Definizioni e soggetti interessati
L’indennità di funzione è disciplinata dall’art. 97 CCNL 16.11.2022, mentre l’art. 7, comma 4, lett. w), affida alla contrattazione integrativa la determinazione del valore nonché i criteri per la sua erogazione che deve avvenire a valere sul fondo risorse decentrate. Pertanto, si tratta di uno degli istituti per i quali la contrattazione integrativa deve definire i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo CCNL.
Si tratta di una indennità che spetta al personale della polizia locale inquadrato nell’area degli Istruttori e nell’area dei Funzionari che non sia titolare di incarico di Elevata qualificazione. L’indennità ha la specifica finalità di compensare i compiti di responsabilità correlati al grado rivestito che per i titolari di incarico di Elevata qualificazione è già insita nella retribuzione di posizione correlata all’incarico.
Cumulabilità e permessi
L’indennità di funzione di cui all’art. 97 del CCNL 16.11.2022 è cumulabile con l’indennità di turno, poiché quest’ultima remunera una particolare condizione di espletamento della prestazione lavorativa che si aggiunge alle responsabilità per le quali può essere riconosciuta l’indennità di funzione.
L’indennità è, inoltre, cumulabile con l’indennità di vigilanza, l’indennità di servizio esterno, i compensi correlati alla performance e i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. Non è invece cumulabile con la indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL.
Durante i periodi di permesso disciplinati dall'art. 40 (lutto, matrimonio, concorsi ed esami) al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di funzione per la polizia locale (mentre sono esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa).
Analogamente, durante i permessi orari per motivi personali e familiari, disciplinati dall’art. 41 del CCNL 16.11.2022, al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di funzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ipotesi di contrattazione integrativa
In base alla nuova formulazione del CCNL 2019-2021 (art. 97), contenuta nella sezione speciale per la polizia locale, che disapplica e sostituisce l’art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018, l’ammontare dell’indennità di funzione è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito, secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia, e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Di seguito viene proposta una ipotesi di articolato da inserire nel contratto integrativo al fine di disciplinare nel dettaglio i criteri di erogazione dell’indennità di funzione.
Ipotesi di disciplina dell’indennità di funzione nel contratto integrativo |
Il sistema di ponderazione dell’indennità è sviluppato, in base CCNL, sulle seguenti tre variabili:
Ogni variabile, come sopra individuata dalla norma contrattuale, viene graduata secondo la posizione rivestita dal dipendente della polizia locale, al fine di determinare il valore dell’indennità da riconoscere al singolo ruolo esaminato, come segue:
Al fine di determinare lo specifico grado rivestito dall’interessato occorre fare riferimento alla declaratoria che la rispettiva legge regionale ha introdotto. I gradi previsti dalla legislazione regionale devono, comunque, essere ricondotti alla tripartizione dei livelli gerarchici generali normalmente riconosciuta nell’ambito di corpi organizzati, in particolare:
A ciascun grado, come sopra indicato, viene assegnato un parametro moltiplicatore che viene sviluppato secondo la rilevanza del grado ricoperto, come segue:
Anche in tal caso, nell’ottica di graduare il sistema di responsabilità connesse alla posizione rivestita, l’assetto delle responsabilità viene articolato su tre variabili di attività che ogni grado e ruolo può essere chiamato ad assumere, come di seguito rappresentato:
Il sistema di pesatura delle responsabilità può essere differenziato, rispetto alla valenza che l’ente intende affidare a ciascun livello di responsabilità del ruolo, oppure risultare indifferenziato in una scala fissa che riconosce un peso di 5 ad ogni gradualità come sopra specificata, ovvero:
Le peculiarità prescritte dall’art. 97, comma 2, del CCNL 16.11.2022 sono riferite alle caratteristiche della singola Amministrazione individuate tra quelle di seguito rappresentate, in applicazione dei criteri dettati dal citato CCNL:
Il range di riconoscimento dell’indennità, al fine di renderla compatibile con il grado rivestito e le connesse responsabilità, viene sviluppato su tre aree economiche, che rappresentano l’ambito di intervento dei parametri sopra riportati, come di seguito indicato:
Il sistema di determinazione del valore dell’indennità, pertanto, si collocherà nell’ambito della fascia economica individuata dall’Amministrazione secondo la predetta tabella rappresentativa.
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Di seguito una esemplificazione applicativa della disciplina proposta per la contrattazione integrativa, relativa alla posizione di Sottufficiale (Area degli Istruttori e dei Funzionari ed E.Q.) che presenti le seguenti caratteristiche:
Parametro di grado: Sottufficiale |
parametro 20 |
Responsabilità di ruolo: di Funzioni |
punti 5 |
Caratteristiche dell’Ente: ordinarie di limitate dimensioni (tipologia 1) |
indice 0,5 |
Fascia economica: |
da € 1.500,00 sino ad € 3.000,00 |
Valore massimo del sistema di pesi per il Sottufficiale |
90, calcolato come segue: parametro di grado (20)
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20 (parametro di Sottufficiale) X 5 (moltiplicatore per responsabilità di Funzioni) = 100
100 X 0,5 (indice di peculiarità di tipologia 1) = 50
3.000 (valore max dell’indennità per il sottufficiale) : 90 (punteggio max conseguibile dal ruolo) = X (valore dell’indennità da determinare) : 50 (valore di punteggio effettivamente conseguito dalla posizione esaminata)
(3.000 x 50) / 90 = 1.670,00 (arrotondato) annui lordi.
Articolo di Angelo Maria Savazzi
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