Con L. 9/4/2025 n. 58, pubblicata in gazzetta ufficiale il 28/4/2025, entrata in vigore il 13/5/2025, sono state recate Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. Di seguito è riportato l'Articolo 9 con barrate le parti di legge che sono state eliminate.
Art. 9
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada*.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6- bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1*. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. abrogato
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12.
Le competizioni sportive
L’art. 9 C.d.S. si occupa di disciplinare le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche - gare agonistiche di velocità e/o abilità tra concorrenti o squadre - che si svolgono sulle strade e aree pubbliche.
Secondo la formulazione originaria, poiché tale tipo di attività impone un utilizzo atipico della strada, le competizioni sono come regola generale vietate, a meno che non siano state preventivamente autorizzate.
La legge di riforma, nel sostituire integralmente il comma 1, capovolge l’impostazione, prevedendo che le competizioni sono permesse, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.
Conseguentemente, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni richiedono apposita autorizzazione concessa, su richiesta dei promotori, dall’Autorità amministrativa. Con l’autorizzazione sono dettate anche le prescrizioni cui la competizione è subordinata.
Competenza al rilascio delle autorizzazioni
La riforma ripropone la disciplina concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni.
Richiesta delle autorizzazioni
Il comma 2 stabilisce che l’autorizzazione relativa alle manifestazioni di competenza del sindaco deve essere richiesta dai promotori almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, mentre per le altre almeno 30 giorni prima.
La riforma elimina il previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Adempimenti dei promotori
I commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, non interessati dalla riforma, stabiliscono che per ottenere l’autorizzazione relativa alle competizioni motoristiche, gli organizzatori devono adempiere una serie di incombenti:
Fermo l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, anche senza essere stati sottoposti a visita e prova presso il D.T.T. ai sensi dell'art. 78 C.d.S.
La scorta
I commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, non interessati dalla riforma, si occupano della sicurezza della circolazione durante lo svolgimento delle gare.
Così, con il provvedimento che autorizza le competizioni ciclistiche l’Ente competente, valutati gli opportuni parametri (numero dei partecipanti, modalità di svolgimento e tracciato della competizione), potrà imporre una scorta di polizia stradale, anche sostituibile o integrabile (previa fissazione delle specifiche modalità e prescrizioni) da apposita scorta tecnica effettuata da personale debitamente abilitato dal Ministero dell’interno.
La scorta per le competizioni ciclistiche, podistiche, con veicoli non a motore o con pattini, che si svolgano su strade comunali, può essere effettuata dalla polizia municipale.
Sospensione della circolazione
Il comma 7-bis, stabilisce che, se la competizione deve svolgersi in assenza di traffico, e non sia comunque necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata al rilascio di apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione disposta, grazie alla riforma, dal sindaco, per le competizioni che si svolgono nel territorio di un solo comune e, negli altri casi, dal prefetto.
Disposizioni sanzionatorie
Il comma 8 prevede che organizzare una competizione senza la prescritta autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro, se si tratta di gara atletica, ciclistica o con animali e, da 866 a 3.464 euro, se si tratta di gara (non in velocità) con veicoli a motore. In ogni caso, è disposto l’immediato divieto di effettuare la competizione ai sensi dell’art. 212 CdS.
Ai sensi del comma 9, non ottemperare alle prescrizioni (obblighi, divieti o limitazioni) imposte nell’autorizzazione, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 87 a 344 euro, se si tratta di gara atletica, ciclistica o con animali e, da 173 a 694 euro, se si tratta di gara con veicoli a motore.
La riforma ha introdotto un nuovo periodo ai sensi del quale, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 c. 12, consistenti nella sanzione pecuniaria da € 173 a € 694.
(*) Parte eliminata dall'Art. 9 CdS.
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