Nozione e casistica
La nozione
La definizione dei volumi tecnici si rinviene nella circolare dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474/1973 (riportata integralmente al termine del presente approfondimento), secondo cui si tratta dei volumi “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
La circolare precisa che la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune” e che, in ogni caso, la loro sistemazione “non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico”.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio-Roma, sez. I-quater, sent. 20 aprile 2012, n. 3613; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 dicembre 2017, n. 1456; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 novembre 2016, n. 5248), per l’identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento a tre ordini di parametri.
Il primo ha carattere positivo ed è di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto oggettivo di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione; il secondo e il terzo hanno carattere negativo e sono collegati:
- all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all'interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno;
- ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni (Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 8 aprile 2016, n. 14281).
Casi concreti di esclusione della qualità di volume tecnico
È stato escluso che possa considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa “una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent n. 2825/2014; TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 20 febbraio 2017, n. 161). Parimenti, è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisce indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 3 gennaio 2022, n. 35; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 26 marzo 2020, n. 503).
Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche:
- i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione (TAR Marche, sent. n. 21/2003);
- un corpo di fabbrica in muratura costituito da due ambienti (camera e wc.) in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente al rustico ove è in corso la predisposizione degli impianti elettrici e idrici (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 15 febbraio 2022, n. 1010);
- un manufatto a uso cucina, che è un vano chiuso di rilevanti dimensioni (9,86 m. x 4,78 m x 2,50 m. di altezza), destinato a ospitare stabilmente il personale incaricato della preparazione del cibo (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 1° ottobre 2020, n. 679);
- un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807);
- un sottotetto abitabile con altezza di ml. 2,60 e altezza minima di ml. 2,10 (TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 marzo 2020, n. 993);
- un vano scale “in muratura di tufo” che “dal piano terra conduce al secondo piano dell’immobile” (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 dicembre 2019, n. 2141);
- il torrino scala (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 marzo 2014, n. 1512);
- un tunnel mobile di protezione in prolungamento rispetto al corpo di fabbrica, destinato alla protezione delle materie prime e delle merci, di dimensioni consistenti (oltre 300 mq di superficie utile complessiva), utilizzato stabilmente per lo stoccaggio delle merci e dei prodotti finiti, seppur realizzato con materiali e caratteristiche che ne consentono il rapido smontaggio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 gennaio 2014, n. 408);
- la cupola e la galleria coperta posti a servizio dei singoli esercizi che costituiscono, nel loro insieme, un centro commerciale (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 gennaio 2013, n. 32);
- una tettoia (TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 14 dicembre 2012, n. 5214);
- una veranda realizzata in alluminio anodizzato e muratura, avente una superficie di un metro per tre e l’altezza di tre metri, realizzata su di un balcone (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 1° settembre 2009, n. 4850).
Requisiti per la qualifica di volume tecnico
Al contrario, sono stati ritenuti volumi tecnici:
- una struttura con dimensioni di circa 6 m. x 6 m., altezza di 1,80 m., priva di finestre, eretta sul lastrico solare di un preesistente corpo di fabbrica, avente funzione di protezione, isolamento termico e contenimento energetico nonché di alloggiamento degli impianti tecnologici a servizio della sottostante abitazione (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 9 dicembre 2022, n. 3333);
- una cabina elettrica, essendo destinata a contenere gli impianti a servizio dell’attività produttiva (TAR Toscana, sez. III, sent. 15 ottobre 2021, n. 1321);
- un vano strettamente funzionale a contenere la scala di collegamento tra i vari livelli di un fabbricato, avendo una funzione servente e strumentale alla fruizione delle singole unità abitative ed essendo parimenti insuscettibile di utilizzazione per finalità differenti (TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 24 febbraio 2021 n. 329);
- un vano adibito al ricovero dell’impianto di riscaldamento a servizio del condominio (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 20 giugno 2019 n. 1097);
- due celle frigorifere, di ridotte dimensioni (la prima appoggiata su ruote avente la dimensione di ml. 2,80 x 2,93 x alt. 2,58 e la seconda, adiacente alla prima, di ml. 3,60 x ml. 1,80 x alt. 2,40), per la dimensione minima e la destinazione a servizio di attività commerciale (TAR Lazio, Latina, sent. 2 aprile 2019, n. 217);
- vani di altezza pari a 1,80-1,90 mt., non chiusi da tutti i lati e destinati ad alloggio di pompa di calore, addolcitori e altre condotte esclusivamente tecniche (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 dicembre 2017, n. 1456);
- una canna fumaria che non assume rilevanti dimensioni (TAR Toscana, sez. III, sent. 2 novembre 2021, n. 1415);
- i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 gennaio 2015, n. 175);
- un locale contatori, pari a mq. 1,83 (TAR Piemonte, sez. II, sent. 27 marzo 2013, n. 390);
- l’impianto di ascensore (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 5 dicembre 2012, n. 6253);
- due serbatoi idrici ed un’autoclave (TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 30 ottobre 2012, n. 1859).
Tutela del paesaggio e volumi tecnici
L’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, “fatto salvo quanto previsto al comma 4”.
Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato, tra le quali non rientra la realizzazione di un volume tecnico.
Il comma 4 sopra richiamato prevede, invero, che sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica:
- gli interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica;
- i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia.
Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 11 settembre 2019, n. 540; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 ottobre 2020 n. 1286; sez. VI, sent. 19 settembre 2018, n. 5463), il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume e, per altro verso, l'art. 167, comma 4, del Codice preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico. A tal proposito, è opportuno segnalare quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 24 giugno 2020, n. 4045: “il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce, infatti, ad ogni nuova edificazione comportante creazione di volume, sicché in tali casi non è possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, essendo (come si è visto) precluso, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria qualora siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura. Né induce a diverse conclusioni il carattere pertinenziale dei manufatti, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand'anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall'eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all'applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica. La regola che, in materia urbanistica, porta ad escludere i "volumi tecnici" dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all'uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l'interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d'uso”.
Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973
Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici
Alcuni Comuni hanno chiesto a questo Ministero - in data anteriore al 1° aprile 1972 - di chiarire la portata del termine volumi tecnici e ciò al fine di escludere i volumi stessi dal calcolo della cubatura utile dell'edificio.
Questo Ministero ha sottoposto la questione al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che si è espresso in merito con voto n. 214 del 14 marzo 1972, facendo innanzitutto presente che alla locuzione volumi tecnici deve darsi in via generale un significato aderente alle reali necessità edificatorie e tale, soprattutto, da non consentire violazione della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Precisa, poi, codesto Consesso che i volumi tecnici debbono:
- avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;
- essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione: «Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a con sentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche».
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.
Precisa, infine, il Consiglio Superiore che la definizione surriferita dell’espressione in questione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.
Questo Ministero condivide pienamente il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tuttavia poiché le funzioni statali, nella materia di cui trattasi, sono state ormai trasferite alle Regioni, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza degli organi regionali per le determinazioni che essi riterranno di adottare.
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Articolo di Mario Petrulli
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