La Rivista del Sindaco


Decreto Aiuti-bis

Le novità per enti locali
Approfondimenti
di Gavioli Federico
22 Settembre 2022

La legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione con modificazioni del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), pubblicata in G.U. n. 221 del 21 settembre 2022, ha previsto una serie di disposizioni finalizzate a superare la grave crisi che il Paese si sta trovando ad affrontare, in un periodo già segnato da profonde difficoltà.
Analizzare di seguito le principali novità di specifico rilievo per gli enti locali.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas
L’articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti-bis, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022:

  • delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute ai richiedenti con un valore ISEE pari o inferiore a 12.000 euro.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
L’articolo 2 del decreto Aiuti-bis apporta significative novità nella ridefinizione dei clienti vulnerabili e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza offrano a tale categoria di richiedenti la fornitura di gas naturale ad un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
L’articolo 3, commi 1 e 2, sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1).
Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono, altresì, inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il IV trimestre 2022
L’articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare:

  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell’IVA nel settore del gas per il IV trimestre 2022
L’articolo 5, al comma 1, estende l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano, usato per combustione ad uso civile e industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La norma riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto servizio energia.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022, per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in origine riferiti alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022, ed estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.
Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata, ed effettivamente utilizzata, nel terzo trimestre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore, attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022 per usi diversi dal termoelettrico.

Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche
L’articolo 9-ter istituisce, nello stato di previsione del MEF, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022 da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.
Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

Organizzazione dell’Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi
L’articolo 10 incardina, presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE), l’Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita, presso il medesimo Ministero, dall’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 21/2022.
All’Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con relativo incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti.

Esclusione, dal reddito imponibile dei lavoratori, di alcuni valori
L’articolo 12 prevede un regime specifico, relativamente al periodo di imposta 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, entro il limite complessivo di 600,00 euro.

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
L’articolo 14 reca disposizioni che regolano gli atti per l’affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi abbiano ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l’eventuale affidamento della gestione del SII, in via transitoria, a tale soggetto, per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

Stato di emergenza derivante da deficit idrico
L’articolo 15 modifica il comma 1 dell’art. 16, del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), contemplando la possibilità che lo stato di emergenza, di rilievo nazionale, derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati
L’articolo 16, comma 1 incrementa di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Contributi agli enti locali per progetti in scorrimento nella graduatoria 2022
L’articolo 16, comma 3 modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della l. n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, con l’obiettivo di destinare le risorse, già assegnate agli enti locali per l’anno 2023, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Certificazione obiettivi di servizio - servizi sociali e asili nido
L’articolo 16, comma 4, dispone che, per il 2022, gli enti locali debbano trasmettere alla SOSE spa (Soluzioni per il Sistema Economico), entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente), la scheda di monitoraggio, con la quale si attesta il raggiungimento dell’obiettivo di servizio collegato all’incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Il comma 5 dispone che, qualora dall’esito del monitoraggio emerga che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse siano recuperate, a valere, sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza, o con altra modalità prevista dalla legge.

Comuni sede di Capoluogo di città metropolitana in procedura di riequilibrio finanziario
L’articolo 16, comma 6, prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi del Testo Unico degli nti locali, e ancora nei termini alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possano presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.
L’articolo 16, comma 6-bis stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possano destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l’obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto
I commi dal 6-ter al 6-sexies dell’articolo 16 dispongono l’obbligo, per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL), di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione dà attuazione la delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell’individuare la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.

Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario
Il comma 6-septies, inserito nell’articolo 16, è volto a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. La disposizione, in particolare, prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174/2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015.

Progettazione territoriale e investimenti
L’articolo 16, comma 7, interviene su alcuni articoli che regolano la disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Titolarità dell'ufficio di Segretario comunale nelle isole minori
Il comma 8 dell’articolo 16 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al Segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novità concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto - sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori, resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì confermato che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Impiantistica sportiva
L’articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate, alla data del 31 dicembre 2021, per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo siano utilizzate dal Fondo di garanzia, per i mutui finalizzati alla costruzione, ampiamento, attrezzatura, miglioramento o acquisto di impianti sportivi, e dal Fondo speciale, costituito presso l’istituto del credito sportivo.

Modifica dell’articolo 151 TUEL
L’articolo 16, comma 9-bis, modifica l’articolo 151 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) introducendo due nuovi commi in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.
In particolare, il modificato comma 8-bis dell’art. 151 TUEL dispone che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, termine ordinariamente fissato dall’articolo 151, comma 1, al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento a un orizzonte temporale almeno triennale, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando, alle voci riguardanti le Previsioni definitive di competenza, gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio, gestito nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 163, comma 1. Il comma 8-bis prosegue disponendo che, ferma restando la disciplina prevista dall’articolo 141 del TUEL per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, e fermo restando, altresì, quanto previsto dall’articolo 52 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il medesimo art. 16, comma 9-ter, del DL Aiuti-bis, stabilisce, al fine di favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, che con decreto del MEF siano specificati, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1, del d.lgs. n. 118/2011, i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

Messa in sicurezza degli edifici
L’articolo 16, comma 9-quater, prevede che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti al 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell’ambito di fusione di comuni
L’articolo 16, comma 9-sexies, ha inserito il nuovo comma 2-bis all’art. 15 del TUEL prevedendo l’applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel TUEL, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa, inoltre, che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive Regioni.

Sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità per le regioni colpite dal sisma del 2016
L’articolo 17, ai commi 1-3, reca la proroga all’anno 2023, per le Regioni colpite dal sisma 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2009
I commi 4-7, dell’articolo 17, finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione, pubblica e privata, dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. È autorizzata, altresì, la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è stata estesa anche a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 in Abruzzo.

Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
L’articolo 20 eleva al 2 per cento l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Proroghe in materia di lavoro agile e autorizzazioni di spesa per il personale docente
I commi 1 e 2, dell'articolo 23-bis, prorogano fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti fragili e dei genitori lavoratori con figli minori di anni 14.
Il comma 3 del citato articolo provvede, in relazione alla proroga di cui al comma 1, all'incremento dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle istituzioni scolastiche, nonché alla copertura finanziaria del medesimo incremento.


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