Il comunicato ANAC dello scorso 13 dicembre, relativo alle eccezioni all’obbligo di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (in vigore dal 9 novembre 2022), ci offre l’occasione per un riepilogo della disciplina del nuovo strumento di verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.
Che cos’è il FVOE
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) permette, alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori, l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, ed agli Operatori Economici, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
Introdotto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18.4.2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", l'uso del FVOE è quindi divenuto obbligatorio dal 9 novembre per partecipare alle gare di appalto.
Il FVOE consente alle stazioni appaltanti, attraverso l’applicativo web di ANAC, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
Per gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, consente l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico.
L’operatore economico, accedendo al fascicolo, ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
Una volta caricati i documenti da parte dell’operatore economico, il FVOE è consultabile dalle stazioni appaltanti, che possono utilizzare le certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale con una validità di 120 giorni dalla data di emissione della certificazione.
In particolare, mediante il FVOE sono effettuati:
Fasi di utilizzo del FVOE
La stazione appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.
A questo punto l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE” (Passaporto Operatore Economico), un codice numerico da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
L’accesso al FVOE è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste dal FVOE.
I documenti caricati nel FVOE
Ogni operatore economico dovrà caricare nel proprio FVOE i seguenti documenti:
Tali documenti serviranno a comprovare il possesso dei requisiti generali di cui al Codice dei Contratti.
Inoltre, l’operatore economico al fine di attestare il possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario dovrà caricare i seguenti documenti:
L’indicazione nei documenti di gara
Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti dovranno indicare che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.
La dicitura-tipo da inserire nel Disciplinare di gara potrebbe seguire il seguente tracciato:
“la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all’articolo …. avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice dei Contratti e della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto”.
Pertanto, sarà obbligatorio, per tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
Il PASSOE
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall’articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice Contratti, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine a tale scopo assegnato.
In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico; allo stesso modo, in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE. L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del possesso dei requisiti, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.
Casi di esclusione
In via transitoria, come comunicato dall’ANAC il 13 dicembre scorso, le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici oppure utilizzano piattaforme telematiche, come ad esempio il MEPA, possono derogare all’uso del FVOE continuando a svolgere le verifiche con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del d.p.r. n. 445 del 2000. Pertanto le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.
Allegati
Articolo di Pietro Salomone
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