La Rivista del Sindaco


Il modulo per il Bio testamento va consegnato in Comune

Qualità della vita
di La Posta del Sindaco
08 Febbraio 2018

Dal 31 gennaio è possibile stipulare atti con le “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), cioè il tanto discusso “testamento biologico” o “bio testamento”.

Infatti, la legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.219 il 16 gennaio scorso, ne comunica l’entrata in vigore dall’ultimo giorno del mese di Gennaio.

L’articolo 4 della suddetta legge, dispone che ogni soggetto che abbia raggiunto la maggiore età e che sia capace di intendere e di volere, prevedendo una futura incapacità di poter decidere autonomamente e dopo aver appreso tutte le informazioni di natura medica sulle conseguenze delle scelte, può, attraverso le sopracitate DAT, comunicare la volontà in materia di trattamenti sanitari, ed il consenso o rifiuto di accertamenti diagnostici o particolari trattamenti sanitari.

Queste disposizioni dovranno essere redatte mediante atto pubblico o attraverso una scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal firmatario presso un ufficio dello Stato civile della sua stessa città di residenza.

Qualora le condizioni fisiche del soggetto non gli permettano di esprimere le DAT nelle modalità sopracitate, il consenso a queste disposizioni può essere espresso tramite videoregistrazione o attraverso dispositivi che consentano di comunicare.

Le stesse forme di consenso possono essere utilizzate per il rinnovo, le modifiche o la revoca in qualunque momento.

In caso ci fossero ragioni di emergenza e urgenza, che impedissero di procedere alla revoca di queste disposizioni, la stessa potrà essere ottenuta tramite dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e dal pagamento di qualunque altro tributo, imposta e tassa.

Il soggetto che decide di aderire alle disposizioni per il bio testamento può designare una persona di sua fiducia (detto “fiduciario”), questo soggetto, si occuperà di fare le veci e di rappresentare il titolare delle disposizioni nelle relazioni con medico e strutture sanitarie. Questa figura per essere nominata tale, deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, affinché possa accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.

Il fiduciario, può comunque rinunciare alla nomina con atto scritto, allo stesso modo può subire la revoca dell’incarico senza obbligo di motivazione.

Qualora le DAT non contengano l’indicazione della nomina di un fiduciario o quest’ultimo abbia rinunciato, sia deceduto o abbia perso la capacità di intendere e di volere, le disposizioni restano comunque efficaci. Nel caso ci sia bisogno di questa figura, il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.

Il medico è tenuto a rispettare le Disposizioni Anticipate di Trattamento, che possono essere comunque disattese parzialmente o totalmente, se il medico è in accordo con il fiduciario, in caso siano palesemente non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o in caso esistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione, che permettano un miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso medico e fiduciario siano in disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.


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