La Rivista del Sindaco


L’indennità di funzione per il personale della Polizia Locale nel CCNL 16.11.2022

15/02/2023 Approfondimenti
Ipotesi di contrattazione integrativa

Definizioni e soggetti interessati
L’indennità di funzione è disciplinata dall’art. 97 CCNL 16.11.2022, mentre l’art. 7, comma 4, lett. w), affida alla contrattazione integrativa la determinazione del valore nonché i criteri per la sua erogazione che deve avvenire a valere sul fondo risorse decentrate. Pertanto, si tratta di uno degli istituti per i quali la contrattazione integrativa deve definire i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo CCNL.
Si tratta di una indennità che spetta al personale della polizia locale inquadrato nell’area degli Istruttori e nell’area dei Funzionari che non sia titolare di incarico di Elevata qualificazione. L’indennità ha la specifica finalità di compensare i compiti di responsabilità correlati al grado rivestito che per i titolari di incarico di Elevata qualificazione è già insita nella retribuzione di posizione correlata all’incarico.

Cumulabilità e permessi
L’indennità di funzione di cui all’art. 97 del CCNL 16.11.2022 è cumulabile con l’indennità di turno, poiché quest’ultima remunera una particolare condizione di espletamento della prestazione lavorativa che si aggiunge alle responsabilità per le quali può essere riconosciuta l’indennità di funzione.
L’indennità è, inoltre, cumulabile con l’indennità di vigilanza, l’indennità di servizio esterno, i compensi correlati alla performance e i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. Non è invece cumulabile con la indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL.
Durante i periodi di permesso disciplinati dall'art. 40 (lutto, matrimonio, concorsi ed esami) al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di funzione per la polizia locale (mentre sono esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa).
Analogamente, durante i permessi orari per motivi personali e familiari, disciplinati dall’art. 41 del CCNL 16.11.2022, al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di funzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Ipotesi di contrattazione integrativa
In base alla nuova formulazione del CCNL 2019-2021 (art. 97), contenuta nella sezione speciale per la polizia locale, che disapplica e sostituisce l’art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018, l’ammontare dell’indennità di funzione è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito, secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia, e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Di seguito viene proposta una ipotesi di articolato da inserire nel contratto integrativo al fine di disciplinare nel dettaglio i criteri di erogazione dell’indennità di funzione.
 

Ipotesi di disciplina dell’indennità di funzione nel contratto integrativo

  1. L’indennità di funzione per gli addetti alla polizia locale può essere riconosciuta al personale inquadrato nelle Aree dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e degli Istruttori, non incaricato della titolarità di un incarico di E.Q., per compensare l’assolvimento di compiti di specifica responsabilità connessi al grado e ruolo rivestiti.
  2. Le posizioni destinatarie dell’indennità di cui al presente articolo sono individuate dal Dirigente competente, eventualmente anche su proposta del competente Responsabile di servizio, con proprio atto scritto e motivato, nell’ambito del budget economico annuale destinato al riconoscimento dei trattamenti economici accessori del personale assegnato alle diverse direzioni.
  3. L’indennità di funzione per la polizia locale viene erogata secondo i criteri e misure riportati di seguito.

Il sistema di ponderazione dell’indennità è sviluppato, in base CCNL, sulle seguenti  tre variabili:

  1. GRADO RIVESTITO
  2. RESPONSABILITA’ CONNESSE AL RUOLO
  3. PECULIARITA’ DIMENSIONALI, ISTITUZIONALI, SOCIALI, AMBIENTALI DELL’ENTE

Ogni variabile, come sopra individuata dalla norma contrattuale, viene graduata secondo la posizione rivestita dal dipendente della polizia locale, al fine di determinare il valore dell’indennità da riconoscere al singolo ruolo esaminato, come segue:

  1. GRADO RIVESTITO

Al fine di determinare lo specifico grado rivestito dall’interessato occorre fare riferimento alla declaratoria che la rispettiva legge regionale ha introdotto. I gradi previsti dalla legislazione regionale devono, comunque, essere ricondotti alla tripartizione dei livelli gerarchici generali normalmente riconosciuta nell’ambito di corpi organizzati, in particolare:

  1. Agente         (Area degli Istruttori)
  2. Sottufficiale (Area degli Istruttori o dei Funzionari ed E.Q.)
  3. Ufficiale        (Area dei Funzionari ed E.Q.)

A ciascun grado, come sopra indicato, viene assegnato un parametro moltiplicatore che viene sviluppato secondo la rilevanza del grado ricoperto, come segue:

  1. Agente          (Area degli Istruttori)                                                 parametro 10
  2. Sottufficiale  (Area degli Istruttori o dei Funzionari ed E.Q.)     parametro 20
  3. Ufficiale         (Area dei Funzionari ed E.Q.)                                   parametro 30

 

  1. RESPONSABILITA’ CONNESSE AL RUOLO

Anche in tal caso, nell’ottica di graduare il sistema di responsabilità connesse alla posizione rivestita, l’assetto delle responsabilità viene articolato su tre variabili di attività che ogni grado e ruolo può essere chiamato ad assumere, come di seguito rappresentato:

  1. Responsabilità su progetti (risponde alla logica: quale risultato deve conseguire?)
  2. Responsabilità su funzioni (risponde alla logica: quali funzioni svolge la posizione?)
  3. Responsabilità su servizi (risponde alla logica: a quale sistema di servizi è adibito?)

