Modifiche alle tariffe di notifica degli atti giudiziari
A partire dal 27 giugno 2022, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza.
Le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 9,50 a € 10,55, mentre per invii accettati presso i Centri Business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 9,50 a € 10,15.
L'aumento del costo della notificazione del verbale di accertamento sanzione a norme del Codice della Strada, attraverso il servizio postale, ripropone la necessità della rideterminazione della spesa di procedimento da inserire a carico del destinatario del verbale in aggiunta all’importo della sanzione pecuniaria.
La natura degli importi da pagare e le vicende estintive
Preliminarmente si osserva che il trasgressore (ovvero l’obbligato in solido) è tenuto:
Nel primo caso parliamo di una obbligazione pubblica, per cui il soggetto è tenuto a corrispondere ad una pubblica amministrazione una somma di denaro corrispondente ad un presupposto normativo. Il carattere sanzionatorio della somma dovuta dall'interessato qualifica la stessa in maniera particolare poiché, in caso di mancato pagamento, l'obbligazione assume un aumento dovuto a fattori e moltiplicatori stabiliti dalla legge.
È di tutta evidenza che la diversa natura degli importi, tiene conto, nel caso di estinzione completa attraverso il pagamento della stessa, di un unico effetto estintivo.
Nel caso di pagamento incompleto ai sensi dell’art. 389 del Reg. Es. ed Att. al CdS “ il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione…… e la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3 (metà del massimo edittale), del codice, e l'acconto fornito.”
Non vi è una posizione prevalente della dottrina e della giurisprudenza. In effetti, non esiste alcuna norma che preveda che nel pagamento di un’obbligazione debbano essere soddisfatte prima le spese e poi il debito principale. Anzi, l’art. 1193 c.c., comma 1, prevede che “Chi ha più debiti della medesima specie (n.d.r. nel nostro caso debiti pecuniari) verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Inoltre, secondo il Codice della strada, solo la sanzione è suscettibile di aumento (“metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”) se non pagata in misura ridotta entro i termini previsti e non anche le spese di procedimento (art. 203, comma 3). Pertanto, come ormai considerato pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il trasgressore abbia pagato entro i termini l’importo della sanzione ma non abbia provveduto, in tutto o in parte, a pagare le spese di procedimento, la sanzione dovrà essere considerata estinta e dovranno essere addebitate, eventualmente in via coattiva, solo le spese di procedimento.
Per i principi di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori, il creditore deve adottare un comportamento di favore del debitore (… inadempiente ed in buona fede juris tantum); per cui, visto che la spesa di procedimento non subisce maggiorazioni e penalità, è bene imputare prima, in tutto od in parte, la somma pagata alla sanzione.
Diversa vicenda invece segue l'importo previsto per la spesa di procedimento che non subisce aumenti nel caso in cui il verbale non venga oblato; nella fase della eventuale riscossione coattiva detto importo viene richiesto all'obbligato al pagamento (trasgressore o obbligato in solido) nella medesima quantità di denaro.
Già l'articolo 16 della legge 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento.
Questa norma generale viene ripresa nella norma di dettaglio contenuta dal Codice della strada all'articolo 201 comma 4 che stabilisce che “… le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
La gestione della notificazione attraverso il servizio postale ex legge n. 890/1982
Il servizio universale è istituito a garanzia dei cittadini ed è affidato a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero sul livello di efficienza nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, Poste Italiane è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base con modalità, termini e prezzi stabiliti dal Contratto di programma con Poste Italiane 2020-2024 oltre che dai provvedimenti dell’Autorità garante delle Comunicazioni.
Poste Italiane Spa è una società per azioni a partecipazione pubblica. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Esiste comunque un mercato libero di operatori privati in regime di concorrenza che erogano servizi a soggetti privati e ad aziende per il recapito della corrispondenza. I predetti operatori sono soggetti qualificati e autorizzati dal competente ministero ed hanno l'obbligo di rispettare termini di servizi su scala locale regionale o nazionale sotto la vigilanza dell'autorità competente.
La determinazione della spesa di procedimenti per i verbali da Codice della strada
Ritornando agli adempimenti ed ai provvedimenti che gli uffici di Polizia Locale devono adottare in conseguenza degli aumenti previsti dall’aumento dei servizi universali di corrispondenza, è necessario considerare le modalità di determinazione della spesa di procedimento da porre a carico di un singolo verbale.
La spesa di procedimento si compone principalmente di tre voci:
Spesa di notificazione |
Spesa del servizio recapito postale |
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Spesa del materiale cartaceo |
Spesa di ricerca dati |
Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali |
Spesa della singola visura |
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Altre spese ed oneri istruttori |
Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione |
|
Spese e canoni software e servizi |
|
Spese beni di consumo |
|
Altre spese imputabili |
Il responsabile del procedimento e del servizio dovrà assumere un provvedimento di determinazione rivolto alla quantificazione delle spese di procedimento relative ai verbali del Codice della strada e da aggiungere agli importi delle sanzioni per essere addebitate ai destinatari dei predetti verbali.
In considerazione delle differenti tipologie di verbali potranno essere assunte diverse specifiche determinazioni.
A seconda delle modalità di accertamento e del trattamento dei dati (laddove vi dovessero o non vi dovessero essere servizi esterni) potremmo avere spese di procedimento per i verbali legate solo alla rilevazione della sosta; così come spese di procedimento legate alle rilevazioni ed accertamenti in modalità digitale e trattate in maniera massiva.
Si riporta di seguito lo schema base di determinazione per la quantificazione delle spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative.
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE n. ……… del …………
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Richiamati:
Preso atto:
Tenuto conto che:
Preso atto che:
Preso atto che:
Considerato che:
Tenuto conto che:
Visto il seguente prospetto costi:
Spesa di notificazione |
Spesa del servizio recapito postale |
|
Spesa del materiale cartaceo |
Spesa di ricerca dati |
Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali |
Spesa della singola visura |
|
Altre spese ed oneri istruttori |
Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione |
|
Spese e canoni software e servizi |
|
Spese beni di consumo |
|
Altre spese imputabili |
Constatato che:
Richiamati:
Visti:
DETERMINA
1. di stabilire nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente per la definizione dei relativi procedimenti:
2. di dare atto che la spesa complessiva può essere stimata in € ………………, con imputazione al cap. …………… e la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul cap. …………… del corrente esercizio.
Il Responsabile del Servizio
Articolo di Giuseppe Corfeo
All.
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