Se pur il termine è di ispirazione giudiziaria, le funzioni di polizia mortuaria non afferiscono ad azioni di pubblica sicurezza, ma traggono la loro disciplina-quadro dal Testo Unico nazionale delle leggi in materia sanitaria (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, contenuto nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/34 disciplina la denuncia della causa di morte (art. 103), gli obblighi di denuncia in materia di malattie infettive – diffusive (art. 254) e i progetti di costruzione dei cimiteri (art. 228), dedicando l’intero Titolo VI alla polizia mortuaria.
Il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, trova la sua legittimazione nel citato Testo Unico delle Leggi Sanitarie e disciplina le denunce di morte e gli accertamenti dei decessi con i necessari riferimenti all’ordinamento di stato civile, il periodo di osservazione dei cadaveri e gli obitori, i requisiti necessari per il trasporto dei cadaveri, il riscontro diagnostico e il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dettando disposizioni generali sul funzionamento, costruzione e pianificazione territoriale dei cimiteri. Contiene, inoltre, norme di natura tecnica relative alle diverse forme di sepoltura, prevedendo anche la pratica funeraria della cremazione. Affronta anche la tematica delle sepolture private, della soppressione dei cimiteri e dei reparti speciali, terminando con due disposizioni di carattere generale che comprendono l’aspetto sanzionatorio.
A titolo esplicativo del D.P.R. n. 285/1990, il Ministero della Sanità emise due circolari interpretative, la n. 24 del 24 giugno 1993 e la n. 10 del 31 luglio 1998, a tutt’oggi operative. La prima, di carattere organico, affronta tematiche che investono l’intero testo normativo, mentre la seconda si concentra sul trattamento dei resti mortali, che si rinvengono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni, anche rispetto alla cremazione, e di usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.
Definizione e pratiche della Polizia Mortuaria
La Polizia Mortuaria, scaramanticamente poco praticata se non dagli addetti ai lavori, si definisce come il complesso di norme e prassi che coniuga profili strettamente amministrativi con profili di carattere igienico-sanitario, e disciplina l’insieme delle attività necessarie per la gestione del decesso nelle pratiche funerarie successive all’evento morte, nelle regole per il trasporto funebre e per le sepolture nei cimiteri.
Il termine “polizia” è inteso in senso amministrativo come l’insieme di funzioni di controllo e vigilanza esercitate da pubbliche autorità, anche se le relative attività sono esercitate da una serie di soggetti pubblici e privati (Imprese funebri, ASL, Comuni, Regioni, ecc.).
Dal 2001, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, anche le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia, così come gli Enti locali, con lo strumento del Regolamento comunale.
La problematica normativa tra Stato e Regioni
Il panorama normativo, a livello nazionale, è scarso e vetusto. Nel 1865 la tutela della salute era affidata al Ministero dell’Interno. La legge “Crispi-Pagliani” del 1888 trasforma l’approccio di polizia sanitaria in sanità pubblica, creando un primo assetto organizzativo. Al 1907 risale il primo Testo Unico delle leggi sanitarie, aggiornato nel 1934, attualmente in vigore dopo 90 anni di modifiche e integrazioni.
Sul fronte della lex specialis, solo con il Regio Decreto 25 luglio 1892 n. 448 “Regolamento speciale di polizia mortuaria” entra in vigore la prima normativa sistematica in materia di polizia mortuaria. Segue il Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, che approva il nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale.
Nel 1975 la normativa in materia prende la forma di Testo Unico con il D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, novellato dall’attuale D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” a tutt’oggi in vigore.
Confrontando la normativa citata, poche sono le differenze sostanziali, soprattutto per quanto riguarda gli istituti giuridici principali, compresi la dichiarazione e l’accertamento di morte, i trasporti funebri, la costruzione e gestione dei cimiteri e le operazioni tanatologiche.
Sul fronte della normativa regionale, invece, abbiamo assistito negli ultimi anni ad una proliferazione di normativa e prassi che, addirittura, si discosta dalle linee di disciplina nazionale, creando non pochi problemi sul piano operativo, stante il fatto che il decesso non è un evento confinabile ad uno specifico e circostanziato territorio.
Anche la legge n. 130 del 30 marzo 2001, recante “Nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, disciplinando la pratica funeraria della cremazione e della destinazione delle ceneri, afferisce ad operazioni rientranti nel campo di azione della polizia mortuaria, al punto da essere stato pensato a modifica del D.P.R. n.285/1990: questo tipo di operazione non è mai stata completata dal Governo, ma la normativa si applica a pieno titolo, a prescindere dai mancati riflessi sul Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
La regolamentazione a livello comunale
La polizia mortuaria viene, inoltre, regolamentata a livello locale con lo strumento del regolamento comunale di polizia mortuaria, fonte di rango inferiore che, nel contesto, applicando il principio di sussidiarietà verticale, dettaglia le regole di applicazione dei vari istituti giuridici in base alle esigenze del territorio comunale e della sua collettività.
Articolo di Lorella Capezzali
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