Il sistema di pesatura delle responsabilità può essere differenziato, rispetto alla valenza che l’ente intende affidare a ciascun livello di responsabilità del ruolo, oppure risultare indifferenziato in una scala fissa che riconosce un peso di 5 ad ogni gradualità come sopra specificata, ovvero:

  1. Responsabilità di progetti          moltiplicatore 5
  2. Responsabilità di funzioni          moltiplicatore 5
  3. Responsabilità di servizi            moltiplicatore 5
     
  1. PECULIARITA’ DIMENSIONALI, ISTITUZIONALI, SOCIALI E AMBIENTALI DELL’ENTE

Le peculiarità prescritte dall’art. 97, comma 2, del CCNL 16.11.2022 sono riferite alle caratteristiche della singola Amministrazione individuate tra quelle di seguito rappresentate, in applicazione dei criteri dettati dal citato CCNL:

    •  ente con ordinarie competenze in ambiti della sicurezza urbana, tutela dell’ambiente
      e tutela sociale, con limitate criticità sociali e non rilevanti disagi socio-economici, di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 0,5
    • ente con rilevanti competenze in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e della tutela sociale, con significative criticità sociali e con rilevanti disagi socio-economici,
      di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 0,7
    • ente con elevate ed ampie competenze in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e della tutela sociale, con elevate criticità sociali e con estesi disagi socio-economici, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 0,9

Il range di riconoscimento dell’indennità, al fine di renderla compatibile con il grado rivestito e le connesse responsabilità, viene sviluppato su tre aree economiche, che rappresentano l’ambito di intervento dei parametri sopra riportati, come di seguito indicato:

  1. Agente                (Area degli Istruttori)                         fino ad € 1.500,00
  2. Sottufficiale (Area degli Istrutt. e dei Funz. ed E.Q.)  da € 1.500,00 sino ad € 3.000,00
  3. Ufficiale               (Area dei Funzionari ed E.Q.)          da € 3.000,00 sino ad € 4.000,00

Il sistema di determinazione del valore dell’indennità, pertanto, si collocherà nell’ambito della fascia economica individuata dall’Amministrazione secondo la predetta tabella rappresentativa.

  1. Il riconoscimento dell’indennità avviene previo apposito e motivato atto scritto del Dirigente competente che, anche su proposta del Responsabile del servizio autonomo di polizia locale (Comandante di polizia locale), individua i nominativi del personale ai quali sono attribuite le specifiche responsabilità connesse al grado ed al ruolo rivestiti, ne determina la misura entro i limiti indicati in precedenza osservando i criteri previsti dal presente articolo.
  2. Le attribuzioni economiche devono, comunque, risultare compatibili con l’entità delle risorse messe a disposizione del dirigente competente nell’ambito del budget annuale di salario accessorio, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.
  3. Gli importi dell’indennità indicati sono riferiti a personale in servizio a tempo pieno per l’intero anno solare; l’indennità, se spettante, è corrisposta al personale con rapporto a tempo parziale
    in proporzione alle ore lavorative (settimanali o mensili) contrattualmente determinate.
    L’erogazione dell’indennità, che può avvenire annualmente o mensilmente, non è correlata, in modo automatico, alle assenze dal lavoro, comunque effettuate dal dipendente, utilizzandosi, ai fini della sua erogazione, il criterio della prevalenza del servizio effettivamente prestato calcolata con riferimento all’anno o al mese di competenza, a seconda del periodo di riferimento per il solo riconoscimento.
  4. L’indennità di cui al presente articolo, correlata all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui risulta finalizzata, può essere soggetta a revisione, integrazione e revoca sulla base delle modificazioni dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento, con riferimento al grado ed al ruolo rivestiti dal dipendente interessato.
  5. L’importo dell’indennità viene determinato per anno/lordo e viene corrisposto per dodici mensilità; il relativo valore viene, comunque, determinato sulla base della capacità del fondo risorse decentrate di sostenere il relativo finanziamento e nei limiti delle destinazioni economiche oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

 


Di seguito una esemplificazione applicativa della disciplina proposta per la contrattazione integrativa, relativa alla posizione di Sottufficiale (Area degli Istruttori e dei Funzionari ed E.Q.) che presenti le seguenti caratteristiche:
 

Parametro di grado: Sottufficiale

parametro       20

Responsabilità di ruolo: di Funzioni

punti                5

Caratteristiche dell’Ente: ordinarie di limitate dimensioni (tipologia 1)

indice              0,5

Fascia economica:                            

da € 1.500,00 sino ad € 3.000,00

Valore massimo del sistema di pesi per il Sottufficiale                       

90, calcolato come segue:

parametro di grado (20)
moltiplicato per il
livello di responsabilità
di ruolo (max. 5) e
moltiplicato per le
caratteristiche dell’ente
(max 0,9)

 

 

  • La posizione sopra esaminata potrà beneficiare di un valore di indennità di funzione annua lorda come di seguito calcolata:

20 (parametro di Sottufficiale) X 5 (moltiplicatore per responsabilità di Funzioni) = 100

100 X 0,5 (indice di peculiarità di tipologia 1) = 50

  • Il computo del valore viene così determinato con una semplice proporzione:

3.000 (valore max dell’indennità per il sottufficiale) : 90 (punteggio max conseguibile dal ruolo) = X (valore dell’indennità da determinare) : 50 (valore di punteggio effettivamente conseguito dalla posizione esaminata)

  • da cui consegue il valore dell’indennità spettante

(3.000 x 50) / 90 = 1.670,00 (arrotondato) annui lordi.

 


Articolo di Angelo Maria Savazzi
 


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