La Rivista del Sindaco


Solo ai Comuni con chiara vocazione turistica spetta l’imposta di soggiorno

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
03 Maggio 2018

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciato con la sentenza n.838/2018, pubblicata il 27 marzo 2018, ha annullato una precedente delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vergiate, la quale aveva istituito l’imposta di soggiorno e approvato il Regolamento derivante.

Il caso in questione ha visto impugnare la delibera n. 47 del 15 novembre 2017 da parte di 4 proprietari di strutture ricettive. La fondatezza del loro ricorso deriva dalla stessa delibera Comune, infatti nel documento si cita il fatto che la Regione Lombardia non ha ancora individuato le località turistiche a cui applicare l’imposta di soggiorno, lasciando ai Comuni la libertà di decidere in materia.

La decisione di istituire l’imposta di soggiorno venne comunicata in data 27 dicembre 2017 tramite PEC alle singole strutture, veniva inoltre aggiunto alla mail il Regolamento relativo all’imposta di soggiorno.

La normativa vigente in materia riguarda i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e quelle Amministrazioni incluse negli elenchi regionali relative alle località turistiche, questi Enti possono istituire tramite delibera del Consiglio un’imposta di soggiorno, seguendo determinati criteri, come quello di “gradualità in proporzione al prezzo”, il limite massimo viene stabilito nella somma di 5 € a notte.

I Giudici hanno tenuto conto del fatto che per istituire tale imposta sia necessario accertare l’effettiva vocazione turistica di un determinato territorio, questo controllo è stato assegnato alla Regione attraverso l’art.4 del Decreto Legislativo n. 23/2011. L’art.117 della Carta Costituzionale che stabilisce e regola le competenze tra Stato Centrale e Regioni assegna alla Regione il compito di stilare l’elenco dei Comuni abilitati ad usufruire di tale imposta.

L’Amministrazione in questione richiede che la preparazione di tali elenchi possa essere in qualche modo surrogata, i togati respingono anche questa richiesta, in quanto non possono essere inseriti Comuni che divergono dai fini della Delibera della Giunta Regionale n.6532 del 30 gennaio 2008, regolata sulla allora vigente Legge Regionale n. 15 del 16 luglio 2007 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo).

Il Tribunale Amministrativo ha quindi deciso che solo le Amministrazioni a chiaro interesse artistico e turistico possano introdurre tale imposta.


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