La delibera 29/2018 rilasciata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), sancisce che la pubblicazione firmata dall’appaltatore sul sito web della stazione appaltante, non porta automaticamente alla violazione del segreto d’ufficio (regolata nell’articolo 53 del Codice dei Contratti).
Come citato all’interno della suddetta delibera, consultabile e scaricabile anche su questo portale, lo studio di Avvocati Gandino Paire, ha presentato istanza singola di parere di precontenzioso, in merito alla procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera “b” del Decreto Legislativo 50/2016, riguardante l’affidamento della gestione dei Servizi Legali indetta dal Comune di Monsummano Terme (PT). Lo Studio di Avvocati, si è rivolto all’ANAC per sottolineare alcuni profili di illegittimità nel procedimento seguito dalla Stazione Appaltante.
Particolarmente, si fa cenno al fatto che dinnanzi ad una richiesta di chiarimenti sugli atti concernenti la gara da parte di un operatore interessato all’appalto, la domanda e la conseguente risposta veniva pubblicata sul sito web non in forma anonima, ma indicando altresì il nominativo del richiedente.
Tale comportamento della Stazione Appaltante consterebbe in una violazione di una disposizione dell’art.53 del Codice dei Contratti, creando conseguentemente una mancanza nella tutela della regolarità della gara, in quanto conoscere in maniera preventiva i partecipanti ad una determinata asta o gara, potrebbe comportare la nascita di accordi fraudolenti.
Infatti, l’art.53, comma 1, lettera “b”, impone al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di differire la comunicazione dei nominativi partecipanti alla gara, solo al termine per la presentazione delle domande. Il comma dello stesso articolo, specifica che non è possibile rendere noti i nominativi dei soggetti invitati al procedimento, e l’inosservanza di questo obbligo, ha rilevanza penale (art. 326 C.P. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”).
L’ANAC sostiene che l’anonimato sia fondamentale per evitare accordi illeciti tra partecipanti, nonostante ciò, l’Authority indica che spetta alla Stazione Appaltante valutare se la violazione avvenuta può inficiare l’esito stesso della gara. Nel caso in questione, la pubblicazione del nominativo del partecipante ha avuto la mera funzione di mettere a conoscenza gli altri concorrenti dell’esistenza di quel soggetto.
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