La sentenza n.19519/2018 emessa dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione Sesta, presieduta dal Dott. Rotundo Vincenzo, ha stabilito che lontano dalle ipotesi di decadimento contenute nelle leggi, nei contratti o nei regolamenti di uffici e servizi, il Sindaco che annulla l’incarico organizzativo in anticipo esercita il reato di abuso d’ufficio.
Il caso in questione vede il Sindaco di una piccola città campana occupato nel rinnovo dei membri dall’apparato al fine di razionalizzare la spesa, revoca anticipatamente l’incarico al Responsabile del Servizio Finaziario e ne assume l’interezza delle funzioni.
Il Responsabile logicamente ha provveduto a denunciare il Sindaco per la violazione di norme legislative, regolamentari e contrattuali derivanti appunto da una risoluzione anticipata del contratto senza alcun presupposto. Inoltre, questo comportamento da parte del Primo Cittadino avrebbe provocato un danno ingiusto al Responsabile e la conseguente perdita dell’emolumento.
Il Sindaco dopo aver subito la condanna per abuso d’ufficio ottenuta in prima istanza, ricorre in Cassazione ponendo l’attenzione sull’errore di valutazione in cui i giudici sarebbero incorsi non tenendo conto che il provvedimento che il Primo Cittadino avrebbe portato un notevole risparmio per i conti pubblici, come richiesto ai Comuni di piccole dimensioni dall’art. 53, co. 23 della L.388/2000.
La Cassazione unisce al reato di abuso di ufficio i comportamenti del Primo Cittadino che si sono rivelati in contrasto alle norme che in qualche modo regolano i poteri degli Amministratori. La Corte, continua sostenendo che proprio la revoca dell’incarico da parte dell’Amministratore costituisce una deviazione della funzione e porta a comportamenti illeciti.
Tra l’altro i Giudici fanno notare che la revoca operata dal Sindaco era stata ordinata precedentemente alle modifiche del modello organizzativo, messo in atto per ridurre la spesa. Quindi la Cassazione non riconosce le motivazioni addotte dal Primo Cittadino in materia di risparmio, inesistenti al momento dell’accaduto.
Questo comportamento ottemperato dall’Amministratore, costituisce dolo di abuso, come contenuto nell’art. 323 del Codice Penale.
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