La Rivista del Sindaco


Legge di Bilancio 2023 e Decreto-legge c.d. Milleproroghe

La Rivista del Sindaco 02/01/2023 Approfondimenti
Le novità per gli EELL


Il Parlamento ed il Governo, rispettivamente, con la legge 29.12.2022, n. 197 e il Decreto-legge 29.12.2022, n. 198, sul finire del 2022, hanno approvato importanti provvedimenti legislativi che interessano anche gli Enti locali.
Segnaliamo le più significative novità sulla base delle indicazioni fornite anche dalle relazioni di accompagnamento ai provvedimenti, dalla documentazione dei Servizi studi parlamentari e dall’ANCI.

LEGGE DI BILANCIO

  • art. 1 comma 29 (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

È autorizzato per l’anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro, in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

  • art. 1, commi 369-379 e 383 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche e prezzari regionali)

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, si dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del predetto Fondo.
Si stabilisce, inoltre, che i prezzari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

  • art. 1, comma 458 (Modifiche al Codice dei contratti con nuove disposizioni sulla revisione dei prezzi)

È integrato il disposto del comma 6-bis dell’art. 26 d.l. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022), ove si prevede che per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato applicando i prezzari regionali, stabilendo che tale adozione avvenga non solo in deroga alle specifiche clausole contrattuali. ma anche in deroga al disposto dell’art. 216, comma 27-ter, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in base al quale ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del Codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina per la revisione dei prezzi contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
È, inoltre, integrato il disposto del comma 6-ter dell’art. 26 d.l. 50/2022 – ove si prevede l’applicazione della disciplina del citato comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – al fine di stabilire che l’applicazione in questione avviene in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in base al quale per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Il comma 6-ter viene inoltre modificato al fine di precisare che gli appalti di lavori a cui si fa riferimento non sono quelli i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ma quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022.
Ulteriori modifiche sono apportate all’art. 26 del d.l. 50/2022:

  • è stato modificato il comma 8, al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzari aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • è modificato il comma 12 del medesimo articolo 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione;
  • infine, si modifica il comma 13 sempre dell'articolo 26 che relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.
  • art. 1, commi 479-482 (Fondo ciclovie urbane intermodali)

È istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione.
I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all’atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  • art. 1, comma 521 (Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria)

È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

  • art. 1, commi 611-612 (Fondo per il turismo sostenibile)

I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto, nessuna azione finanziata con il fondo unico nazionale per il turismo FUNT mostra profili di sovrapponibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. d.l. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19.

  • art. 1, commi 738-745 e 749-763 (Sisma Italia Centrale 2016)

Il Commissario straordinario per il Sisma può, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
Inoltre, è previsto il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Ancora, il Commissario per la ricostruzione può concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

  • art. 1, comma 775 (Avanzo libero enti locali e differimento termine approvazione bilanci)

È consentito agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.
Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

  • art. 1, comma 776-778 (Sicurezza urbana)

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all’installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo, tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
  2. indice di delittuosità del comune;
  3. incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell’area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

Nell’ambito del riparto delle risorse il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell’Obiettivo convergenza Italia.

  • art. 1, commi 779-780 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

Al fine di favorire gli investimenti sono incrementati i contributi a favore degli enti locali di 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, previsti dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.
Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all’attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

  • art. 1, commi 781-784 (Misure in favore dei comuni)

Sono previste varie misure in favore dei comuni:

  • è esclusa l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell’1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti;
  • è disposto, in deroga all’articolo 222 del TUEL, di estendere l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;
  • è prorogato dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo, a cui è subordinato l’erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-5729, Legge n. 234/2021), nonché proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.
  • art.1, comma 785 (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)

La norma interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone Covid) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
In particolare, si prevede l’adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

  • art. 1, commi 789-790 (Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

La norma novella l'articolo 255 del TUEL stabilendo che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell’Organo straordinario di liquidazione.
Si prevede il finanziamento per 2 milioni di euro per l’anno 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e durata fino all’anno 2023.
La Relazione tecnica di accompagnamento afferma che la norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL (organismo straordinario di liquidazione).

  • art. 1, comma 815 (Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

  • art. 1, comma 820 (Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

La norma incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell’ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali.

  • art. 1, commi 822-823 (Utilizzo quote di avanzo vincolato)

La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi.
Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

  1. la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
  2. la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
  3. contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all’amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato.
Le modalità applicative della norma sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

  • art. 1, commi 825-828 (Disposizioni in materia di segretari comunali)

Il comma 825 prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico per l’abilitazione – edizione 2021 (c.d. COA 6), è autorizzato ad iscrivere all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
Il comma 826 prevede che l’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 825 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione in esame.
Il comma 827 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
Il comma 828 prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.), anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUEL, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si stabilisce infine che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.

  • art. 1, comma 898 (Disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico)

La disposizione modifica l'articolo 19 (Gestione del personale) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le partecipazioni degli enti locali, laddove, dopo il comma 9, si aggiunge il comma 9-bis in cui si prevede che al personale delle società pubbliche e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 (Distacco) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

******

DECRETO MILLEPROROGHE, (salve le modifiche e l’integrazione in sede di conversione in legge).
Il provvedimento riporta disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, prorogando i termini:

  • in materia di pubbliche amministrazioni, in materie di competenza del Ministero dell'interno,
  • in materia economica e finanziaria, di salute, di istruzione e merito, università e ricerca, cultura, giustizia,
  • in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa,
  • in materia di agricoltura, sport, editoria,
  • nonché in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania.

In particolare, si segnalano nell’interesse degli enti locali:

  • art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

La proroga prevista al comma 19 è necessaria per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.
Il comma 20 riguarda l'introduzione da parte del legislatore, con l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, di un regime differenziato di inconferibilità e incompatibilità per i componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, cui possono dunque essere conferiti incarichi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 fino al 31 dicembre 2022. La disposizione che proroga tale termine al 31 dicembre 2023 ha la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti degli organi elettivi dei comuni che procedano ad elezioni nel 2023.

  • art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Al comma 1 la norma proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 – enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019), approvato con decreto del direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022.

  • art. 4 (Proroga di termini in materia di salute)

La disposizione che prevede la proroga dei contratti di lavoro flessibile già in essere è in linea con l'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
Pertanto, la proroga in esame costituisce la base normativa per consentire la possibilità, anche per coloro che hanno maturato il requisito dei trentasei mesi, di partecipare alla stabilizzazione di cui al richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017.

  • art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

Con i commi 5 e 6 si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e al 31 dicembre 2024 quello per l'adeguamento degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido. Inoltre, la norma dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021 per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, volto a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento complessivo degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.


Articolo di Eugenio De Carlo


Articolo di De Carlo Eugenio


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