Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso - sono state rese disponibili le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle note metodologiche. Gli enti, quindi, possono e devono recepire quanto prima le risultanze del provvedimento, che incide sia sul bilancio di previsione 2024-2026 che sul rendiconto 2023.
In questo articolo analizzeremo le diverse casistiche che possono presentarsi e forniremo le necessarie indicazioni operative.
La regolazione finale del c.d. “fondone”
In proposito, vengono in considerazione gli allegati C e D, riguardanti rispettivamente comuni e unioni di comuni, da un lato, province e città metropolitane, dall’altro. Possiamo avere tre casistiche:
I ristori specifici di spesa
In questo caso, occorre considerare gli allegati E ed F, sempre riguardanti rispettivamente comuni e unioni di comuni, da un lato, province e città metropolitane, dall’altro. Gli enti che devono restituire la somma indicata nell’ultima colonna dei prospetti dovranno versarla all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, sempre mediante trattenuta sulle spettanze, anche in tal caso da accertare per intero con impegno di spesa su apposito capitolo (stessa codifica sopra riportata) della quota in eccesso e mandato/reversale in quietanza di entrata. Come in precedenza, in caso di incapienza delle spettanze, si applicheranno i commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. La copertura potrà essere rappresentata dall’applicazione delle quote di avanzo di amministrazione vincolato inserite nel rendiconto 2022. In tal caso, occorrerà applicare tutto l’avanzo al primo anno e creare il fondo pluriennale vincolato per le quote esigibili in esercizi successivi (anche se non pare scorretto applicare solo la quota del primo anno e conservare l’accantonamento per gli anni successivi).
L’impatto sul rendiconto 2023
In base all’art. 3 del dm, “Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F.”. In tal caso, si possono verificare due situazioni simmetriche:
Si precisa che il richiamato decreto all’articolo 2 prevede, altresì, che gli enti possano segnalare eventuali errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità ivi indicate.
La spending review
Non sono ancora stati perfezionati i decreti di riparto della spending review, il cui impatto si intreccia con quello della regolazione finale COVID. Ricordiamo che sono previste due riduzioni, che saranno ripartite secondo criteri leggermente diversi: la prima vale 250 milioni annui (200 per i comuni e 50 per gli enti di area vasta) fino al 2028, cui vanno aggiunti i 150 imposti dalla ex spending review informatica (100 per i comuni e 50 per le province e le città metropolitane) per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In entrambi i casi, il taglio sarà operato sulle spettanze ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione, gli enti dovranno accertare per intero l’entrata iscrivendo in spesa l’ammontare del taglio, regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata. Serviranno uno o meglio due capitoli (uno per taglio) con il codice U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, collocato alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, COFOG 1.1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri”.
Articolo di Matteo Barbero
--> Per approfondire l'argomento si rimanda all'approfondimento L’intreccio fra la regolazione finale dei fondi Covid e la spending review: impatto sui bilanci 2024 del Dottor Matteo Barbero.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: