La Rivista del Sindaco


La chiusura del locale per inquinamento acustico è legittima solo nel caso di attività illecite

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
10 Maggio 2018

Il Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Presieduta dalla Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, in data 10 aprile 2018 ha deciso con la sentenza n.944/2018, che il provvedimento sanzionatorio effettuato dal Comune nei confronti di un’azienda locale, che si è vista privare l’accesso ad un immobile, in quanto l’Amministrazione riteneva che l’attività di ristoro ed intrattenimento inserita nell’immobile, sia causa di mancanza di decoro e di eccessivo inquinamento acustico.

Il provvedimento si occupava di impedire l’accesso all’immobile per una durata di 5 giorni, partendo dal venerdì immediatamente successivo. L’Amministrazione ha inoltre ribadito che oltre l’inquinamento acustico il locale offriva ai propri clienti un servizio di intrattenimento senza censura, ritenendo questo comportamento deviante ed illecito.

I Giudici del TAR rispondono alle questioni poste in essere dai rappresentanti dell’Ente sostenendo che per emanare un provvedimento di chiusura di un locale, l’attività che esso propone dovrebbe essere di natura illecita. L’atto emanato del Comune è nullo, in quanto le leggi ed i regolamenti a cui si riferisce, contenuti nel “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" approvato dal Consiglio Comunale della Città siciliana di Palermo, sarebbero illegittimi, in virtù del fatto che molte delle previsioni ivi contenute sono generiche e lacunose.

Nella delibera Comunale inoltre, non era prevista in alcun modo la tipologia di strumentazione necessaria per la comprensione di tali violazioni, inoltre non erano specificati in alcun modo quali membri del Corpo di Polizia Municipale avrebbero dovuto occuparsi dell’accertamento di dette violazioni.

I ricorrenti hanno richiesto più volte l’applicazione della sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, ma il TAR non ha ritenuto che fosse possibile applicare la detta sentenza, in quanto i fonometri come qualunque altro strumento necessario a misurare il livello entro i quali non può scattare un provvedimento di natura sanzionatoria, devono essere sottoposti a costante controllo, altrimenti qualunque provvedimento derivi dall’uso di tale strumento si dimostrerà inattendibile, ergo nullo.


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