Ridefinizione del quadro finanziario del Piano (art. 1)
La norma ridefinisce il quadro delle coperture finanziarie del PNRR a seguito della rimodulazione approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. La revisione investe soprattutto le misure “Rigenerazione urbana”, “Piccole opere” e “Piani urbani integrati”, che sono state (in tutto in in parte) ricollocate su diverse linee di finanziamento. Per “Rigenerazione urbana”, e “Piccole opere” il decreto riattiva gli stanziamenti già previsti nel bilancio dello Stato, mentre per “Piani urbani integrati” l’art. 1, comma 5, lett. d) individua le coperture finanziarie alternative a valere sul Piano nazionale complementare. Tali modifiche non impattano sulla struttura dei capitoli istituiti dagli enti locali nei propri bilanci, la cui codifica corretta era già quella di trasferimenti dall’amministrazione responsabile della misura (e non dall’Ue). Possono essere mantenute le altre informazioni richieste dalla normativa PNRR (cup, missione, componente, investimento e descrizione del progetto) ai fini della perimetrazione.
Monitoraggio rafforzato degli interventi e clausola di responsabilità (art. 2)
L’art. 2 impone ai soggetti attuatori di rendere disponibile ovvero di aggiornare sul sistema informatico Regis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. Successivamente, le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale titolare della misura, entro i successivi trenta giorni, dovranno provvedere ad attestare tramite Regis che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile, la Struttura di missione PNRR provvederà a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso di tale termine o laddove, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del monitoraggio, potranno essere attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del dl 77/2021.
Il decreto specifica, però, che in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non sarà disposta la revoca del finanziamento qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti. Viene però introdotta una clausola di responsabilità, prevedendo che “Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento ovvero al soggetto attuatore e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione”. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite. La struttura di missione PNRR provvederà a pubblicare su internet i cronoprogrammi trasmessi con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Supporto ai soggetti attuatori (art. 9)
L’art. 9 dispone che “Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale”. Alla cabina di coordinamento spetteranno poteri di coordinamento, supporto ed eventualmente sostituzione dei soggetti attuatori.
Incremento dell’anticipazione iniziale (art. 11)
L’art. 11 dispone che “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”. Ricordiamo in base alle regole previgenti, l’anticipazione iniziale era fissata di norma al 10% del finanziamento (comprensivo dell’eventuale fondo opere indifferibili). La norma fa espressamente salvo l’obbligo di verificare, prima di erogare l’anticipazione, l’avvio di operatività degli interventi ovvero almeno delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Resta fermo anche che le risorse successive sono erogate per quote intermedie fino al 90% massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, mentre il saldo sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento di milestones e targets. L’incremento dell’anticipazione non richiede variazioni di bilancio, salvo quelle necessarie ad adeguare eventualmente le previsioni di cassa in quanto le relative risorse devono essere contabilizzate sui medesimi capitoli di entrata relativi al contributo e non come anticipazione di liquidità.
Misure per accelerare i pagamenti delle PA (art. 40)
L’art. 40 impone ai comuni con più di 60.000 abitanti, oltre che a province e città metropolitane, che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni di effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di predisporre, entro il medesimo termine, il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare: a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa; b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8 del Tuel, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale. La proposta del piano di interventi, approvata con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del Tuel del parere del responsabile finanziario dell’ente (precisazione ovvia), è trasmessa entro il 31 marzo 2024 ad un costituendo tavolo tecnico centrale, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo.
Qualora la valutazione del tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della l 241/1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del piano. Il tavolo monitora l’attuazione del piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, alla cabina di regia per il PNRR.
In caso di valutazione negativa della proposta di piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, la cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
L’art. 40 agisce anche accorciando (da 60 a 30 giorni) il termine previsto dall’art. 44 del dl 66/2014 entro il quale le gli enti devono erogare i trasferimenti ad altri enti. Esso infine modifica l’art. 6, comma 2, dell’allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023), prevedendo che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino, con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario, entro trenta (e non più quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
Come accennato, si tratta di una prima analisi di un provvedimento complesso, che contiene molte altre norme con un impatto importante, diretto e indiretto, che sarà opportuno riesaminare in altre sedi, anche alla luce delle novità che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge.
Articolo di Matteo Barbero
--> Per approfondire alcuni aspetti si rinvia all'articolo Progetti PNRR: il diverso rapporto tra soggetto attuatore e Ministero della Trasformazione digitale e tra soggetto attuatore e soggetto esecutore dei servizi dell'Avv. Simonetta Cipriani
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