’assenza di conflitto di interessi con l’Ente o la mancata presenza di dolo o colpa grave.
La Sezione della Corte posta in Basilicata, invece sostiene che gli Enti possono rimborsare le spese legali attraverso la previsione di copertura nelle entrate attese degli stessi.
La Sezione del Molise, decide però di uniformarsi nell’opzione interpretativa, riferendo che la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali deve riferirsi all’interezza della spesa prevista da questi ultimi.
Con questa deliberazione, i Magistrati contabili escludono l’aumento della spesa e la conseguente introduzione della voce nel bilancio, in caso comporti un aumento delle spese dell’Ente che a sua volta causerebbe uno squilibrio nei bilanci.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: